In dettaglio

Fatti salvi i limiti massimi di temperatura nei locali, i valori sono indicati all’art. 3, comma 1, del P.R. n. 74/2013:
a) 18° C +/- 2° C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
b) 20° C +/- 2° C di tolleranza per tutti gli altri edifici.


I limiti di periodo e di orario di accensione/spegnimento sono di norma i seguenti:
Sesto Calende è nella fascia climatica “E”, con un limite orario giornaliero di accensione degli impianti:
e) Zona E: ore 14 giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile.


Dalle seguenti limitazioni sono fatte salve le utenze sensibili quali ospedali, case di ricovero, asili nido e scuole dell’infanzia di cui all’art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 74/2013.

Al di fuori di tale periodo gli impianti termici possono essere attivati in presenza di situazioni climatiche tali da giustificarne la messa in funzione e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita a pieno regime, ovvero nella nostra zona climatica per non più di 7 ore (art. 4, comma 3 del D.P.R. 74/2013). Questo è possibile senza necessità di ordinanza del Sindaco. Anche in caso di attivazione straordinaria gli impianti termici destinati alla climatizzazione degli ambienti devono essere condotti in modo che, durante il loro funzionamento, non vengano superati i valori massimi di temperatura.

Soltanto in caso di prolungamento del periodo di accensione
Ai sensi dell'art. 5 comma 1, al verificarsi di condizioni meteorologiche particolarmente fredde, la normativa consente di ampliare i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, con l'ordinanza del Sindaco, se necessaria, si può:

  • anticipare rispetto al 15 ottobre o posticipare l'accensione del riscaldamento per un numero di ore giornaliere superiore alle 7 già consentite dalla vigente normativa;
  • aumentare il tempo di accensione rispetto alle 14 ore giornaliere già ammesse dalla legge.


Riferimenti Normativi:

  • D.P.R. n. 74 del 16/04/2013;
  • Decreto 07/11/2017, 186 Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide;
  • Regolamento UE 2022/1369 del 05/08/2022.

 

A cura di

Segreteria

Piazza Cesare da Sesto, 1, 21018  Sesto Calende

Allegati

Pagina aggiornata il 08/10/2025

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