A chi è rivolto

AIRE2

Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.

Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
i lavoratori stagionali;
i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.

Chi può presentare
I diretti interessati o persone da queste opportunamente delegate (art.38, comma 3-bis, d.P.R. n.445/2000)

Descrizione

L'A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), garantisce continuità amministrativa e giuridica dell'iscrizione anagrafica del cittadino italiano che si trasferisce stabilmente all'estero, affinchè non perda i diritti che a questa condizione sono connessi e possa continuare ad essere soggetto dei doveri civici che nascono dall'appartenenza alla comunità nazionale.

PERCHE’ DEVI ISCRIVERTI ALL’AIRE

  1. Sei in regola con gli obblighi di legge ed eviti le sanzioni pecuniarie amministrative previste dal 1 gennaio 2024 e imposizioni fiscali non dovute
  2. L’Ufficio Consolare sa che ci sei e ti può aiutare
  3. L’Ufficio consolare potrà rilasciarti il passaporto e altri documenti:
  4. Puoi votare per corrispondenza per le elezioni politiche e per i referendum
  5. Puoi rivolgerti all’Ufficio consolare per le questioni di stato civile
  6. Puoi rivolgerti all’Ufficio consolare per questioni relative a patenti di guida e codici fiscali


Iscriversi all’AIRE consente di:

  • di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al   Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'U.E.;
  •  di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni
  • di rinnovare la patente di guida (solo in paesi extra U.E.)

Possono essere iscritti all’AIRE di Sesto Calende:

  • i cittadini italiani iscritti nell’anagrafe di Sesto Calende che trasferiscono all’estero la propria residenza per un periodo illimitato o comunque superiore a dodici mesi;
  • chi è nato all’estero e ha un atto di nascita trascritto nei registri di stato civile del Comune di Sesto Calende (perché luogo di origine dei propri ascendenti o a seguito di acquisto della cittadinanza italiana pur continuando a risiedere all’estero)

Non può al contrario essere iscritto all’AIRE chi si reca all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali e i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari.


Certificati A.I.R.E.

I cittadini italiani iscritti nell'AIRE possono richiedere i seguenti certificati anagrafici in qualunque Comune italiano:

  • certificato di residenza estera;
  • certificato di stato di famiglia (per i soli componenti residenti all'estero);
  • certificato ed estratto di nascita, matrimonio, morte;
  • certificato di stato libero (riferito alla data dell'emigrazione all'estero);
  • certificato di cittadinanza (riferito alla data dell'emigrazione all'estero);
  • certificato contestuale di residenza, e stato di famiglia (riferito alla data dell'emigrazione all'estero);
  • certificato plurimo per matrimonio, con residenza, cittadinanza, stato libero (riferito alla data di emigrazione all'estero).

Per i certificati di cittadinanza con posizione aggiornata (e quindi non riferiti alla data di emigrazione all'estero) ed esistenza in vita, è necessario rivolgersi al Consolato competente per territorio.
I certificati di cittadinanza rilasciati dal Comune per gli iscritti AIRE, hanno valore unicamente per il periodo di residenza in Italia.

I certificati di stato civile (nascita, matrimonio, unione civile, morte), devono esser richieste al Comune dove è stato registrato il relativo atto.

Gli uffici consolari non possono rilasciare certificati anagrafici, questi possono rilasciare certificazione di iscrizione nello schedario consolare, il rilascio di certificati di cittadinanza e il rilascio di certificazioni di esistenza in vita.


Carta d’identità

Carta d’identità elettronica (CIE)

La carta d’identità elettronica (CIE) viene rilasciata esclusivamente

  • dagli Uffici consolari nell’Unione Europea e in Gran Bretagna, Svizzera, Norvegia, Principato di Monaco, San Marino e Santa Sede - Città del Vaticano.

La CIE potrà essere rilasciata esclusivamente ai cittadini italiani regolarmente residenti nella propria circoscrizione consolare, che siano già registrati nello schedario consolare e i cui dati anagrafici siano già presenti nella banca dati A.I.R.E. (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) del Ministero dell'Interno (e in futuro in ANPR).

Si ricorda che l’iscrizione in A.I.R.E. è indispensabile ai fini della presentazione della domanda di emissione della CIE. È altresì indispensabile, per i cittadini italiani nati all’estero, che il relativo atto di nascita risulti già trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di riferimento, in quanto gli estremi della trascrizione devono essere riportati sulla CIE.

Carta d'identità cartacea

Nei paesi nei quali non è previsto il rilascio della CIE, è possibile richiedere il documento cartaceo.

La richiesta può essere presentata personalmente all’Ufficio consolare competente per territorio oppure per posta. Per le specifiche modalità di richiesta (trasmissione via fax, mail, ecc.) si suggerisce di visitare il sito web dell’Ufficio consolare.

Resta ferma la possibilità di richiedere la carta d’identità in Italia presso il proprio Comune di iscrizione AIRE.


Voto all'estero

Vedi dettagli :

Come fare

E' necessario rivolgersi ai Consolati italiani all'estero competenti territorialmente

Cosa serve

Modalità di iscrizione

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata:

  • a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) del Comune di provenienza, la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Consolato della dichiarazione dell'interessato;
  • prima di espatriare si può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio, in tal caso la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Comune della dichiarazione dell'interessato.

All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).

Qualora la richiesta non sia presentata personalmente deve essere allegata una copia del documento d’identità del richiedente. L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.L'iscrizione all'A.I.R.E. é GRATUITA.Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc. si suggerisce di visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio.L'iscrizione AIRE può essere richiesta anche nel Comune dove siano residenti figlio o genitori.

L'iscrizione all'AIRE avviene anche per i cittadini italiani all'estero che non hanno mai avuto la residenza in un Comune italiano. In questi casi l'iscrizione potrà avvenire o nel Comune italiano di trascrizione dell'atto di nascita, o in quello in cui via abbiano la residenza i genitori o i figli.


L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino.

L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione;
  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • il rientro definitivo in Italia;
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.


La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene:

  • per iscrizione nell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni censuarie, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.

Cosa si ottiene

L'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero

Tempi e scadenze

L'iscrizione all'AIRE deve essere fatta entro 90 giorni dal trasferimento definitivo all'estero.

Quanto costa

Nessun costo

Casi particolari

Trasferimento dell'iscrizione AIRE tra Comuni diversi

Il/la cittadino/a residente all'estero ed iscritto/a all'A.I.R.E. di un Comune italiano può trasferire la sua iscrizione all'A.I.R.E. di in un altro comune solo nei seguenti casi:

  • ha membri del proprio nucleo familiare (con lui/lei residenti all'estero) iscritti all'A.I.R.E. di quel comune;
  • ha membri del proprio nucleo familiare iscritti all'Anagrafe della Popolazione residente nel comune italiano in cui si richiede il trasferimento.

Non sono ammesse altre motivazioni (ad esempio in seguito all’acquisto di un immobile in Italia in un Comune diverso da quello di iscrizione). IMPORTANTE: ai sensi dell'art.2, c.6, d.L. n. 69 del 13.5.1988 e della e Circolare MIACEL n. 5 del 16.04.1993, il nucleo familiare è quello composto dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, e dai figli ed equiparati, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero, senza limite di età, qualora si trovino a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

  • nel comune di iscrizione A.I.R.E. o di residenza in Italia (APR) del coniuge o figli minorenni);.,
  • nel comune di nascita (ai sensi dell’art. 6 della legge 16 gennaio 1992 n. 15).

Vi è inoltre un'ulteriore possibilità di trasferimento da AIRE ad AIRE, concessa indirettamente dalla norma, data dall'art. 6 della Legge n. 15/1992, che prevede che gli italiani residenti all’estero possano, in qualunque momento, inoltrare al Sindaco del comune di nascita, per il tramite della competente Autorità consolare, richiesta di iscrizione nelle liste elettorali dello stesso comune. Se la domanda è accolta, l’interessato deve, di conseguenza, essere iscritto nell’AIRE del medesimo comune.

Condizioni di servizio

Contatti

Orari

Orari di Anagrafe

Orari apertura al pubblico

* Apertura del Martedì :

  • Ufficio Protocollo
  • Rilascio Carta identità  - (solo su appuntamento) 
Lunedì e Venerdì
9:30 - 13:30
Mercoledì
8:30 - 12:30
Giovedì
16:00 - 17:30
* Martedì (vedi note)
16:00 - 17:30

Unità Organizzativa responsabile

Allegati

Pagina aggiornata il 20/06/2025

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