A chi è rivolto
A tutte le persone che devo cambiare la loro residenza.
Descrizione
La legge 24 dicembre 1954, n. 1228 e il relativo regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 prescrivono che gli intestatari delle schede di famiglia nonché ciascun componente maggiorenne della famiglia stessa hanno l’obbligo di dichiarare all’ufficio anagrafe i seguenti fatti:
- trasferimento di residenza da altro Comune o dall’estero – immigrazione
- trasferimento all’estero per emigrazione definitiva – AIRE
- costituzione di una nuova famiglia, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia
- cambiamenti di abitazione – cambio di via
- cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia
Le dichiarazioni devono essere effettuate entro venti giorni dal verificarsi dell’evento.
Per stabilire la propria residenza ad un dato indirizzo all’interno del Comune è necessario il requisito della dimora abituale ed effettiva a tale indirizzo.
L’art. 5 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35 ha introdotto nuove norme che regolano il cambio di residenza.
A partire dal 9 maggio 2012 è possibile effettuare le seguenti dichiarazioni anagrafiche:
- trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero;
- costituzione di nuova famiglia, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia;
- cambiamento di abitazione
mediante una delle seguenti modalità:
- per via telematica
- rivolgendosi personalmente agli sportelli comunali nei giorni e negli orari di apertura al pubblico - previo appuntamento
- a mezzo lettera raccomandata
utilizzando la modulistica conforme a quella pubblicata sul sito internet del Ministero dell’Interno che deve essere compilata nelle parti obbligatorie,accompagnata da un documento di riconoscimento del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente e sottoscritta da tutti i richiedenti maggiorenni.
Fondamentale sono i dati castali dell'immobile riscontrabili sul contratto di affitto o atto di compravendita
Per il cambio di residenza (da altro comune o anche della sola abitazione all’interno del territorio comunale) è importante conoscere l’indirizzo completo comprensivo di numero civico, senza il quale non è possibile effettuare alcuna variazione.
Gli effetti giuridici della dichiarazione decorrono dalla data di presentazione, mentre l’ufficio anagrafe effettuerà le registrazioni dovute entro i successivi 2 giorni lavorativi.
A seguito dell’iscrizione anagrafica o della registrazione del cambiamento di abitazione l’ufficio anagrafe provvederà ad accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione o la registrazione stessa. Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero saranno applicati gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione (e nel caso specifico il ripristino della posizione anagrafica precedente), nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace. Gli accertamenti saranno svolti entro 45 giorni dalla dichiarazione resa o inviata, decorsi i quali, qualora non vengano comunicati all’interessato gli eventuali requisiti mancanti o gli esiti negativi degli accertamenti svolti, opererà il silenzio-assenso, per cui l’iscrizione o la registrazione si intende confermata.
Per l’iscrizione anagrafica dei cittadini stranieri e dei cittadini di uno dei paesi membri dell’Unione Europea resta ferma la necessità del possesso, oltre che del requisito della dimora abituale, dei requisiti prescritti rispettivamente dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e dal D. Lgs. 20 febbraio 2007, n.30
La residenza anagrafica o dimora abituale comporta la registrazione presso l'ufficio anagrafe del comune presso cui si desidera stabilire la propria dimora, tale dichiarazione deve essere presentata entro 20 giorni dall'avvenuto trasferimento, a sua volta, l'ufficio ha l'obbligo per mezzo di ufficiali apposti, di norma della Polizia Locale, a verificare il requisito della dimora e la sussistenza del titolo di abitazione quale, proprietà, usufrutto, locazione, comodato d'uso, ecc.. Il tutto, servirà per legittimare l'occupazione dell'immobile.
Tali controlli devono essere esperiti entro 45 giorni dalla richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di residenza anagrafica.
Un aspetto di rilevata importanza risulta essere, nel caso in cui dovessero emergere discordanze con le dichiarazioni rilasciate dai soggetti interessati, la segnalazione alle autorità competente della pubblica sicurezza.
Come fare
Le dichiarazioni anagrafiche possono essere rese con le seguenti modalità
ONLINE
- ACCEDI AI SERVIZI seleziona il servizio di “Cambio di residenza
ALLO SPORTELLO
- rese direttamente agli sportelli comunali - previo appuntamento
POSTA ORDINARIA/RACCOMANDATA
- Ufficio Anagrafe del Comune di Sesto Calende
- Piazza Cesare da Sesto n.1- 21018 Sesto Calende
POSTA ELETTRONICA
- Per posta elettronica certificata a: sestocalende@legalmail.it
- Per posta elettronica semplice a: anagrafe@comune.sesto-calende.va.it
PROTOCOLLO
- consegna a mano
Cosa serve
Le istanze dovranno essere sottoscritte di fronte all’ufficiale di anagrafe oppure inviate per il tramite raccomandata con allegato la fotocopia di un documento d’identità valido. Le istanze potranno essere inviate anche in via telematica ad una delle seguenti condizioni:
-
che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
-
che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
-
che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante;
-
che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Per i Senza fissa dimora
- ACCEDI AI SERVIZIO : Iscrizione anagrafica - senza fissa dimora
Per gli Stranieri
Non Comunitari
- ACCEDI AI SERVIZIO : Iscrizione anagrafica - cittadini stranieri Non Comunitari
Cittadini Unione Europea
- ACCEDI AI SERVIZIO : Iscrizione anagrafica - cittadini dell'Unione Europea.
Cosa si ottiene
L'iscrizione nell'Anagrafe comunale e nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR
Tempi e scadenze
Dovranno essere fatte entro 20 giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti utilizzando la modulistica pubblicata sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it), e sul sito del Comune
Quanto costa
Nessun costo
Vincoli
Ulteriori informazioni
LOTTA ALL'OCCUPAZIONE ABUSIVA DI ALLOGGI
Nuove e importanti norme in materia di iscrizione anagrafica e di cambio di abitazione.
L’art. 5 del D.L. 28.03.2014, n. 47 convertito con Legge 23.05.2014, n. 80 relativo alla lotta all’occupazione abusiva dispone che “chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici servizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.
Il titolo di occupazione dell’alloggio deve essere dichiarato al momento della richiesta di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione compilando la sezione apposita del modulo di residenza, pena l’irricevibilità dell’istanza.
Si informa inoltre che della richiesta di residenza, nel caso in cui la domanda venga presentata da persone che non siano i proprietari dell’abitazione, ne verrà informato il proprietario/assegnatario tramite comunicazione di avvio del procedimento (art. 7 L. 241/1990), che potrà segnalare eventuali abusi o assenze del titolo abitativo.