Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
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Servizio attivo
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) è una dichiarazione resa e sottoscritta dal cittadino maggiorenne che attesta stati, fatti o qualità personali non autocertificabili e che siano a diretta conoscenza dell’interessato o relative ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
A chi è rivolto
A tutti i cittadini :
- Italiani
- Comunità Europea,
- Non comunitari se i fatti che dichiarano sono comprobabili da una Pubblica Amministrazione italiana o della Comunità Europea.
Il cittadino si assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'art. 76 del dPR 445/2000.
Descrizione
Non possono essere riportate nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà informazioni su fatti che devono ancora accadere, assunzioni di impegni, rinunce, accettazioni di incarichi, intenzioni future e tutto ciò che riguarda i rapporti tra privati. In questi casi occorre rivolgersi ad un notaio.
Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall’articolo 76 del DPR 445/2000.
Può essere utilizzata nei rapporti con:
– le Pubbliche Amministrazioni;
– i gestori di Servizi Pubblici (Poste, Enel, Telecom, ACI, ecc.);
– i privati che lo consentono.
L’art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ha stabilito che non sono più soggette ad autenticazione le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici servizi. Pertanto per detti documenti sarà sufficiente che l’interessato apponga la propria firma direttamente davanti al funzionario incaricato a ricevere la pratica stessa o, in alternativa trasmetterli allegando una fotocopia (non autenticata) di un documento di identità in corso di validità all’istanza già firmata in precedenza.
L’autentica della firma rimane invece per le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorieta’ da presentare a privati e per le domande che richiedono la riscossione di benefici economici (pensioni e contributi, ecc.) da parte di altre persone.
Nel caso dove è prevista, l’autentica della sottoscrizione può essere effettuata:
– dal funzionario incaricato dal Sindaco,
– dal segretario generale;
– da un cancelliere;
– da un notaio.
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia presentata da cittadini dell’Unione Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
I cittadini extracomunitari dimoranti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione di straniero.
Come fare
Il documento deve essere firmato in presenza del funzionario che autentica la firma.
Pertanto, se tale richiesta viene presentata al funzionario incaricato dal Sindaco, è necessario presentarsi personalmente presso gli sportelli dell’ufficio anagrafe muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Cosa serve
Compilare la modulistica in allegato, in base all'esigenza
Cosa si ottiene
L'autentica della firma sulla dichiarazione
Tempi e scadenze
Il servizio è immediato, allo sportello.
Quanto costa
L’autentica della sottoscrizione è soggetta marca da bollo €. 16,00, salvo non sia prevista apposita esenzione per l’uso cui è destinata ai sensi della tabella di cui all’allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.
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Vincoli
Il documento deve essere firmato in presenza del funzionario che autentica la firma.
Pertanto, se tale richiesta viene presentata al funzionario incaricato dal Sindaco, è necessario presentarsi personalmente presso gli sportelli dell’ufficio anagrafe muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Il documento non può contenere:
- dichiarazioni d’intenzioni
- propositi per il futuro
- procure
- atti di impegno o manifestazioni di volontà che abbiano natura negoziale (a meno che non siano all'interno di una istanza rivolta alla Pubblica Amministrazione).
Non può inoltre riguardare atti negoziali
Casi particolari
Le dichiarazioni da parte dei cittadini stranieri
Abbiamo detto in precedenza che le dichiarazioni sostitutive possono essere fatte anche dai cittadini stranieri, ma vediamo con quali caratteristiche e/o limiti
Le dichiarazioni dei cittadini dell'Unione Europea
Il d.P.R. n.445/2000 all'art. 3 c. 1, prevede che la dichiarazione sostitutiva presentata da cittadini dell’Unione Europea, si applicano le stesse modalità previste per i cittadini italiani.
Notiamo che la disposizione non solo si applica tanto ai cittadini UE quanto agli italiani, ma neppure pretende che siano residenti in Italia: sia le persone fisiche che giuridiche devono essere residenti nell’Unione.
I cittadini stranieri extra U.E.
L’art. 3. c. 2 del d.P.R. n. 445/2000, che stabilisce che I cittadini extracomunitari dimoranti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione di straniero.
I cittadini extraUE possono dunque presentare dichiarazioni sostitutive solo se riferite a fatti e situazioni certificabili (verificabili) in Italia (e non nell’intera Unione)