Iscrizione anagrafica - cittadini stranieri Non Comunitari
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Servizio attivo
I cittadini stranieri soggiornanti da oltre 3 mesi sul territorio nazionale devono richiedere l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione al Comune di dimora.
A chi è rivolto
A tutti cittadini stranieri Non Comunitari che necessitano dell'iscrizione anagrafica.
Descrizione
Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri (non comunitari) con permesso di soggiorno
L’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente può essere effettuata dal cittadino straniero, su richiesta presentata personalmente su apposito modulo (vedi la pagina dedicata alle iscrizioni anagrafiche e ai cambi di abitazione), allegando la seguente documentazione:
- passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
- valido documento di soggiorno (permesso di soggiorno) in originale e in corso di validità del cittadino straniero;
Se il trasferimento concerne anche la famiglia, il cittadino extracomunitario deve allegare anche la seguente documentazione:
- passaporto o altro documento di riconoscimento equipollente in corso di validità e visto di ingresso quando richiesto;
- permesso di soggiorno in originale e in corso di validità di tutti i componenti del nucleo familiare (il cittadino extracomunitario che abbia compiuto i14 anni ,deve possedere un proprio permesso di soggiorno);
- per dimostrare i rapporti di parentela (compreso il matrimonio) tra i membri della famiglia, serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura; lo stato di familiare può anche essere desunto dal passaporto.
Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri senza permesso di soggiorno
In alcuni casi disciplinati dalla legge e da circolari ministeriali, è possibile procedere all’iscrizione anagrafica di cittadini stranieri extracomunitari pur in assenza di permesso di soggiorno o prima che questo venga rilasciato
Iscrizione anagrafica in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, sia se già iscritti in anagrafe, sia se mai iscritti
(Direttiva Min. Int. 5 Agosto 2006 e Circolare Min. Int. n. 42 del 17/11/2006)
- fotocopia del permesso di soggiorno scaduto;
- ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno entro i 60 giorni dalla scadenza del precedente.
Iscrizione anagrafica per motivi di lavoro subordinato
(Direttiva Min. Int. 20/02/2007 e Circolare Min. Int. n. 16 del 2/4/2007)
- copia del contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione (comunicazione UNILAV);
- ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione (mod. 209).
Iscrizione anagrafica per motivi di ricongiungimento familiare
(Circolare Min. Int. n. 43 del 2/8/2007)
- visto di ingresso dal passaporto con la dicitura "Ricongiungimento Familiare";
- Ricevuta postale attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso di soggiorno;
- copia del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l'Immigrazione.
Per dimostrare i rapporti di parentela (compreso il matrimonio) tra i membri della famiglia, serve idonea documentazione rilasciata dalle competenti autorità straniere, tradotta e legalizzata (o apostillata) dall'autorità diplomatica o consolare italiana all'estero, o, in alternativa, rilasciata dalla competente autorità straniera in Italia, legalizzata dalla Prefettura; lo stato di familiare può anche essere desunto dal passaporto.
- L'ipotesi di coesione familiare (il familiare è già entrato in Italia con altro tipo di visto di ingresso) non è assimilabile a quella sopra descritta, e pertanto sarà necessario attendere il permesso di soggiorno.
- ATTENZIONE: Il familiare extracomunitario di cittadino italiano o comunitario non deve richiedere il nulla osta al ricongiungimento familiare allo Sportello Unico, pertanto è sufficiente la ricevuta della richiesta di rilascio della Carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'UE.
Iscrizione anagrafica di minori stranieri in attesa di adozione
(Direttiva Min. Int. 21/02/2007)
- Copia dell'autorizzazione all'ingresso e al soggiorno permanente del minore rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali e/o copia del provvedimento straniero di adozione.
Iscrizione anagrafica di cittadini stranieri che intendono riacquistare la cittadinanza italiana
(Circolare Min. Int. n. 14 del 31/10/2008)
Si richiama la documentazione necessaria per l'iscrizione anagrafica di cittadini stranieri discendenti da avo italiano, in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis".
Richiedenti protezione internazionale
L'art.13 del d.L. n.113/2018 ha abrogato le norme del d.Lgs. n.142/2015 che prevedevano l'iscrizione anagrafica ai richiedenti protezione internazionale, sia nei centri di prima accoglienza, sia nelle strutture temporanee (SPRAR e CAS). Pertanto coloro che erano in possesso di permesso di soggiorno per richiesta asilo o della relativa ricevuta, non potevano più essere iscritti in anagrafe.
Erano quindi da ritenersi irricevibili le dichiarazioni di residenza per coloro che non risultano iscritti,
La Corte Costituzionale con sentenza n.186 del 8/07/2020, ha dichiarato l'incostituzionalità per violazione dell'art.3 della costituzione, le norme del d.L. n.113/2018 che precludono l'iscrizione anagrafica degli stranieri richiedenti asilo.
Pertanto i richiedenti asilo tornano ad essere regolarmente isicritti in Anagrafe, previa presentazione della documentazione prescritta dalla normativa vigente.
Sempre con la sentenza della corte Costituzionale è stata ripristinata la possibilità di cancellazione anagrafica con effetto immediato del richiedente protezione internazionale, che abbia avuto la revoca delle misure di accoglienza o che si sia allontanato senza giustificazione dalla convivenza anagrafica dove era ospitato.
A tutti i titolari di protezione (per asilo politico, protezione sussidiaria, protezione umanitaria finché presenti e le nuovediciture “casi speciali” e “protezione speciale”) si applicano i principi e le norme fin qui applicate: l’iscrizione anagrafica va garantita con la sola esibizione del permesso di soggiorno, quale valido documento di riconoscimento in base al d.P.R. n. 445/2000, e senza esibizione del passaporto, di cui tali cittadini sono inevitabilmente e forzatamente sprovvisti, come indicato dal Ministero dell’Interno.
Richiesta di protezione "temporanea" per i cittadini ucraini
A seguito dello scoppio del conflitto in Ucraina, anche l'Italia con una delibera del consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza, prorogato diverse volte fino alla più recente proroga al 4 marzo 2026 (decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202 art. 2 commi 2 e 3, che a differenza dei precedenti dispositivi ha disposto che il rinnovo non sia automatico ma soggetto alla richiesta degli interessati. Il comma 2, infatti, contiene il chiaro dispositivo di impulso del cittadino, titolare del permesso temporaneo di cui alla direttiva citata, con la previsione che «i permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2024 [...] possono essere rinnovati, previa richiesta dell'interessato, fino al 4 marzo 2026»). Conseguentemente allo stato di emergenza, i cittadini ucraini sono stati destinatari di un particolare tipo di permesso di soggiorno: il permesso per protezione temporanea.
Tali permessi, inizialmente validi fino al 4 marzo 2023, sono stati prorogati prima fino al 4 marzo 2026. Una proroga di legge, automatica, per cui i diretti interessati non devono presentarsi in Questura per il rinnovo, che non è neppure consentito loro.
Di conseguenza:
- fino al 4 marzo 2026 i cittadini ucraini già titolari di un permesso di soggiorno per protezione temporanea restano sempre regolarmente soggiornanti, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento;
- entro il 4 marzo 2026 i cittadini ucraini già titolari di un permesso di soggiorno per protezione temporanea devono necessariamente presentare la richiesta di rinnovo e/o conversione del titolo di soggiorno;
- dal 5 marzo 2026, in mancanza di ricevuta di rinnovo e/o conversione del titolo di soggiorno, i cittadini ucraini già titolari di un permesso di soggiorno per protezione temporanea sono considerati irregolarmente soggiornanti.
La domanda di conversione deve essere presentata mediante apposito kit, da compilarsi presso gli uffici di Poste Italiane abilitati al servizio Sportello Amico. Dal punto di vista anagrafico, qualora lo straniero in questione si trovasse dunque nella fase di rinnovo con conversione del titolo nella fase di domanda di iscrizione anagrafica, potrà tranquillamente essere iscritto in base al principio della continuità della regolarità del soggiorno nelle more del rinnovo del permesso (Direttiva del Ministero dell'Interno 5/08/2006 e successiva Circolare n. 42 del 17/11/2006).
Nel caso specifico, il legislatore ha introdotto una disciplina particolare e specifica per i titolari di protezione temporanea, prevedendo espressamente il termine del 4/03/2026 per presentare la domanda di rinnovo, al contrario di tutti gli altri permessi di soggiorno i quali hanno 60 giorni successivi alla scadenza per presentare tale istanza, mantenendo quindi lo status di regolarmente soggiornante anche durante tale periodo precedente la domanda di rinnovo. Quindi:
- per le domande di rinnovo e conversione si applicano sempre i principi contenuti nella Direttiva 5/08/2006 e nella citata circolare n. 42/2006, essendo quindi sufficiente comprovare l'avvenuta presentazione della domanda;
- tale domanda di rinnovo dovrà però essere stata presentata tassativamente entro il 4 marzo 2026, al fine di ritenere quindi lo straniero regolarmente soggiornante anche dopo il suddetto termine, ai fini dell'eventuale richiesta di iscrizione anagrafica .
Per coloro che non avranno provveduto al rinnovo entro il 4/03/2026, o lo stesso gli sia stato rigettato, o siano stati oggetto di provvedimento di espulsione, il regolamento anagrafico prevede una specifica cancellazione, previa comunicazioni di invito a coloro che risultano avere il permesso scaduto da almeno sei mesi (quindi non prima del 4/09/2026), mediante PEC al domicilio digitale o raccomandata con ricevuta di ritorno. Il cittadino ha 30 giorni dal ricevimento della stessa per presentare il permesso o la documentazione che comprovi il rinnovo in corso.
Rinnovo del permesso di soggiorno e dichiarazione di dimora abituale
Gli stranieri già iscritti in anagrafe hanno l’obbligo di rinnovare annualmente all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, corredata di permesso di soggiorno.
Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno, inoltre, l’obbligo di rinnovare all’ufficiale di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro sessanta giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo e, comunque, non decadono dall’iscrizione nella fase di rinnovo del permesso di soggiorno. Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro sessanta giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.
La mancata dichiarazione di dimora abituale e il mancato rinnovo del permesso di soggiorno, comportano la cancellazione dall'Anagrafe della popolazione.
Come fare
Le dichiarazioni anagrafiche possono essere rese con le seguenti modalità:
ONLINE
- ACCEDI AI SERVIZI seleziona il servizio di “Cambio di residenza
ALLO SPORTELLO
- rese direttamente agli sportelli comunali,
POSTA ORDINARIA/RACCOMANDATA
- Ufficio Anagrafe del Comune di Sesto Calende
- Piazza Cesare da Sesto n.1- 21018 Sesto Calende
POSTA ELETTRONICA
- Per posta elettronica certificata a: sestocalende@legalmail.it
- Per posta elettronica semplice a:anagrafe@comune.sesto-calende.va.it
PROTOCOLLO
- consegna a mano
Cosa serve
La documentazione necessaria per l'iscrizione in ANPR è riportata nella seguente pagina vedi link:
Cosa si ottiene
L'iscrizione nellì'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente
Tempi e scadenze
La richiesta di iscrizione in ANPR deve essere presentata non appena è stata stabilita la dimora abituale nel Comune e si è in possesso dei documenti comprovanti la regolarità del soggiorno.
Quanto costa
Nessun costo
Casi particolari
L'iscrizione anagrafica dello straniero in attesa del permesso di soggiorno nelle procedure di emersione
Il d.L. n.34/2020 ha consentito agli stranieri e ai loro datori di lavoro di presentare, entro il 15/08/2020, una domanda di emersione di rapporti di lavoro irregolari, e di consentire la regolarizzazione della situazione di soggiorno irregolare del lavoratore straniero o la proroga o conversione dei suoi titoli di soggiorno.
Le procedure di emersione riguardano non tutti i tipi di rapporto di lavoro, ma soltanto quelli già in atto, relativi ai seguenti settori di attività:
- agricoltura, allevamento e zootecnia
- assistenza alla persona
- lavoro domestico di sostegno al bisogno famigliare
Per gli stranieri, l'emersione è limitata a coloro che non abbiano lasciato il territorio italiano dall'8/03/2020, a condizione che non si trovino in una delle seguenti condizioni:
- siano destinatari di un provvedimento di espulsione
- risultino segnalati per la non ammissione nel territorio dello Stato
- risultino condannati per determinati reati
- siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
La procedura di iscrizione anagrafica pertanto riguarda stranieri irregolari o divenuti irregolari, ovvero:
- lo straniero sprovvisto di un titolo di soggiorno
- lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno scaduto da oltre 60 giorni
In sintesi, secondo quanto previsto dalla circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno del 30/05/2020, per gli stranieri sprovvisti di un titolo di soggiorno sarà necessario:
- il pagamento da parte del datore di lavoro del contributo forfettario, pari a euro 500,00 per ciascun lavoratore;
- la convocazione delle parti da parte dello Sportello Unico per l'Immigrazione, dopo aver verificato l'istanza e acquisito i pareri favorevoli di Questura e dell'Ispettorato del lavoro, ai fini della stipula del contratto di soggiorno;
- la consegna da parte dello Sportello Unico del modello di richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato al lavoratore e la comunicazione obbligatoria di assunzione;
- l'invio da parte del lavoratore della richiesta di permesso di soggiorno alla Questura, mediante kit postale.
Al termine di questo percorso il lavoratore sarà in grado di presentare la documentazione prevista dalla direttiva ministeriale del 20/08/2007 ai fini dell'iscrizione anagrafica:
- il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione;
- la ricevuta comprovante l'avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
- la domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Gli stranieri con permesso di soggiorno scaduto dopo il 31/10/2019, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, e che abbiano svolto un'attività lavorativa nei settori sopra indicati prima del 31/10/2019, devono richiedere alla Questura una "attestazione di presentazione dell'istanza", che riporti gli estermi di identificazione dello straniero, gli oneri del servizio e gli elementi per l'accessoal portale dedicato.
A tali cittadini stranieri potrà inoltre essere rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo, l'esibizione del quale è necessario per poter conseguire l'iscirizone anagrafica