Certificati anagrafici online
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Servizio attivo
È la possibilità di richiedere attestazioni che riguardano i dati contenuti nei registri della popolazione residente nel Comune.

A chi è rivolto
A tutti i cittadini che ne fanno richiesta
Descrizione
Dal 15 novembre 2021 i cittadini possono scaricare i certificati rispettando la normativa sul bollo, direttamente sul portale ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente) (senza marca da bollo e senza diritti di segreteria), direttamente dal proprio computer, 15 certificati anagrafici on-line, per proprio conto o per un componente della propria famiglia. I certificati scaricabili sono i seguenti:
- certificato anagrafico di nascita;
- certificato anagrafico di matrimonio;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di esistenza in vita;
- certificato di residenza;
- certificato di residenza A.I.R.E;
- certificato di stato civile;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato di stato di famiglia e di stato civile;
- certificato di residenza in convivenza;
- certificato di stato di famiglia A.I.R.E
- certificato di stato di famiglia con rapporti di parentela;
- certificato di stato libero;
- certificato anagrafico di unione civile;
- certificato di contratto di convivenza.
Potranno essere rilasciati anche certificati in forma contestuale, come per esempio, cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato.
Al portale si accede con la propria identità digitale (Spid, carta d’identità elettronica, CNS). Se la richiesta è per un familiare, compare l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. É anche consentita la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati. Il certificato si può scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.
Come fare
La richiesta può essere effettuata:
- online sul portale ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente)
- E' necessario autenticarsi con le proprie credenziali SPID o CIE o CNS nell'area dedicata sul sito dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione residente
Cosa serve
All'area riservata ai cittadini del sito dell'Anagrafe della Popolazione Residente - ANPR - si accede tramite: uno dei seguenti sistemi:
- credenziali SPID
- credenziali CIE
- carta nazionale dei servizi - CNS
Cosa si ottiene
Il rilascio del certificato dal proprio computer e senza bisogno di recarsi allo sportello
E' possibile richiedere un certificato per se stessi oppure per un membro del proprio nucleo famigliare.
Se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato.
Il servizio consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato .pdf o riceverlo via mail.
Tempi e scadenze
I certificati anagrafici hanno una validità di 3 mesi.
Quanto costa
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E' possibile richiedere un certificato in bollo, per sé o per un familiare, attraverso un semplice versamento online.
Il servizio è disponibile grazie al collegamento tra l’area riservata di ANPR e PagoPA, la piattaforma di pagamenti della pubblica amministrazione. L’attivazione di questa nuova funzionalità consente di ottenere i certificati anagrafici in bollo senza doversi recare allo sportello fisico.
Possono essere scaricati certificati in esenzione dalla marca da bollo secondo le principali esenzioni previste dalla legge.
I certificati anagrafici rilasciati online possono essere esenti per uno dei seguenti usi a cui sono destinati:
- Art. 19 Legge 06/03/1987 n. 74 – Trascrizione atti di pignoramento immobiliare o crediti per alimenti
- Art. 11 tab. B d.P.R. 642/1972 – Scuola e borse di studio
- Art. 12 tab. B d.P.R. 642/1972 – Procedimenti giurisdizionali e amministrativi
- Art. 13 tab. B d.P.R. 642/1972 – Interdizione, amministratore di sostegno; se il richiedente è parte processuale
- Art. 13 tab. B d.P.R. 642/1972 – Tutela minori, adozione, filiazione, affidamento
- Art. 15 d.P.R. 601/1973 – Mutui a medio e lungo termine già concessi
- Art. 82 d.Lgs. n.117/2017 - Volontariato per fini di solidarieta' iscritti agli appositi registri
- Art. 19 L.74/1987 – Separazione e divorzio e nei casi di accordi che riguardino solo minori
- Art. 16 d.P.R. 601/1973 – Procedimenti del credito artigiano, cinematografico e teatrale se già concessi
- Art. 18 c.1 d.P.R. 115/2002 e risoluzione Agenzia delle Entrate n. 24E/16 (S) – Notifica atti giudiziari richiesta da avvocati
- Art. 18 c.1 d.P.R. 115/2002 – Atti e provvedimenti del processo penale
- Art. 21 bis d.P.R. 642/1972 – Aiuti al settore agricolo
- Art. 27 bis tab. B d.P.R. 642/1972 e art. 82 c.5 d.Lgs 117/2017 (S) – Onlus, CONI, e società sportive
- Art. 3 tab. B d.P.R. 642/1972 - Procedimenti in materia penale e pubblica sicurezza
- Art. 66 c.6 bis d.L. 331/1993 – Atti e documenti delle società cooperative edilizie
- Art. 32, c.1, disp. Att. C.p.p. – Recupero crediti del difensore d’ufficio
- Art. 7 c. 5 L. 405/1990 – Documenti di Stato Civile
- Art. 8 bis tab. B d.P.R. 642/1972 – Società sportive
- Art. 9 tab. B d.P.R. 642/1972 – Certificati per pensioni estere
L’indicazione dell’esenzione è obbligatoria e deve essere indicata dal richiedente.
Se il documento rilasciato senza la marca da bollo riporta una tipologia di esenzione e viene utilizzato per un uso diverso da quello indicato sul certificato, sia l’utilizzatore del certificato che chi lo riceve possono essere chiamati a risponderne tramite sanzioni erogate dall’Agenzia delle Entrate.
Vincoli
L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente. L'articolo 2 del D.P.R. 26/10/1972, nr. 642 stabilisce che sono solidamente obbligati al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso
Ulteriori informazioni
I certificati e la Pubblica Amministrazione
E’ utile sapere che la Pubblica Amministrazione e i Gestori di pubblici servizi (AIMAG, Telecom, Enel, ecc.), non possono richiedere e/o accettare certificati di qualunque tipo, ma devono accettare esclusivamente l’autocertificazione o le dichiarazioni sostitutive, che non costano nulla e devono essere compilate dai diretti interessati. Pertanto un certificato rivolto alla Pubblica Amministrazione o a un Gestore di pubblico servizio non potrebbe essere rilasciato.