A chi è rivolto

Chiunque abbia la residenza in un altro comune italiano o cittadini italiani iscritti nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), purchè in possesso dei requisiti richiesti.

La residenza temporanea non può essere concessa se a richiederlo è persona già residente nel Comune.

I diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)

Descrizione

Lo schedario della popolazione temporanea è un particolare tipo di registro che permette, a chi non ha ancora deciso di stabilirsi definitivamente, di segnalare la propria situazione al Comune in cui ha fissato temporaneamente la propria dimora. La dimora temporanea è infatti la permanenza in un luogo, solo per un certo periodo di tempo, per motivi di studio, lavoro, salute o famiglia.
Questo tipo di domanda serve per evitare che il Comune di effettiva residenza cancelli l'interessato dalla propria anagrafe durante il periodo di assenza.

Quando la permanenza supera i 12 mesi, il cittadino non può essere più considerato temporaneo e deve quindi chiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente.

L'iscrizione temporanea nel registro della popolazione non consente il rilascio di certificati: questi devono infatti essere chiesti al Comune di effettiva residenza. Può essere però rilasciata un’attestazione in cui si dichiara l’iscrizione in questo registro. 

L'iscrizione avviene su domanda dell'interessato o d'ufficio, dopo i necessari accertamenti, come previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223, art. 32. Può essere chiesta anche per altri eventuali componenti del proprio nucleo familiare.

Per consentire un corretto accertamento da parte della Polizia Locale, il cittadino deve apporre sul citofono e sulla cassetta postale l'indicazione del proprio cognome e nome o comunicare al Comune se sono presenti riferimenti diversi (ad esempio numeri, lettere o altri cognomi).

Trascorso un anno dall’iscrizione nell’Anagrafe Temporanea, il cittadino non potrà più essere considerato temporaneo e quindi verrà cancellato dallo schedario. Se il cittadino è ancora presente sul territorio comunale e nel frattempo la sua permanenza ha assunto il carattere della dimora stabile ed abituale, deve provvedere alla richiesta di iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (residenza), con conseguente cancellazione dall’Anagrafe di precedente residenza. In caso di inerzia del cittadino tale procedura potrà essere avviata d’ufficio.

La cancellazione dal registro dell’Anagrafe dei Residenti Temporanei può avvenire per:

a)  trasferimento in altro Comune o all’estero;

b)  iscrizione nell’Anagrafe dei residenti del comune di Sesto Calende;

c)  per irreperibilità accertata d’ufficio.

L’iscrizione e la cancellazione nel registro dei Residenti Temporanei viene comunicata al Comune di residenza effettiva.

Di seguito si riportano le norme di legge che riguardano l’Anagrafe della Popolazione Residente.


Art.8 L. n.1228/1954:

“In ogni Comune deve essere tenuto lo schedario della popolazione temporanea. La popolazione temporanea è costituita dalle persone che, dimorando nel Comune da non meno di 4 mesi, non vi abbiano, tuttavia, fissata la residenza.”


Art.32 d.P.R. n.223/1989:

“Lo schedario della popolazione temporanea concerne i cittadini italiani o gli stranieri che, essendo dimoranti nel Comune da non meno di 4 mesi, non si trovano ancora nelle condizioni di stabilirvi la residenza per qualsiasi motivo …L’iscrizione viene effettuata a domanda dell’interessato o d’ufficio quando l’ufficiale d’anagrafe venga a conoscenza della presenza della persona nel Comune da non meno di 4 mesi. L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche. La revisione dello schedario della popolazione temporanea deve essere effettuata periodicamente, almeno una volta all’anno, allo scopo di eliminare le persone non più dimoranti temporaneamente nel comune per: a) perché se ne sono allontanate o decedute; b) perché via hanno stabilito la dimora abituale. Ogni iscrizione o cancellazione dallo schedario deve essere comunicato all’ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza.

Come fare

E' necessario rivolgersi all'ufficio anagrafe oppure compilare la modulistica digitale ed inviarla direttamente all'indirizzo di posta elettronica dell'ufficio.

Cosa serve

Le procedure per l'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea sono del tutto simili a quelle per l'iscrizione all'Anagrafe della Popolazione Residente, a cui si rimanda, compreso il requisito del possesso di un titolo abitativo.

Cosa si ottiene

L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea

Tempi e scadenze

L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può durare al massimo un anno, comprensivo dei 4 mesi di dimora nel comune precedenti all'iscrizione.                                                                                                                       Tale lasso di tempo è da considerarsi il minimo al fine di considerare la presenza sul territorio comunale quale dimora abituale e non semplice domiciliazione.

Quanto costa

Nessun costo

Accedi al servizio

Municipio

Piazza Cesare da Sesto 1 - 21018 - Sesto Calende

Vincoli

L'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea non può avvenire se prima non siano trascorsi 4 mesi di dimora nel territorio del Comune

Casi particolari

Residenza temporanea ai fini del congedo per l'assistenza a portatori di handicap per gravi e documentati motivi famigliari

L’art.42 del d.Lgs. n.151/2001, riconosce il beneficio per i dipendenti di richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni, per l’assistenza ai portatori di handicap grave.

L’impianto normativo individua nel concetto di “convivenza” il presupposto per l’attribuzione del beneficio, sul quale l’INPS e il Dipartimento della funzione pubblica si sono espressi al fine di chiarirne il concetto, in particolare:

  • il Dipartimento della funzione pubblica, con circolare n.1 del 3/02/2012, ha precisato che il “diritto al congedo è subordinato ... alla sussistenza della convivenza. Il requisito è provato dagli aventi diritto mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, ..., dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia alla coabitazione”. Una eccezione è prevista per l’ipotesi in  cui la dimora abituale non coincida con la dimora temporanea: “il requisito della convivenza potrà ritenersi soddisfatto anche nei casi in cui sia attestata, mediante la dovuta dichiarazione sostitutiva, la dimora temporanea, ossia l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art.32 del d.P.R. n.223/1989 ...”;

  • l’INPS con circolare n.159/2013, ha precisato altresì, che il requisito della convivenza, sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea ex art.32 d.P.R. 223/1989, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente.

Ne deriva che il dipendente non può accedere al beneficio, o eventualmente vi decade, ogniqualvolta emerga, in sede di verifica, una discrepanza tra residenza effettiva e quella dichiarata o, in alternativa, l’assenza dell’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea.

La circolare della Funzione Pubblica n.1 del 3.2.2012, così come la Circolare dell'INPS n.159/2013 (così come quella precedente n.32/2012), forniscono chiarimenti in merito alla modifiche di cui al d.Lgs. 119/2011 (art.3, c.1 lettera a, ed art4, c.1 lett. B del d.Lgs. n°119/2011) ma si tratta di disposizioni che riguardano esclusivamente il riconoscimento del diritto di congedo per assistenza a familiare con handicap grave, ma non hanno (ne peraltro poteva essere diversamente) minimamente intaccato la normativa e le procedure anagrafiche.

Il riferimento contenuto nelle suddette circolari all'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, in termini strettamente anagrafici non può che essere riferito alla situazione in cui un cittadino residente in un comune si trovi a dover trascorrere un periodo di tempo, superiore a quattro mesi ma inferiore all'anno, in un comune diverso da quello di dimora abituale per assistere appunto un familiare disabile.

L'istituto anagrafico dello schedario della popolazione temporanea, come disciplinato dall'art. 8 della Legge Anagrafica n. 1228/1954 e dall'art. 32 del Regolamento Anagrafico n. 223/1989, risponde infatti essenzialmente alla finalità della regolare gestione dell'anagrafe della popolazione residente, costituendo lo strumento giuridico più efficace al controllo e al monitoraggio di categorie di soggetti che ai fini anagrafici si trovano in posizione particolari, le c.d. "posizioni che non comportano l'iscrizione anagrafica" quali per esempio:

  • le persone temporaneamente dimoranti in altri comuni o all'estero per l'esercizio di occupazioni stagionali o per cause di durata limitata (es. studio) (art. 3 del D.P.R. 223/1989);

  • il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente (art. 2, comma 2 L. 1228/1954);

  • i militari di leva, i pubblici dipendenti e i militari di carriera, distaccati presso scuole per frequentare corsi di avanzamento o di perfezionamento (art. 3 del D.P.R. 223/1989);

  • i ricoverati in luoghi di cura, di qualsiasi natura, qualora la permanenza nel comune non superi i due anni (art. 3 del D.P.R. 223/1989);

  • i detenuti in attesa di giudizio (art. 3 del D.P.R. 223/1989).

L'utilizzo dello schedario della popolazione temporanea consente infatti di evitare che tali categorie di persone, che maturano nel frattempo il requisito della dimora abituale, sfuggano alla successiva registrazione anagrafica.

Rimane il fatto che l'ufficiale d'anagrafe non deve gestire l'anagrafe in funzione delle "conseguenze" che certe iscrizioni o non iscrizioni possono determinare; purtroppo sull'iscrizione o non iscrizione anagrafica si fondano una miriade di benefici, ma non per questo tale circostanza deve condizionare l'operato dell'ufficiale d'anagrafe. Detto in altri termini, se l'applicazione delle norme anagrafiche determina disparità di trattamento rispetto alle norme pensionistiche, fiscali, assistenziali, ecc., non per questo l'ufficiale deve lasciarsi condizionare nella corretta gestione dell'anagrafe.

In sintesi: l'istituto dello schedario della popolazione temporanea non è applicabile ai casi di trasferimento temporaneo della residenza presso un parente, per motivi di assistenza quando si tratti di trasferimenti all'interno dello stesso comune.

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