A chi è rivolto

cittadinanza2

Ai cittadini stranieri maggiorenni discendenti di cittadini italiani e già iscritti nell'Anagrafe della popolazione (ANPR) del Comune

Descrizione

Al riguardo, può premettersi che la riforma, di particolare complessità e delicatezza, ha, da un lato, posto limiti alla trasmissione automatica della cittadinanza iure sanguinis e, dall'altro, introdotto norme di temperamento dei nuovi limiti, anche con riapertura dei termini per il riacquisto.


DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA PER I NATI ALL’ESTERO

Il nuovo art. 3-bis, comma 1, della legge n. 91/1992 stabilisce una preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza: deve considerarsi non aver mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame, e sia in possesso di altra cittadinanza, in deroga alle fattispecie di acquisto automatico della cittadinanza che si riportano di seguito:

Cittadinanza iure sanguinis

La nuova disposizione consente, tuttavia, anche a chi è nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza di ottenere la cittadinanza italiana nel caso in cui ricorra una delle condizioni ivi previste
Deve precisarsi che l’articolo 3-bis non introduce un autonomo meccanismo di trasmissione della cittadinanza: coloro che ricadranno in una delle condizioni di cui alle lett. a), a-bis), b), c) e d) dell’art. 3-bis, comma 1, vedranno riconosciuto il possesso della cittadinanza italiana sulla base dei già esistenti meccanismi di trasmissione della stessa. Allo stesso modo, nel caso in cui in forza dei già esistenti principi la linea di trasmissione si sia interrotta, la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 3-bis non vale a sanare un’avvenuta interruzione.
Colui che è nato all’estero e sia in possesso di altra cittadinanza potrà, dunque, acquistare la cittadinanza italiana in presenza anche di una sola delle seguenti condizioni:

  • lett. a):

la cittadinanza italiana dell’interessato (non degli ascendenti) è riconosciuta in via amministrativa sulla base di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025. È la domanda che deve essere stata presentata entro detto termine, mentre il riconoscimento può avvenire anche successivamente, essendo comunque disciplinato dalla normativa applicabile fino al 27 marzo 2025;

  • lett. a-bis):

la cittadinanza italiana dell’interessato (non degli ascendenti) è riconosciuta in via amministrativa sulla base di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall’ufficio comunale competente entro le 23:59 del 27 marzo 2025. A tal fine, è necessario che l’appuntamento sia stato fissato dal citato ufficio e comunicato all’interessato entro il termine suddetto. Anche in questo caso il iconoscimento è disciplinato dalla normativa applicabile fino al 27 marzo 2025. Sia nell’ipotesi a) che in quella a-bis) gli Ufficiali di stato civile dovranno menzionare nel provvedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza il ricorrere delle suindicate condizioni, dando altresì conto delle modalità di accertamento (ad es. protocollo riportante data ed ora della presentazione della domanda, data ed ora della comunicazione all’interessato dell’appuntamento).

Si precisa che per necessaria documentazione si intende la documentazione finalizzata a dimostrare il possesso della cittadinanza da parte del richiedente e, dunque, ad accertare la derivazione della cittadinanza dal dante causa cittadino italiano.
Potrà ammettersi esclusivamente l’integrazione di carenze formali che vanno comunque sanate prima della determinazione finale (ad esempio mancanza o imprecisione di una traduzione; mancanza di un atto di stato civile relativo ad eventi che non determinano direttamente conseguenze sulla cittadinanza).
Potranno, quindi, continuare ad applicarsi le disposizioni contenute nella circolare K28.1 dell’8 aprile 1991.
Si soggiunge, inoltre, che rientra nell’ambito delle condizioni di cui alle lett. a) e a-bis) l’ipotesi del figlio minore in relazione al quale, alla data del 27 marzo 2025, sia stata fatta domanda di trascrizione dell’atto di nascita da parte del cittadino italiano precedentemente riconosciuto come tale;

  • lett. b):

la cittadinanza italiana dell’interessato (non degli ascendenti) è riconosciuta in via giudiziale sulla base di domanda giudiziale presentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025. In questi casi, si deve semplicemente prendere atto 
del dispositivo della sentenza, omettendo indagini sulle motivazioni in base alle quali la cittadinanza è stata riconosciuta. (Si veda più diffusamente di seguito il punto 2.3. per i figli minori di cittadini per nascita di cui alle lettere a), a-bis) e b), dell’art. 3-bis, comma 1);

  • lett. c):

un genitore (anche adottivo) o un nonno possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana. La data in cui deve sussistere questo requisito è la data dell’evento che dà luogo all’acquisto della cittadinanza. Ad esempio, se è richiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si considererà la situazione alla data della nascita dell’interessato: se a tale data un genitore o un nonno ha esclusivamente la cittadinanza italiana, l’eccezione di cui alla lettera c) si applica; se un genitore o un nonno sono deceduti prima della nascita dell’interessato, si dovrà verificare se al momento della morte erano esclusivamente italiani.
Deve precisarsi che, rimanendo ferma l’operatività dei già esistenti meccanismi di trasmissione della cittadinanza, la presente condizione di cui alla lett. c) opererà sempre che la linea di trasmissione della cittadinanza italiana sia rimasta intatta. Spetta, ovviamente, al richiedente dimostrare che uno dei genitori o dei nonni sia stato esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita dell’interessato (o, come detto, al momento della morte dell’ascendente, se essa è avvenuta prima della nascita dell’interessato). Le prove fornite dovranno essere oggetto di verifica, esperendo le opportune indagini d'ufficio, al fine di appurare che l’ascendente individuato quale dante causa non sia in possesso di ulteriori cittadinanze. Ad esempio, gli Ufficiali di stato civile potranno richiedere certificati negatori di cittadinanza, attestazioni di non rinuncia, di non iscrizione alle liste elettorali e ogni altro atto o documento utile, se in lingua straniera debitamente tradotto e legalizzato.
Non possono essere considerate sufficienti mere dichiarazioni di parte (eventuali dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000/atti notori potranno essere richiesti solo preliminarmente dall’Ufficiale di stato civile al fine di avviare le suddette indagini e conseguentemente richiedere la necessaria documentazione)

  • lett. d):

un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
La residenza dovrà essere provata mediante un certificato storico di residenza rilasciato dal comune competente. Se agli atti dell’ufficio manca la prova della residenza in Italia del genitore o (adottante) italiano, dovrà essere richiesta integrazione al richiedente. La residenza in Italia, si ribadisce, non solo dovrà essere continuativa, ma dovrà anche essere stata maturata dopo l’acquisto della cittadinanza da parte del genitore o dell’adottante. Pertanto, a titolo esemplificativo, se l’interessato nato all’estero reclama la cittadinanza per nascita da genitore che ha acquistato in Italia la cittadinanza per naturalizzazione, dovrà dimostrare che il genitore cittadino abbia risieduto continuativamente in Italia per almeno due anni dopo l’effettivo acquisto della cittadinanza da parte del genitore stesso e prima della nascita dell’interessato.

Come fare

  • L'ufficio di stato civile è a disposizione per informazioni in merito alle diverse casistiche ed ai documenti da produrre.
  • Le istanze per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per residenza (naturalizzazione) vanno presentate alla Prefettura di Varese o all'Autorità Consolare Italiana nel caso di residenza all'estero.
  • La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli con allegata la documentazione ivi elencata.
  • I moduli sono reperibili e scaricabili anche sul sito internet del Ministero dell'Interno.
  • Notificato il decreto di concessione della cittadinanza italiana il cittadino viene contattato per concordare l'appuntamento per la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. 
  • La cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento.

Cosa serve

  • I discendenti di cittadini italiani che emigrarono all'estero e che non hanno mai perso la cittadinanza italiana. 
  • Coloro che possono dimostrare la discendenza diretta da un cittadino italiano nato in Italia, attraverso atti di nascita, matrimonio e morte di tutti gli ascendenti nella linea di discendenza. 
  • Presentazione documentazione:
      • Certificato di nascita del richiedente.
      • Documentazione anagrafica e di stato civile relativa a tutti gli ascendenti nella linea di discendenza, inclusi atti di nascita, matrimonio e morte. 
      • Documenti che dimostrino la cittadinanza italiana dell'avo e l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza. 

Cosa si ottiene

L'iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e, successivamente, il riconoscimento della cittadinanza italiana quale discentente di cittadino italiano.

Tempi e scadenze

Per la cittadinanza iure sanguinis, i tempi sono quelli previsti dal Regolamento Comunale sul Procediemnto Amministrativo:

  • per i procedimenti di riconoscimento presso l'ufficio di stato civile del Comune - 180 giorni, al netto dei tempi di risposta dei Consolati Italiani all'estero. (delibera del Consiglio Comunale n. 34 del 07/03/2025);
  • per i procedimenti di trascrizione di atti e provvedimenti provenienti dai Consolati italiani all'estero- 180 giorni 
  • per i procedimenti di trascrizione di ordinanze e atti provenienti dai Tribunali italiani- 180 giorni 

Per il rilascio di certificati ed estratti ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana sono 6 mesi dalla data della richiesta.

Quanto costa

Per assolvere gli obblighi relativi all’imposta di bollo occorre una marca da bollo di € 16,00 per la domanda.

L'avvio del procedimento di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis presentato in Comune, deve essere preceduto dal pagamento del contributo di Euro 600,00, come previsto dalla delibera di Giunta n. 34 del 07/03/2025, in applicazione di quanto previsto dall'art.1, commi 636 e 638 della L. n.207/2024.

Il mancato o incompleto pagamento di quanto previsto, non consentirà di dare avvio al procedimento, fino a quando l'importo dovuto non sarà versato per intero.

Nel 2025, per presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana (in particolare "jure sanguinis"), è previsto un contributo di 600 euro per le istanze presentate sia agli uffici comunali che ai consolati. Questo contributo è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2025. 
 
In dettaglio:
    • Contributo per istanze comunali:
      Un contributo di 600 euro è dovuto per ogni domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presentata al comune. 
       
    • Contributo per istanze consolari:
      Anche le domande presentate ai consolati per il riconoscimento della cittadinanza italiana "jure sanguinis" sono soggette al pagamento di 600 euro. 
  • Pagamento tramite PagoPA:
    Si ricorda che il pagamento del contributo, così come dell'imposta di bollo € 16,00 deve essere effettuato tramite la piattaforma PagoPA.
    Normativa:
    La modifica è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2025, che ha aumentato il contributo da 300 a 600 euro. 
     
In sintesi, la legge di Bilancio 2025 ha stabilito che per la domanda di cittadinanza italiana, sia presentata a livello comunale che consolare, è dovuto un contributo di 600 euro per persona maggiorenne. 
 

Accedi al servizio

Municipio

Piazza Cesare da Sesto 1 - 21018 - Sesto Calende

Vincoli

 Legge 23 maggio 2025, n. 74, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 marzo 2025, n. 36, recante ”Disposizioni urgenti in materia di cittadinanza”


Si precisa inoltre che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:

La cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente, oltre ai casi di emigrazione o morte, può avvenire per:

  • irreperibilità accertata;
  • mancanza del permesso di soggiorno o mancato rinnovo dello stesso.

Ulteriori informazioni

Si precisa che la documentazione a supporto del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è valutata dagli uffici competenti solo a seguito della presentazione di regolare richiesta di riconoscimento della stessa da parte delle persone già iscritte nell'Anagrafe del Comune.

La documentazione presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, NON verrà restituita al richiedente in nessun caso, sia che l'esito del procedimento sia positivo sia che l'esito sia negativo.
Il richiedente, invece che i documenti originali, può in alternativa presentare copie autenticate degli stessi, in regola con l'imposta di bollo.

Condizioni di servizio

Contatti

Orari

Orari di Anagrafe

Orari apertura al pubblico

* Apertura del Martedì :

  • Ufficio Protocollo
  • Rilascio Carta identità  - (solo su appuntamento) 
Lunedì e Venerdì
9:30 - 13:30
Mercoledì
8:30 - 12:30
Giovedì
16:00 - 17:30
* Martedì (vedi note)
16:00 - 17:30

Unità Organizzativa responsabile

Pagina aggiornata il 27/06/2025

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