Certificati anagrafici
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Servizio attivo
È la possibilità di richiedere attestazioni che riguardano i dati contenuti nei registri della popolazione residente nel Comune.
A chi è rivolto
A tutti i cittadini che ne fanno richiesta
Descrizione
I certificati anagrafici sono attestazioni che riguardano i dati contenuti nei registri della popolazione residente nel Comune (residenza, stato di famiglia, cittadinanza, stato libero, nascita, morte, matrimonio, godimento dei diritti politici).
Certificati per uso privato
Dal 1 gennaio 2012, a seguito dell'entrata in vigore della legge di stabiltà (L.183/2011) agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni (art. 40 D.P.R. 445/2000) ne consegue che gli uffici comunali "anagrafe" possono rilasciare i certificati solo ad uso privato.
Questo comporta che per i certificati dell'anagrafe (sopra riportati) è previsto in ogni caso il pagamento dell'imposta di bollo euro 16,00.
Possono essere rilasciati in esenzione d'imposta di bollo solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (tabella B del D.P.R. 642/1972) e successive modifiche.
Chi ritiene di aver diritto ad una esenzione, ha sempre l'obbligo di dichiarare la norma che la prevede, non potendo l'operatore suggerire eventuali cause di esenzione. Per tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo devono riportare l'esatta indicazione della norma che ne giustifica l'emissione in carta semplice.
Certificati che possono essere richiesti online
Dal 15 novembre 2021 i cittadini si possono scaricare gratuitamente i certicati rispettando la normativa prevista per l'imposta di bollo, sul portale ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente), direttamente dal proprio computer, 15 certificati anagrafici on-line, per proprio conto o per un componente della propria famiglia. I certificati scaricabili sono i seguenti:
- certificato anagrafico di nascita;
- certificato anagrafico di matrimonio;
- certificato di cittadinanza;
- certificato di esistenza in vita;
- certificato di residenza;
- certificato di residenza A.I.R.E;
- certificato di stato civile;
- certificato di stato di famiglia;
- certificato di stato di famiglia e di stato civile;
- certificato di residenza in convivenza;
- certificato di stato di famiglia A.I.R.E
- certificato di stato di famiglia con rapporti di parentela;
- certificato di stato libero;
- certificato anagrafico di unione civile;
- certificato di contratto di convivenza.
Potranno essere rilasciati anche certificati in forma contestuale, come per esempio, cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato.
Al portale si accede con la propria identità digitale (Spid, carta d’identità elettronica, CNS). Se la richiesta è per un familiare, compare l’elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. É anche consentita la visione dell’anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati. Il certificato si può scaricare in formato pdf o riceverlo via mail.
Rilascio certificati presso uffici comunali
Il rilascio di certificati anagrafici (art. 33 del D.P.R. 223/1989) e di certificati ed estratti degli atti dello stato civile (artt. 106 e 107 D.P.R. 396/2000) viene effettuato in tempo reale agli sportelli dell’ufficio anagrafe a fronte di richiesta scritta contenente le generalità del richiedente. A seguito dell’entrata in vigore della legge di stabilità (L. 183/2011), dal 1° gennaio 2012, agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati per provare stati, fatti e qualità personali da esibire ad altre pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi (art. 40, D.P.R. 445/2000).
Pertanto a far data dal 1° gennaio 2012, i cittadini, nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, NON POSSONO UTILIZZARE CERTIFICATI (che hanno valore giuridico solo se utilizzati nei rapporti con altri privati) e si assumono l’onere della prova amministrativa di stati, fatti e qualità personali tramite dichiarazioni sostitutive dell’atto notorio (art. 47 D.P.R. 445/2000) o di certificazioni (art. 46).
Ciò significa che non si può più chiedere al privato cittadino di recarsi all’ufficio anagrafe per ottenere un certificato da produrre ad un altro ufficio pubblico o ad un gestore di servizio pubblico.
Se le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi lo facessero, otterrebbero un documento non valido e quindi nullo o, quanto meno, inefficace. Essi devono, al contrario, acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero accettare le dichiarazioni sostitutive prodotte dell’interessato.
Le certificazioni rilasciate dagli uffici anagrafici possono essere richieste nell’ambito dei rapporti con soggetti privati (banche, imprese, assicurazioni, società sportive, ecc.) ma anche in questi casi è possibile far valere l’autocertificazione, previo consenso del soggetto privato richiedente (art. 2, D.P.R. 445/2000).
Sulle certificazioni amministrative da produrre ai soggetti privati è apposta, a pena di nullità, la dicitura: “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.
Regime fiscale
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 della tariffa (All. A) del D.P.R. 642/1972, i certificati anagrafici sono SOGGETTI ALL’IMPOSTA DI BOLLO FIN DALL’ORIGINE, pertanto il funzionario che li emette deve redigerli applicando la marca da bollo da Euro 16,00 e i cittadini che richiedono un certificato anagrafico soggetto a imposta di bollo, devono recarsi all'Ufficio Anagrafe, già in possesso di marca da bollo da euro 16,00 da acquistare presso le tabaccherie.
I certificati anagrafici possono essere rilasciati in esenzione dall’imposta di bollo (comunemente chiamati in “carta semplice”) solo per gli usi espressamente previsti dalla legge (tabella B del D.P.R. 642/1972), nonché dalle specifiche leggi speciali.
L’esenzione da bollo è specificata, mai generica. Pertanto i cittadini nel richiedere qualsiasi certificato anagrafico, se ritengono di aver diritto all’esenzione, devono obbligatoriamente indicare l’uso e la norma di legge che la prevedono, uso e norma che dovranno essere riportati dal funzionario sul certificato. Si specifica che l’acquisizione di tale notizia, poiché conseguente all’adempimento di un obbligo di legge, quello fiscale, rientra tra i fini istituzionali dell’ente e pertanto non costituisce violazione della privacy.
Spetta, altresì, al soggetto richiedente specificare se, in relazione all’uso dell’atto, sussistano norme che prevedano delle esenzioni in quanto l’agevolazione non può essere presunta dall’operatore del servizio anagrafico. Per tale motivo i certificati anagrafici esenti da bollo devono riportare l’esatta indicazione della norma che ne giustifica l’emissione in carta semplice.
Entrando nello specifico, i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ‘per la notifica atti giudiziari’ sono esenti pertanto non sono soggetti all’imposta di bollo (Agenzia delle entrate, Circolare 70/2002) in quanto atti funzionali al procedimento giurisdizionale; come anche le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non supera i 1.033 Euro davanti al Giudice di pace.
Rimangono sempre valide le esenzioni in ambito di giustizia:
Per quanto riguarda le successioni, l’esenzione prevista dall’art. 5 della tabella B del D.P.R. 642/1972, "ad uso successione", si riferisce alla denuncia di successione che l’erede faceva all’Agenzia delle Entrate, oggi è sufficiente l’autodichiarazione, per cui i certificati anagrafici, le autenticazioni di firme e/o di copie richiesti per notaio ‘ad uso successione’ sono soggetti ad imposta di bollo.
Sono soggetti a bollo anche i documenti richiesti per la banca per mutui, per banco posta (apertura conti correnti anche per l’accreditamento delle pensioni, libretti postali, liquidazione buoni fruttiferi agli eredi, estinzione conti e posizioni varie), per assicurazioni per l’accensione o l’estinzione di polizze di qualsiasi tipo, per i CAAF (che sono soggetti privati e non godono di alcuna esenzione ‘sui certificati’).
Discorso diverso, invece, per lo stato di famiglia per assegni famigliari: è vero che viene richiesto dai datori di lavoro ma, essendo la richiesta ai fini INPS, tale certificato non va rilasciato; come non devono essere rilasciati i certificati per l’INPDAP, i certificati per uso tributario (art. 5), tutti questi documenti devono solo essere acquisiti d’ufficio dalle competenti amministrazioni.
Si rende altresì noto che, a seguito dell’abrogazione del comma 2 dell’art. 41 del citato D.P.R. n. 445/2000, dal 1° gennaio 2012 i certificati anagrafici e di stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile avranno una validità di 6 mesi dalla data del loro rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedano una validità superiore. Resta, invece, confermata la validità ILLIMITATA per i certificati attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni (es. nascita, morte).
La decertificazione non si applica in occasione della presentazione delle liste e delle candidature in quanto non è ammissibile l’autodichiarazione nel procedimento elettorale preparatorio, mentre per quanto riguarda i certificati di godimento dei diritti politici da presentare a PP.AA, essendo a tutti gli effetti “certificati”, sono sottoposti alle vigenti disposizioni.
Come fare
La richiesta può essere effettuata:
- presso lo sportello in sede dedicato
- online sul portale ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente)
Cosa serve
Documento d'identità in corso di validità allo sportello
Cosa si ottiene
Il certificato richiesto
Tempi e scadenze
Il servizio è immediato, allo sportello.
Quanto costa
- Imposta di bollo Euro 16,00, salvo specifiche esenzioni per i cerificati anagrafici
- Sono esenti da imposta di bollo i certificati:
- Morte
- Nascita
- Matrimonio
Vincoli
L'utilizzo di certificati rilasciati in esenzione da bolli e spese per fini diversi da quelli indicati sul certificato è una violazione della normativa fiscale vigente. L'articolo 2 del D.P.R. 26/10/1972, nr. 642 stabilisce che sono solidamente obbligati al pagamento dell'imposta e delle eventuali soprattasse e pene pecuniarie tutti i soggetti che hanno sottoscritto, ricevuto, accettato o negoziato atti e documenti non in regola con l'imposta o che degli stessi facciano uso