A chi è rivolto

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Alle persone senza fissa dimora e/o senza tetto. 

La domanda può essere presentata dai diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)

Descrizione

La residenza delle persone senza fissa dimora è regolata dall'art.1, c.3, e dall’art.2, c.3, della L. n.1228/1954, e dall'art.1, c.3, e dall'art.7, c.1, lett.c), del d.P.R. nn223/1989, e secondo le disposizioni dettate dal Ministero degli Interni con Circolare n.19 del 17/09/2009.

Coloro che dimorano in maniera non occasionale sul territorio nazionale debbono essere iscritti in anagrafe. Questo principio risponde ad una duplice finalità:

  • garantire il diritto all’iscrizione anagrafica di tutti i cittadini;
  • assolvere all’interesse pubblico alla registrazione di tutta la popolazione stabilmente presente sul territorio nazionale

Chi sono le persone senza fissa dimora

  • Senzatetto: Persone che vivono in strada o in ripari di fortuna. 
  • Artisti itineranti: Persone che si spostano continuamente per lavoro.
  • Commercianti ambulanti: Persone che svolgono la propria attività in luoghi diversi.
  • Persone che vivono in camper: Persone che utilizzano il camper come abitazione principale.
     

Il domicilio

Mancando l’elemento oggettivo del legame stabile con il territorio, ai fini dell’iscrizione anagrafica della persona senza fissa dimora, si deve far riferimento al luogo dove l’interessato ha fissato il proprio domicilio equiparando, in via del tutto eccezionale, il “domicilio” alla “dimora abituale”.

Antecedentemente all’entrata in vigore della Legge 15.07.2009, n. 94 era sufficiente la manifestazione di volontà dell’interessato per eleggere domicilio, e quindi richiedere l’iscrizione anagrafica, presso il Comune che egli individuava come il luogo centro dei suoi interessi.

Con il riformato art. 2 della legge anagrafica è stato istituito il registro nazionale delle persone senza fissa dimora elementi necessari ad accertare l’effettiva sussistenza del domicilio.

Ai fini dell’accertamento del domicilio andranno valutate caso per caso le situazioni personali del soggetto nonché quelle patrimoniali, sociali, esistenziali e relazionali.

La persona potrebbe avere anche più di un domicilio, per cui, in questo caso, la scelta di individuare quello “principale” non può che spettare all’interessato, sempre sulla base di elementi e documentazioneche dimostrino tale situazione.

Nel caso in cui l’interessato non sia in grado di fornire gli elementi necessari ad accertare il domicilio, o questo risultasse non esistente, la richiesta verrà rigettata e verranno attivate le procedure previste dall’art. 18bis del d.P.R. 223/1989, e degli artt.75 e 76 del d.P.R. 445/2000.


Come funziona l'iscrizione anagrafica

  • Le persone senza fissa dimora possono dichiarare un domicilio presso il comune di nascita o il comune dove trascorrono la maggior parte del tempo. 
  • In alcuni casi, può essere necessario dichiarare un domicilio fittizio (ad esempio, presso un'associazione o un centro d'ascolto) per ottenere l'iscrizione anagrafica. 
  • L'iscrizione anagrafica è importante per accedere a servizi e diritti come l'assistenza sanitaria, l'assistenza sociale, il lavoro e i documenti di identità. 
  • Facilita l'accesso ai servizi e ai sostegni offerti dalle istituzioni.
 

Entro quando devono essere eseguite le variazioni richieste

L’ufficiale di anagrafe dovrà effettuare le variazioni richieste entro i due giorni lavorativi successivi alla presentazione della richiesta, i cui effetti giuridici decorreranno dalla data della dichiarazione; da tale momento sarà possibile rilasciare certificati di residenza o altri certificati relativi a dati documentabili sino a quel momento. Nel caso di trasferimento di residenza fra comuni, Il Comune di provenienza dovrà effettuare le cancellazioni dalla propria anagrafe entro due giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del Comune di iscrizione, con decorrenza dalla data della dichiarazione del richiedente.


Quali controlli vengono fatti

Il Comune di iscrizione avrà 45 giorni di tempo dalla data della dichiarazione per effettuare i relativi controlli sulle dichiarazioni e per accertare se il domicilio dei richiedenti si trova dove è stato effettivamente dichiarato.  Nel caso di verifica di assenza di requisiti, il Comune dovrà comunicare agli interessati l’esito dei controlli e questi avranno 10 giorni di tempo per rispondere; l’Amministrazione, una volta ricevute le relative comunicazioni e/o integrazioni da parte degli interessati, avrà ulteriori 45 giorni di tempo per la decisione finale. Nel caso in cui la comunicazione al cittadino non venisse inviata nei tempi previsti (45 giorni dall’istanza), quanto dichiarato dal cittadino non potrà più essere contestato sulla base del principio del “silenzio-assenso”.


Cosa succede qualora la richiesta non venisse accolta

Qualora la procedura avesse un esito negativo il Comune di iscrizione dovrà annullare l'iscrizione e il Comune di cancellazione dovrà ripristinare l'iscrizione nella propria anagrafe, come se l'iscrizione e la cancellazione non fossero mai avvenute.


Cosa succede nel caso in cui venga fatta una dichiarazione falsa

Le domande che dovessero contenere informazioni false o mendaci saranno segnalate agli organi di Polizia, e saranno sanzionabili in sede penale e amministrativamente con la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con la falsa dichiarazione.

Come fare

Le  istanze dovranno essere rese direttamente allo sportello comunale del comune di nascita o del comune dove intendono stabilire il proprio domicilio.

Cosa serve

Presentarsi allo sportello 

Cosa si ottiene

L'iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR, che permette alle persone senza fissa dimora di essere riconosciute dallo Stato e di accedere ai loro diritti. Consente inoltre di avere un riferimento per ricevere posta e atti ufficiali e facilita l'accesso ai servizi e ai sostegni offerti dalle istituzioni.

Tempi e scadenze

Le variazioni anagrafiche da parte dei cittadini dovranno essere comunicate all'Ufficio Anagrafe entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.

Quanto costa

Nessun costo

Accedi al servizio


Municipio

Piazza Cesare da Sesto 1 - 21018 - Sesto Calende

Vincoli

Vincoli

Per i cittadini stranieri non comunitari, al fine dell’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione, rimane il vincolo del possesso del permesso di soggiorno che dovrà essere dimostrato al momento della richiesta dell’iscrizione.

Per i cittadini dell'Unione Europea, dovranno dimostrare il requisito della regolarità del soggiorno in Italia.

Casi particolari

Solo ed eslcusivamente in mancanza di una dimora abituale e di una domiciliazione, potrà provvedere all’iscrizione anagrafica il comune di nascita; se la persona è nata all’estero, quello di nascita del padre o della madre. In tale caso resta comunque imprescindibile la necessità di dimostrare la presenza non occasionale sul territorio nazionale.

Condizioni di servizio

Contatti

Orari

Orari di Anagrafe

Orari apertura al pubblico

* Apertura del Martedì :

  • Ufficio Protocollo
  • Rilascio Carta identità  - (solo su appuntamento) 
Lunedì e Venerdì
9:30 - 13:30
Mercoledì
8:30 - 12:30
Giovedì
16:00 - 17:30
* Martedì (vedi note)
16:00 - 17:30

Unità Organizzativa responsabile

Pagina aggiornata il 19/06/2025

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