Cittadinanza
-
Servizio attivo
La cittadinanza italiana è la condizione della persona fisica (detta cittadino italiano) alla quale l'ordinamento giuridico dell'Italia riconosce la pienezza dei diritti civili e politici.
A chi è rivolto
A tutti i cittadini stranieri che desiderano acquisire la cittadinanza italiana, a cui, essendogli stata notificato il decreto di acquisto della cittadinanza italiana, devono prestare il relativo giuramento.
Descrizione
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA PER I NATI ALL’ESTERO
Il nuovo art. 3-bis, comma 1, della legge n. 91/1992 stabilisce una preclusione all'acquisto automatico della cittadinanza: deve considerarsi non aver mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero, anche prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame, e sia in possesso di altra cittadinanza, in deroga alle fattispecie di acquisto automatico della cittadinanza che si riportano di seguito:
1. cittadinanza iure sanguinis, inclusi il riconoscimento e la dichiarazione giudiziale di filiazione (articoli 1 e 2 legge n. 91/1992, articolo 5 legge n. 123/1983, articoli 1 e 2 legge n. 555/1912, articoli 4, 5, 7 e 8 del codice civile del 1865); ACCEDI AI SERVIZIO
2. cittadinanza per adozione durante la minore età (articolo 3 legge n. 91/1992, articolo 5 legge n. 123/1983);
3. cittadinanza per matrimonio di donna straniera con cittadino italiano prima del 27 aprile 1983 (articolo 10, comma secondo, legge n. 555/1912; articolo 9 del codice civile del 1865);
4. cittadinanza iuris communicatione, cioè essenzialmente per trasmissione ai figli minori conviventi (articolo 14 legge n. 91/1992; articolo 12, primo comma, legge n. 555/1912).
La nuova disposizione consente, tuttavia, anche a chi è nato all'estero e sia in possesso di altra cittadinanza di ottenere la cittadinanza italiana nel caso in cui ricorra una delle condizioni ivi previste.
Deve precisarsi che l’articolo 3-bis non introduce un autonomo meccanismo di trasmissione della cittadinanza: coloro che ricadranno in una delle condizioni di cui alle lett. a), a-bis), b), c) e d) dell’art. 3-bis, comma 1, vedranno riconosciuto il possesso della cittadinanza italiana sulla base dei già esistenti meccanismi di trasmissione della stessa. Allo stesso modo, nel caso in cui in forza dei già esistenti principi la linea di trasmissione si sia interrotta, la sussistenza delle condizioni di cui all’art. 3-bis non vale a sanare un’avvenuta interruzione.
Colui che è nato all’estero e sia in possesso di altra cittadinanza potrà, dunque, acquistare la cittadinanza italiana in presenza anche di una sola delle seguenti condizioni:
- lett. a): la cittadinanza italiana dell’interessato (non degli ascendenti) è riconosciuta in via amministrativa sulla base di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025. È la domanda che deve essere stata presentata entro detto termine, mentre il riconoscimento può avvenire anche successivamente, essendo comunque disciplinato dalla normativa applicabile fino al 27 marzo 2025;
- lett. a-bis): la cittadinanza italiana dell’interessato (non degli ascendenti) è riconosciuta in via amministrativa sulla base di domanda, corredata della necessaria documentazione, presentata nel giorno indicato da appuntamento comunicato all'interessato dall’ufficio comunale competente entro le 23:59 del 27 marzo 2025. A tal fine, è necessario che l’appuntamento sia stato fissato dal citato ufficio e comunicato all’interessato entro il termine suddetto. Anche in questo caso il iconoscimento è disciplinato dalla normativa applicabile fino al 27 marzo 2025. Sia nell’ipotesi a) che in quella a-bis) gli Ufficiali di stato civile dovranno menzionare nel provvedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza il ricorrere delle suindicate condizioni, dando altresì conto delle modalità di accertamento (ad es. protocollo riportante data ed ora della presentazione della domanda, data ed ora della comunicazione all’interessato dell’appuntamento).
Si precisa che per necessaria documentazione si intende la documentazione finalizzata a dimostrare il possesso della cittadinanza da parte del richiedente e, dunque, ad accertare la derivazione della cittadinanza dal dante causa cittadino italiano.
Potrà ammettersi esclusivamente l’integrazione di carenze formali che vanno comunque sanate prima della determinazione finale (ad esempio mancanza o imprecisione di una traduzione; mancanza di un atto di stato civile relativo ad eventi che non determinano direttamente conseguenze sulla cittadinanza).
Potranno, quindi, continuare ad applicarsi le disposizioni contenute nella circolare K28.1 dell’8 aprile 1991.
Si soggiunge, inoltre, che rientra nell’ambito delle condizioni di cui alle lett. a) e a-bis) l’ipotesi del figlio minore in relazione al quale, alla data del 27 marzo 2025, sia stata fatta domanda di trascrizione dell’atto di nascita da parte del cittadino italiano precedentemente riconosciuto come tale;
- lett. b): la cittadinanza italiana dell’interessato (non degli ascendenti) è riconosciuta in via giudiziale sulla base di domanda giudiziale presentata entro le 23:59 del 27 marzo 2025. In questi casi, si deve semplicemente prendere atto
del dispositivo della sentenza, omettendo indagini sulle motivazioni in base alle quali la cittadinanza è stata riconosciuta. (Si veda più diffusamente di seguito il punto 2.3. per i figli minori di cittadini per nascita di cui alle lettere a), a-bis) e b), dell’art. 3-bis, comma 1);
- lett. c): un genitore (anche adottivo) o un nonno possiede – o possedeva al momento della morte – esclusivamente la cittadinanza italiana. La data in cui deve sussistere questo requisito è la data dell’evento che dà luogo all’acquisto della cittadinanza. Ad esempio, se è richiesto il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, si considererà la situazione alla data della nascita dell’interessato: se a tale data un genitore o un nonno ha esclusivamente la cittadinanza italiana, l’eccezione di cui alla lettera c) si applica; se un genitore o un nonno sono deceduti prima della nascita dell’interessato, si dovrà verificare se al momento della morte erano esclusivamente italiani.
Deve precisarsi che, rimanendo ferma l’operatività dei già esistenti meccanismi di trasmissione della cittadinanza, la presente condizione di cui alla lett. c) opererà sempre che la linea di trasmissione della cittadinanza italiana sia rimasta intatta. Spetta, ovviamente, al richiedente dimostrare che uno dei genitori o dei nonni sia stato esclusivamente cittadino italiano al momento della nascita dell’interessato (o, come detto, al momento della morte dell’ascendente, se essa è avvenuta prima della nascita dell’interessato). Le prove fornite dovranno essere oggetto di verifica, esperendo le opportune indagini d'ufficio, al fine di appurare che l’ascendente individuato quale dante causa non sia in possesso di ulteriori cittadinanze. Ad esempio, gli Ufficiali di stato civile potranno richiedere certificati negatori di cittadinanza, attestazioni di non rinuncia, di non iscrizione alle liste elettorali e ogni altro atto o documento utile, se in lingua straniera debitamente tradotto e legalizzato.
Non possono essere considerate sufficienti mere dichiarazioni di parte (eventuali dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell’art. 47 del d.P.R. n. 445 del 2000/atti notori potranno essere richiesti solo preliminarmente dall’Ufficiale di stato civile al fine di avviare le suddette indagini e conseguentemente richiedere la necessaria documentazione)
- lett. d): un genitore o adottante cittadino è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi successivamente all’acquisto della cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio.
La residenza dovrà essere provata mediante un certificato storico di residenza rilasciato dal comune competente. Se agli atti dell’ufficio manca la prova della residenza in Italia del genitore o (adottante) italiano, dovrà essere richiesta integrazione al richiedente. La residenza in Italia, si ribadisce, non solo dovrà essere continuativa, ma dovrà anche essere stata maturata dopo l’acquisto della cittadinanza da parte del genitore o dell’adottante. Pertanto, a titolo esemplificativo, se l’interessato nato all’estero reclama la cittadinanza per nascita da genitore che ha acquistato in Italia la cittadinanza per naturalizzazione, dovrà dimostrare che il genitore cittadino abbia risieduto continuativamente in Italia per almeno due anni dopo l’effettivo acquisto della cittadinanza da parte del genitore stesso e prima della nascita dell’interessato.
1 - ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER BENEFICIO DI LEGGE
-
1.1 - Da parte del maggiorenne
Ai sensi dell'art. 4, comma 1, alinea, e lett. c) della legge n. 91/1992 – come modificato dall'art. 1, comma 1-bis, del decreto-legge n. 36/25 convertito dalla legge n. 74/25 – lo straniero o l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono o sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino se, al raggiungimento della maggiore età, risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di voler acquistare la cittadinanza.
-
1.2 - Da parte del minore straniero o apolide
All'art. 4 della legge n. 91/92 sono stati poi introdotti i commi 1-bis e 1-ter, in base ai quali i figli minorenni nati all'estero da genitore cittadino che non trasmette automaticamente la cittadinanza possono acquistare la cittadinanza italiana per beneficio di legge. Si segnala che, in tali ipotesi, il minore acquisterà la cittadinanza non dalla nascita o iure sanguinis, ma dal giorno successivo a quello in cui si sono verificate le condizioni previste dalla legge. In particolare, il nuovo comma 1-bis dell’articolo 4 dispone che il minore straniero o apolide, discendente da padre o madre che abbiano acquistato la cittadinanza italiana per nascita, possa diventare cittadino italiano al ricorrere delle condizioni ivi previste. In primo luogo, è necessario verificare attentamente a quale titolo il genitore sia cittadino, accertando che sia effettivamente cittadino per nascita; si escludono, quindi, i casi di cittadini per naturalizzazione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91/1992, o per beneficio di legge ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 91/1992, o per matrimonio, o iuris communicatione.
In secondo luogo, entrambi i genitori ovvero il tutore devono presentare una dichiarazione di volontà di acquisto dello status di cittadino italiano per il figlio minore; inoltre, deve verificarsi almeno una delle seguenti circostanze:
- successivamente alla dichiarazione di volontà, il minore deve risiedere legalmente e continuativamente per almeno due anni in Italia. In questo caso dovrà essere acquisito un certificato storico di residenza comprovante il requisito di legge;
- la dichiarazione di volontà deve essere presentata entro un anno dalla nascita del minore o dalla data in cui sia costituito il rapporto di filiazione del minore, anche adottiva, con un cittadino italiano. In caso di riconoscimento della filiazione in tempi successivi da parte di genitori entrambi cittadini italiani per nascita, il termine di un anno decorrerà dal primo riconoscimento. Se invece avviene prima il riconoscimento da parte di genitore straniero (o cittadino italiano non per nascita ma ad altro titolo), il termine di un anno sarà computato a partire dal riconoscimento da parte del secondo genitore cittadino per nascita. Se la filiazione (anche adottiva) è stabilita nei confronti di una sola persona (o se l’altro genitore è deceduto), sarà sufficiente la dichiarazione dell’unico genitore: è necessario acquisire, tuttavia, prova documentale di tale circostanza.
Se i genitori non rendono la dichiarazione contestualmente, il requisito di legge si considera soddisfatto alla data in cui è presentata la dichiarazione del secondo genitore. (In relazione al pagamento del contributo di € 250,00, v. punto 2.3).
Integra tale disciplina speciale il disposto del nuovo comma 1-ter dell’art. 4, stabilendo che il minore straniero o apolide, divenuto cittadino italiano ai sensi del comma 1-bis, ha la facoltà, a decorrere dal raggiungimento della maggiore età, di rinunciare alla cittadinanza italiana qualora sia in possesso della cittadinanza di altro Stato. Trattandosi, infatti, di una cittadinanza acquistata per volontà del genitore o del tutore, la legge consente di rinunciarvi in qualsiasi momento a condizione che non si produca una situazione di apolidia. Beninteso, non si tratta in alcun modo di un obbligo di opzione per la cittadinanza italiana, bensì di una mera facoltà dell’interessato di poter rinunciare alla cittadinanza italiana.
-
1.3 - Cittadinanza per beneficio di legge in favore di figli minorenni di cittadini
italiani nati all’estero di cui alle lettere a), a-bis) e b) dell’articolo 3-bis. L’art. 1, comma 1-ter, del decreto-legge n. 36/25, come convertito dalla legge n. 74/25, ha introdotto una norma di carattere transitorio che fa riferimento al minorenne alla data di entrata in vigore (24 maggio 2025) della suddetta legge di conversione, figlio di cittadini per nascita ai sensi delle lettere a), a-bis) o b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992.
La disposizione in esame stabilisce, per la suddetta categoria di minori, che la dichiarazione di volontà di cui al comma 1-bis, lettera b), dell’articolo 4 possa essere presentata entro le 23:59 del 31 maggio 2026.
Nell'ipotesi in cui, tra la data di entrata in vigore della legge di conversione e il 31 maggio 2026, il minore dovesse raggiungere la maggiore età, la dichiarazione dovrà essere presentata direttamente dall’interessato entro il medesimo termine.
Si precisa che le ipotesi di acquisto previste dall'art. 4 (e, dunque, anche quella di cui al punto 2.2.) avvengono a seguito di dichiarazione e, pertanto, sono soggette, in base all'art. 9 bis della L. n. 91/1992, al pagamento del contributo a favore del Ministero dell’Interno di € 250,00. Il contributo è dovuto per ciascun minore: sia che i genitori presentino contestualmente la dichiarazione sia che la presentino separatamente, la somma dovuta è comunque pari a 250 euro (nel caso di dichiarazione separata, il contributo dovrà essere saldato entro la prestazione della seconda dichiarazione, in quanto solo con quest'ultima si integra il presupposto di legge).
2 - CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER GLI STRANIERI DISCENDENTI DA CITTADINI ITALIANI (iure sanguins)
Ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992, come modificato dall’art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge n. 36/25, convertito dalla legge n. 74/2025, per lo straniero il cui genitore o ascendente in linea retta di secondo grado sia o sia stato cittadino per nascita, il periodo di residenza legale in Italia è ridotto da tre a due anni.
Rimane, poi, a tre anni il periodo di residenza richiesto per gli stranieri nati in Italia, fermo restando che – nel caso in cui l’interessato non possa usufruire dell’acquisto di cui all’art. 4, comma 2, della legge n. 91/1992 – l’eventuale domanda di concessione dovrà essere comunque formulata al raggiungimento della maggiore età, così come tutte le
altre ipotesi di naturalizzazione di cui all’art. 9, comma 1, della legge n. 91/1992.
3 - REQUISITO DI RESIDENZA BIENNALE PER I FIGLI MINORI DI CHI ACQUISTI O RIACQUISTI LA CITTADINANZA ITALIANA
L'art. 1, comma 1-quater, del decreto-legge n. 36/25, come convertito dalla legge n. 74/2025, ha limitato l'ambito di applicazione dell'art. 14 della legge n. 91/1992, prevedendo espressamente (con l'inserimento del secondo periodo del comma 1 di tale articolo) che, per l'acquisto della cittadinanza attraverso tale modalità, il figlio debba essere residente legalmente in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore; se il figlio ha età inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita.
Gli Ufficiali dello stato civile si atterranno, pertanto, alle seguenti indicazioni:
- nel caso in cui l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore sia avvenuto entro il 23 maggio 2025, si applicherà la disciplina previgente;
- se l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025 (data di entrata in vigore della legge di conversione in esame), il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore (o se di età inferiore ai due anni, deve essere residente continuativamente nel nostro Paese dalla nascita). In ogni caso, va comunque accertato il requisito della convivenza con il figlio con riferimento alla data in cui il genitore acquista la cittadinanza.
4 - RIACQUISTO DELLA CITTADINANZA A FAVORE DI EX CITTADINI
Si informa, infine, che l’art. 1-ter, comma 1, lett. b), del decreto-legge n. 36/25 come convertito dalla legge n. 74/2025, nel riformulare l’art. 17 della legge n. 91/1992 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore degli ex cittadini nati in Italia, o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi, che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 (giorno antecedente la data di entrata in vigore della legge n. 91/1992) in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza).
La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l’hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.
Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.
Si precisa, da ultimo, che le dichiarazioni di volontà di acquisto della cittadinanza di cui al punto 2 e la dichiarazione di riacquisto di cui al punto 5 devono essere formali e avvenire di persona, alla presenza di delegato all’esercizio delle funzioni di stato civile.
Tali dichiarazioni, costituendo atti di cittadinanza, devono essere iscritte nel registro di cittadinanza ai sensi dell’art. 23 del d.P.R. n. 396/2000.
Il conseguente accertamento della sussistenza delle condizioni che costituiscono titolo all’acquisto della cittadinanza italiana deve essere, altresì, trascritto nel registro di cittadinanza.
Le richieste di cittadinanza per matrimonio, residenza o adozione si presentano online sul sito web del Ministero dell'Interno.
Il decreto della cittadinanza italiana verrà notificato direttamente dal Ministero dell’interno (Circolare prot. n. 0011912/23 del 10/11/2023) attraverso SEND-Servizio Notifiche digitali: https://cittadini.notifichedigitali.it/
Come fare
- L'ufficio di stato civile è a disposizione per informazioni in merito alle diverse casistiche ed ai documenti da produrre.
- Le istanze per l'acquisto della cittadinanza per matrimonio e per residenza (naturalizzazione) vanno presentate alla Prefettura di Varese o all'Autorità Consolare Italiana nel caso di residenza all'estero.
- La domanda dovrà essere redatta sugli appositi moduli con allegata la documentazione ivi elencata.
- I moduli sono reperibili e scaricabili anche sul sito internet del Ministero dell'Interno.
- Notificato il decreto di concessione della cittadinanza italiana il cittadino viene contattato per concordare l'appuntamento per la cerimonia di giuramento di fedeltà alla Repubblica Italiana. La cittadinanza decorre dal giorno successivo al giuramento.
Cosa serve
L'utente, una volta ricevuto il decreto di concessione della cittadinanza, unitamente all’Avviso di Avvenuta Ricezione relativo alla notifica del decreto, potrà – previo appuntamento - contattare l’Ufficio Stato Civile Cittadinanza del Comune di Sesto Calende, per concordare il successivo giuramento.
Cosa si ottiene
Acquisto della cittadinanza italiana
Tempi e scadenze
Il giuramento deve essere effettuato entro e non oltre il termine di 6 mesi dalla notifica, come previsto dall'art. 10 della Legge 5 febbraio 1992, n. 91.
La cittadinanza è effettiva il primo giorno dopo il giuramento.
Quanto costa
Prevede la consegna marca da bollo da 16,00 Euro;
In base alla LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91 - Art. 9-bis
- Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per legge.
- Le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza
(ad eccezione delle dichiarazioni di riacquisto presentate innanzi a un ufficio consolare) sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a 250 euro.
- 1.3 - Cittadinanza per beneficio di legge in favore di figli minorenni di cittadini : pagamento del contributo di € 250,00 per ciascun minore, (v. punto 2.2).
Vincoli
LEGGE 5 febbraio 1992, n. 91
Art. 9.1
La Corte costituzionale con sentenza 30 gennaio - 7 marzo 2025, n. 25 (in G.U. 1ª s.s. 12/03/2025, n. 11) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 9.1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), introdotto dall'art. 14, comma 1, lettera a-bis), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), convertito, con modificazioni, nella legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui non esonera dalla prova della conoscenza della lingua italiana il richiedente affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o da disabilità, attestate mediante certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria pubblica".
Art. 10-bis
Casi particolari
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data, dinanzi all'Ufficiale di Stato civile del comune di residenza (art. 4, comma 2, Legge 91/92).
Il cittadino straniero, diretto discendente di cittadino italiano emigrato all’estero, che non abbia mai rinunciato alla cittadinanza italiana, può, se residente in Italia, presentare istanza all’ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis ai sensi della Circolare n. K28.1 del 08/04/1991.
Con La Legge n. 94/2009 e aggiornata con il D.L. n. 113/2018, il contributo economico al cui pagamento sono soggette le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza italiana, è pari ad € 250 (da versare al Ministero dell'Interno).