STATUTO DEL COMUNE

Principi fondamentali

Art. 1 - Definizione
Art. 2 - Funzioni
Art. 3 - Finalità
Art. 4 - Princìpi ispiratori
Art. 5 - Territorio
Art. 6 - Stemma e gonfalone
Art. 7 - Pubblicazione degli atti
Art. 8 - Demanio e patrimonio



PARTE I
Ordinamento strutturale

TITOLO I
Organi del Comune

Art. 9 - Organi


SEZIONE I
Il consiglio comunale

Art. 10 - Consiglio comunale
Art. 11 - Consiglieri comunali
Art. 12 - Competenza e iniziativa
Art. 13 - Sedute del consiglio
Art. 14 - Presidenza delle sedute
Art. 15 - Poteri del presidente
Art. 16 - Verbalizzazione e resoconto delle sedute
Art. 17 - Facoltà di audizione
Art. 18 - Commissioni consiliari
Art. 19 - Conferenza dei capigruppo


SEZIONE II
La giunta comunale

Art. 20 - Definizione e funzioni
Art. 21 - Composizione della giunta - assessori
Art. 22 - Riunione della giunta
Art. 23 - Funzioni di proposta della giunta rispetto al consiglio
Art. 24 - Competenze della giunta quale organo di amministrazione attiva


SEZIONE III
Il sindaco

Art. 25 - Il sindaco
Art. 26 - Attribuzioni di amministrazione
Art. 27 - Attribuzioni di organizzazione
Art. 28 - Vicesindaco
Art. 29 - Deleghe ad assessori e consiglieri


TITOLO II
Uffici e servizi


SEZIONE I
Segretario comunale

Art. 30 - Prerogative
Art. 31 - Attribuzioni del segretario
Art. 32 - Vicesegretario


SEZIONE II
Principi di organizzazione degli uffici

Art. 33 - Gestione amministrativa
Art. 34 - Funzioni di direttore generale
Art. 35 - Settori e servizi
Art. 36 - Responsabili di settore
Art. 37 - Norme regolamentari
Art. 38 - Personale


SEZIONE III
Servizi pubblici

Art. 39 - Tipologie di gestione
Art. 40 - Partecipazione e tutela degli utenti
Art. 41 - Azienda speciale
Art. 42 - Amministratori della azienda
Art. 43 - Istituzione
Art. 44 - Consiglio di amministrazione
Art. 45 - Presidente azienda speciale
Art. 46 - Direttore


SEZIONE IV
Collegio dei revisori

Art. 47 - Funzioni dei revisori
Art. 48 - Cause di incompatibilità
Art. 49 - Presidente
Art. 50 - Poteri


SEZIONE V
Controllo interno

Art. 51 - Controllo interno

PARTE II
Ordinamento funzionale

TITOLO I
Partecipazione popolare



SEZIONE I
Associazionismo

Art. 52 - Princìpi generali
Art. 53 - Forme di incentivazione
Art. 54 - Coordinamento e consulte
Art. 55 - Pro Loco
Art. 56 - Comitati di quartiere


SEZIONE II
Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 57 - Princìpi generali
Art. 58 - Informazione
Art. 59 - Forze produttive
Art. 60 - Consultazioni
Art. 61 - Istanze
Art. 62 - Petizioni
Art. 63 - Proposte


SEZIONE III
Referendum consultivo

Art. 64 - Princìpi generali
Art. 65 - Diritto di iniziativa
Art. 66 - Dichiarazione di ammissibilità
Art. 67 - Raccolta delle firme
Art. 68 - Adempimenti conseguenti


SEZIONE IV
Diritto di accesso

Art. 69 - Diritto di accesso
Art. 70 - Diritto di informazione


SEZIONE V
Difensore civico

Art. 71 - Istituzione
Art. 72 - Elezione e durata del difensore civico
Art. 73 - Mezzi e prerogative
Art. 74 - Rapporti con il consiglio comunale
Art. 75 - Esercizio della funzione a livello sovracomunale


TITOLO II
Forme collaborative

Art. 76 - Princìpi generali
Art. 77 - Convenzioni
Art. 78 - Consorzi
Art. 79 - Unione di comuni


TITOLO III
Funzione normativa

Art. 80 - statuto
Art. 81 - Regolamenti
Art. 82 - Adeguamento delle fonti normative comunali
Art. 83 - Norma transitoria



PRINCIPI FONDAMENTALI

 art.1

(Definizione)

Il comune di Sesto Calende è ente autonomo territoriale di ammi­nistrazione e di governo; rappresenta la comunità stabilita sul proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo svi­luppo in conformità ai princìpi della Costituzione della Repub­blica Italiana e nel rispetto delle sue leggi.

L'autogoverno della comunità si realizza, nell'ambito dei princi­pi stabiliti dalla legge, con i poteri di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e finanziaria definiti dallo statuto e dai regolamenti, e in coordinamento alle leggi della finanza pubblica.

 

  art.2

(Funzioni)

Il comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite dalle leggi dello stato e della regione.

Ogni attività ed iniziativa che riguardi il territorio comunale e sia diretta a promuoverne lo sviluppo economico-sociale è di immediata competenza comunale.

Nel rispetto del principio di sussidiarietà,  le funzioni del comune possono essere adeguatamente esercitate anche dalla auto­noma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, secondo modalità e criteri che ne garantiscano la coerenza con le finalità generali.

Il comune altresì, in relazione alle finalità del presente  Statuto, tutela presso i livelli superiori di governo  gli inte­ressi generali della comunità locale per i quali non è titolare di funzioni proprie o delegate.

 

Art. 3  

(Finalità)

Il comune, nell'esercizio delle proprie funzioni promuove e valorizza il principio di uguaglianza tra tutti i cittadini, la pari opportunità tra uomo e donna e  i diritti dell'infanzia.

Il comune promuove e tutela la sicurezza dei cittadini; favorisce l'accoglienza e l'integrazione tra culture diverse; promuove un armonico assetto del territorio; tutela i diritti degli animali, l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio storico, culturale e naturale; favorisce lo sviluppo e la funzione sociale dell'ini­ziativa economica sostenendo il lavoro e l'impresa in tutti i settori; promuove l'accesso ai servizi sociali; tutela la salute e la promozione della persona; favorisce la pratica sportiva, il progresso della cultura e dell'istruzione  e il libero confronto delle opinioni.

Il comune partecipa al processo di integrazione della comunità internazionale e collabora in modo particolare alle iniziative della Unione Europea.

 

Art. 4  

(Princìpi ispiratori)

Nell'esercizio delle sue funzioni, il comune ispira la propria azione ai princìpi della sussidiarietà e della cooperazione con altri comuni, con la provincia, la regione, lo Stato nonchè con altri soggetti pubblici e privati. L'azione amministrativa  deve garantire l'efficienza dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse. Essa è improntata  ai criteri della programmazione, della partecipazione popolare,  della separazione tra direzione politica e gestione amministrativa.

 

Art. 5  

(Territorio)

Il comune di Sesto Calende è parte della regione Lombardia e della provincia di Varese.

Esso  è costituito dal nucleo urbano centrale e dalle località Abbazia, Cocquo, Lentate, Lisanza, Loca, Mulini, Oneda, Oriano, S. Anna, S. Giorgio,   storicamente riconosciute dalla comunità.

 

Art. 6  

(Stemma e gonfalone)

Lo stemma del comune raffigura un compasso aperto sovrastante un dado. Esso è riprodotto sul suo sigillo e sul gonfalone.

Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone nelle cerimonie pubbliche.

 

 

Art. 7  

(Pubblicazione degli atti)

Il comune dispone di un "Albo pretorio", ubicato nella sede municipale, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

Il comune provvede a che propri atti siano portati a conoscenza della cittadinanza anche mediante altri mezzi, adeguando il proprio sistema informativo alla evoluzione dei mezzi di comuni­cazione. Il presente statuto specifica principi e modalità per garantire ai cittadini il diritto di accesso e di informazione.

 

Art. 8  

(Demanio e patrimonio)

Il comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventa­ri.

L'amministrazione valorizza il patrimonio dell'ente al fine di garantire efficacia ed efficienza nella prestazione dei servizi al cittadino. 

 

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

 

TITOLO I

ORGANI DEL COMUNE

 

Art. 9  

(Organi)

Sono organi del comune: il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.

Il consiglio comunale e il sindaco sono eletti a suffragio uni­versale diretto. La giunta è nominata dal sindaco secondo le norme dello statuto.

 

  

SEZIONE I: IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Art. 10  

(Consiglio comunale)

Il consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'ente.

Esso si insedia con la prima riunione, da tenersi entro 15 giorni dalle elezioni.

Il consiglio è dotato di autonomia normativa, funzionale e orga­nizzativa secondo quanto stabilito dal proprio regolamento, il quale deve essere approvato a maggioranza assoluta.

Le minoranze tutte sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita amministrativa secondo le disposi­zioni del regolamento.

 

Art. 11  

(Consiglieri comunali)

I consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità. Essi esercitano la propria funzione senza vincolo di mandato e con autonomia di giudizio.

Ciascun consigliere:

a) ha diritto di ottenere  dagli  uffici comunali tutte le infor­mazioni utili all'espletamento del proprio mandato;

b) ha facoltà di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni;

c) ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio, nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti.

Ciascun gruppo consiliare è composto dai consiglieri eletti nella stessa lista. Ciascun consigliere può dissociarsi dal suo gruppo con dichiarazione resa nel corso di una seduta di consiglio comunale e verbalizzata; con essa può esprimere la volontà di associarsi o non associarsi ad altri gruppi. Il gruppo deve essere composto da almeno due consiglieri. Ai fini dell'attuazio­ne del controllo sugli atti della giunta comunale si considera capogruppo il consigliere che sia risultato unico eletto in una lista.

Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al Consi­glio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio deve provvedere alla surro­ga entro 10 giorni dalla data della loro presentazione al proto­collo.

Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le modalità stabilite nel regolamento, il rendiconto delle spese elettorali e, all'inizio ed alla fine del mandato, la propria situazione economica.

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive del consiglio, è dichiarato decaduto con deliberazione del consiglio stesso. Prima che sia pronunciata la decadenza, il consigliere può far pervenire al sindaco giustifi­cazioni scritte circa i motivi delle assenze, delle quali il consiglio dovrà tenere adeguatamente conto.

Al sindaco, agli assessori ed ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipen­denti o comunque sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.

Il sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali possono essere eletti o nominati componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione o nomina sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.

 

Art. 12  

(Competenza e  iniziativa)

La competenza del Consiglio attiene agli atti fondamentali ad esso riservati dalla legge.

Il Consiglio discute il programma di mandato e partecipa, secondo scadenze annuali fissate dal regolamento, alla sua verifica periodica ed al suo adeguamento.

La facoltà di avviare la procedura diretta all'adozione di atti deliberativi da parte del consiglio comunale compete alla giunta comunale ed ai consiglieri comunali; alle commissioni consiliari nelle materie

di rispettiva competenza; a gruppi di cittadini, come stabilito dal presente statuto.

I consiglieri comunali esercitano tale diritto presentando propo­ste di deliberazioni.

Il segretario, acquisiti su di esse i  pareri istruttori formali dei competenti funzionari capi-servizio, le trasmette al sindaco che all'atto di convocare il Consiglio le inserisce nell'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. 

La convocazione del consiglio con l'inserimento degli argomenti è comunque obbligatoria qualora la proposta sia sottoscritta da almeno tre consiglieri.

  

Art. 13  

(Sedute del consiglio)

Le sedute del consiglio possono essere ordinarie, straordinarie ed urgenti.

La convocazione avviene con le modalità previste dal regolamento. Sono comunque discussi in seduta ordinaria: il bilancio preventi­vo e la relazione previsionale e programmatica, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e servizi, il piano annuale delle opere pubbliche, il conto consuntivo, il piano regolatore generale, lo statuto e le sue modifiche, le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da rea­lizzare, presentate dal sindaco all'inizio del proprio mandato. Tale riunione deve avvenire entro 90 giorni dalle elezioni.

Ciascun consigliere può proporre integrazioni e modifiche alle linee programmatiche esposte dal sindaco, sotto forma di appositi emendamenti da sottoporre a votazione con le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.

Entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente alla verifica degli equilibri di bilancio, il consiglio discute la relazione finalizzata all'illustrazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche, presentata dal sindaco.

Al termine del mandato politico-amministrativo, il consiglio discute il documento finale di rendicontazione sull'attuazione dei programmi nel corso della legislatura, presentato dal sindaco.

Il funzionamento del consiglio si basa sui seguenti principi:

- della regolarità della convocazione con adeguata informazione della riunione e degli oggetti da trattare;

- della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espres­samente stabilite dal regolamento;

- della informazione ai cittadini.

Il regolamento del consiglio dà articolazione e sviluppo ai suindicati principi.

 

Art. 14  

(Presidenza delle sedute)

La presidenza dei lavori del consiglio compete al sindaco. In caso di assenza o impedimento, egli è sostituito dal consigliere anziano secondo l'ordine di proclamazione dei voti elettorali.

 

Art. 15  

(Poteri del presidente)

Il presidente rappresenta il consiglio. Ne convoca le riunioni, fissando l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e, in conformità allo statuto e al regolamento, ne dirige i dibattiti.

 

Art. 16  

(Verbalizzazione e resoconto delle sedute)

Il segretario comunale partecipa alle sedute del consiglio senza diritto di voto ed è responsabile della loro verbalizzazione e della loro distinta resocontazione. I verbali ed i resoconti delle sedute sono firmati dal presidente e dal segretario e sottoposti all'approvazione del consiglio nei modi previsti dal regolamento.

 

Art. 17  

(Facoltà di audizione)

E' facoltà del consiglio comunale stabilire l'audizione  di  funzionari comunali, tecnici esterni, consulenti o rappresentanti di cittadini o associazioni interessate all'argomento trattato. 

Il consiglio è inoltre chiamato ad ascoltare le comunicazioni dei revisori dei conti, ai sensi del successivo art. 50, e quelle del difensore civico ai sensi del successivo art. 74.

 

Art. 18  

(Commissioni consiliari)

Il consiglio comunale può istituire nel suo seno, commissioni permanenti, temporanee o speciali.

Le commissioni permanenti, il loro numero, competenza e composi­zione, sono istituite con delibera da adottarsi entro 30 giorni dalla proclamazione degli eletti.

Con specifiche deliberazioni il Consiglio può istituire commis­sioni temporanee o speciali;

La presidenza è attribuita ad esponenti delle minoranze nel caso di commissioni aventi compiti di garanzia, di controllo o di indagine sull'amministrazione.

Di regola, le proposte di deliberazione da sottoporre al consi­glio comunale sono istruite  dalle commissioni permanenti.  nominate nel rispetto globale del principio della rappresentanza  proporzionale di ciascun gruppo.

Le commissioni eleggono fra i propri membri il presidente ed il vice-presidente.

Gli assessori partecipano alle sedute delle commissioni relative al proprio assessorato, senza diritto di voto.

E' facoltà di ciascuna commissione convocare, ai soli fini della istruzione delle proposte di deliberazione consiliare, funzionari comunali e tecnici esterni, incaricati di illustrare gli aspetti tecnici delle proposte stesse.

Il regolamento determina i poteri di iniziativa delle commissioni e dei loro membri e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.

 

Art. 19  

(Conferenza dei capigruppo)

La conferenza dei capigruppo è costituita dai presidenti di ciascun gruppo consiliare e dal sindaco, che la convoca e la  presiede.

Essa ha compiti di attuazione del principio di autonomia funzio­nale e organizzativa del consiglio.

 

 

SEZIONE II: LA GIUNTA COMUNALE

 

Art. 20  

(Definizione e funzioni)

La giunta comunale è l'organo collegiale esecutivo dell'ammini­strazione.

Essa è presieduta dal sindaco e adotta gli atti deliberativi e di indirizzo di sua competenza per il raggiungimento degli obbietti­vi del programma e delle finalità dell'ente, esercitando le funzioni ad essa assegnate dalla legge e dal presente statuto.

 

Art. 21  

(Composizione della giunta - assessori)

La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori compreso tra quattro e sei designati dal sindaco, scelti anche tra cittadini non consiglieri, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e eleggibilità alla carica di consigliere e di documentati requisiti di professiona­lità e competenza amministrativa.

Il numero degli assessori è determinato dal sindaco in funzione delle deleghe attribuite, e comunicato al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni; può essere variato previa motivata comunicazione al consiglio stesso. 

I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbani­stica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

Gli assessori esercitano la propria funzione di indirizzo e controllo dell'attività amministrativa nei settori di rispettiva competenza assegnati dal sindaco all'atto della nomina. Essi svolgono altresì una funzione pubblica di ascolto e analisi dei bisogni e di comunicazione alla popolazione di programmi e prov­vedimenti dell'amministrazione.

Il sindaco può delegare ai singoli assessori proprie specifiche funzioni  per settori omogenei dell'attività comunale.

Il sindaco può revocare i singoli assessori con provvedimento motivato dandone comunicazione al Consiglio.

 

Art. 22  

(Riunioni della giunta)

La giunta delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.

Le riunioni della giunta non sono pubbliche. Esse sono convocate e presiedute dal sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, tenuto conto degli argomenti proposti dagli assessori, dal segretario comunale, dai funzionari capi-servizio e dal direttore generale.

Su ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indi­rizzo è acquisito il parere del competente capo-servizio in ordine alla regolarità tecnica e, qualora comporti impegno di spesa o riduzione di entrata, il parere del capo del servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Il segretario comunale partecipa alle riunioni senza diritto di voto, ma con facoltà di intervenire nelle discussioni. Egli è altresì responsabile  della verbalizzazione delle stesse e dell'operatività delle decisioni assunte.

 

Art. 23  

(Funzioni di proposta della giunta rispetto al Consiglio)

La giunta comunale detiene, in via principale ma non esclusiva, il diritto di iniziativa su tutti gli atti di competenza consi­liare.

Nell'esercizio di tale diritto, in particolare, al fine di sotto­porli all'esame delle commissioni e all'approvazione del consi­glio, approva lo schema del bilancio preventivo.

Può inoltre predisporre con atto formale gli schemi dei seguenti atti:

a) conto consuntivo;

b) i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urba­nistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali varianti;

c) i regolamenti;

d) le convenzioni con altri comuni e con la provincia;

e)la costituzione e la modificazione di forme associative;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;

g) la  disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

h) i progetti di gestione di servizi in forme diverse  da quella in economia;

i) i criteri di riconoscimento di funzioni pubbliche esercitate dai cittadini in ossequio al principio di sussidiarietà.

 

Art. 24  

(Competenza della giunta quale organo di amministrazione attiva)

La giunta comunale adotta tutti gli atti di gestione amministra­tiva che non siano riservati, dalla legge o dal presente statuto, ad altri organi del comune.

In particolare approva:

a) il piano esecutivo di gestione, quale atto generale di indi­rizzo annuale dell'attività dell'Ente, e le sue modifiche in corso d'anno;

b) singoli atti di indirizzo per definire specifici obiettivi da porre alla gestione affidata all'apparato comunale.

c) i progetti definitivi delle opere pubbliche, in quanto mera esecuzione dei progetti preliminari approvati dal consiglio;

d) i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio.

e) la pianta organica del personale comunale e le sue modifiche.

f) la stipula dei mutui che siano previsti in atti fondamentali del consiglio.

g) gli accordi di contrattazione decentrata.

h) l'agire o il resistere in giudizio, qualunque sia la magistra­tura giudicante, e la nomina del difensore.

i) la nomina dei componenti delle commissioni di appalto-concor­so, nonchè dei componenti delle commissioni di concorso.

La giunta è competente a formulare indirizzi di attuazione e specificazione di provvedimenti del consiglio sulla base dei criteri generali da esso fissati.

Il sindaco e la giunta riferiscono annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'attuazione del programma.

Il regolamento del consiglio stabilisce le forme nelle quali i testi delle delibere di giunta sono messi a disposizione dei consiglieri comunali.

 

 

SEZIONE III: IL SINDACO

 

Art. 25  

(Il sindaco)

Il sindaco è  responsabile dell'amministrazione del comune, eletto a suffragio universale diretto. Egli è membro a tutti gli effetti del consiglio comunale  e lo presiede secondo quanto disposto dallo statuto e dal regolamento.

Rappresenta il comune e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

Nomina gli assessori, convoca la giunta e la presiede.

Esercita poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo dell'attività degli assessori e dell'apparato comunale; sovrin­tende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario comunale, al direttore generale - se nominato - e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchè sull'esecuzione degli atti.

Il sindaco riveste inoltre la qualifica di ufficiale del governo, e come tale esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge.

 

Art. 26  

(Attribuzioni di amministrazione)

Il sindaco, quale organo di amministrazione attiva, assume prov­vedimenti finalizzati a:

a) adottare le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;

b) nominare il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

c) provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consi­glio, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresen­tanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni; provvede altresì - salvo diversa disposizione dei regolamenti - alla nomina dei rappresentanti del comune nelle commissioni.  A tal fine, per garantire la partecipazione delle minoranze alla vita amministrativa, tiene conto delle indicazioni dei capigruppo;

d) nominare i responsabili degli uffici e dei servizi

comunali; attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

e) nominare i membri della giunta e revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.

f) promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale.

 

Art. 27       

(Attribuzioni di organizzazione)

Il sindaco:

a) Convoca i comizi per i referendum;

b) Stabilisce, sentita la conferenza dei capigruppo (limitatamen­te alle sessioni ordinarie), gli argomenti da sottoporre al consiglio comunale;

c) Assegna alla commissione consiliare competente le proposte di deliberazione formulate dalla giunta o da altri soggetti titolari del diritto di iniziativa;

d) Convoca e presiede le riunioni del consiglio comunale, nei modi previsti dal regolamento;

e) Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;

f) Convoca e presiede la giunta comunale, stabilendo gli argomenti da trattare.

 

Art. 28  

(Vicesindaco)

Il sindaco delega un assessore, che assume la qualifica di vice sindaco, a sostituirlo in via generale in caso di assenza o impedimento.

Gli assessori, in caso di assenza o di impedimento del vicesinda­co, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l' anzianità, stabilita dall'ordine di elencazione nel provvedimento di nomina della giunta.

 

Art. 29  

(Deleghe ad assessori e consiglieri)

Il sindaco rilascia specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge o il presente statuto riservano alla sua competenza.

L'esercizio della delega comporta, oltre che i poteri di control­lo e di indirizzo, anche la presidenza di commissioni e la firma di atti chiaramente specificati.

Il sindaco può delegare le proprie funzioni di controllo e di indirizzo su determinate aree anche ad un consigliere. Tale delega ha valore unicamente interno, e non si estende all'adozio­ne di atti giuridici.

Delle deleghe rilasciate dal sindaco agli assessori ed ai consi­glieri deve essere fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

 

  

TITOLO II

UFFICI E SERVIZI

 

SEZIONE I: Segretario comunale

 

Art. 30  

(Prerogative)

Il segretario comunale, nel rispetto del principio della distin­zione tra funzione politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è l'organo che sovrintende all'atti­vità degli uffici e dei servizi comunali  e collabora, se richie­sto, allo studio e alla preparazione di programmi e progetti dell'amministrazione.

Egli esercita la propria attività con indipendenza di giudizio, nel rispetto delle norme di legge e sulla base degli indirizzi del sindaco.

Per lo svolgimento dei propri compiti, ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti comunque in possesso dell'amministra­zione comunale, e a tutte le informazioni su di essi che siano a conoscenza dei dipendenti e dei funzionari responsabili;  egli ha inoltre diritto di iniziativa e di proposta nei confronti del sindaco, secondo i modi previsti dallo statuto e dai regolamenti.

 

Art. 31  

(Attribuzioni del segretario)

Il segretario comunale:

- esercita, ove richiesto, la consulenza giuridico-amministrativa su atti e provvedimenti degli organi e dei funzionari.

- partecipa alle sedute degli organi collegiali come responsabile della verbalizzazione delle deliberazioni assunte e della reso­contazione delle relative discussioni, per le quali può avvalersi di funzionari ed impiegati.

- presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni elettorali e dei referendum.

 

Art. 32  

(Vicesegretario)

Un funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre alle attri­buzioni previste dal mansionario per il posto ricoperto,  può essere incaricato dal sindaco di funzioni vicarie del segretario comunale, da assolvere unicamente di caso di assenza o impedimen­to per motivi di fatto o di diritto del titolare dell'ufficio.

 

SEZIONE II: PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

 

Art. 33  

(Gestione amministrativa)

La gestione amministrativa del comune è affidata alla struttura burocratica, che la esercita secondo gli indirizzi e le direttive degli organi elettivi, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità e semplificazione delle procedure.

La distinzione tra attività di indirizzo e di controllo riservata agli organi politici ed attività amministrativa riservata alla burocrazia si attua attraverso l'individuazione e la valorizza­zione della figura del responsabile del procedimento amministra­tivo, che istruisce, adotta o propone all'organo competente il provvedimento, garantendo un corretto rapporto coi soggetti interessati.

 

Art. 34  

(Funzioni di direttore generale)

Il direttore generale è responsabile della realizzazione dei programmi, progetti ed obiettivi risultanti dalla pianificazione approvata dagli organi politici; partecipa alla definizione degli atti programmatori e pianificatori di tali organi.

Salvo il caso di stipula di apposite convenzioni con altri Comu­ni, le funzioni di direttore generale sono conferite al segreta­rio comunale. Tali funzioni sono specificate nel regolamento degli uffici e dei servizi, e si aggiungono a quelle proprie del segretario.

Il direttore generale inoltre:

a) promuove le iniziative necessarie a prevenire e rimuovere le eventualiinefficienze che si manifestino nell'azione amministra­tiva e propone al sindaco e ai funzionari capi-servizio provvedi­menti di modifica dell'organizzazione degli uffici.

b) cura l'istruttoria delle deliberazioni degli organi elettivi e ne promuove l'attuazione.

c) adotta nei riguardi dei dipendenti comunali i provvedimenti disciplinari più gravi della censura.

d) costituisce con proprio provvedimento le commissioni giudica­trici delle gare di appalto, ad eccezione dell'appalto-concorso

e) presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti di capo-servizio

f) previa diffida, adotta determinazioni di competenza dei fun­zionari capi-servizio nel caso di inerzia da parte di questi ultimi o di contrasto del loro operato con gli indirizzi degli organi politici.

 

Art. 35  

(Settori e servizi)

La struttura comunale si articola in settori, ciascuno dei quali è diretto da un responsabile.

I settori si articolano in servizi, ai quali compete l'erogazione di un insieme di prestazioni omogenee precisamente individuate.

I servizi hanno di regola un responsabile e più addetti, ma possono essere costituiti anche soltanto dal responsabile.