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PRINCIPI
FONDAMENTALI
art.1
(Definizione)
Il
comune di Sesto Calende è ente autonomo territoriale di amministrazione e di
governo; rappresenta la comunità stabilita sul proprio territorio, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo in conformità ai princìpi della
Costituzione della Repubblica Italiana e nel rispetto delle sue leggi.
L'autogoverno
della comunità si realizza, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge,
con i poteri di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e
finanziaria definiti dallo statuto e dai regolamenti, e in coordinamento alle
leggi della finanza pubblica.
art.2
(Funzioni)
Il
comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite dalle leggi
dello stato e della regione.
Ogni
attività ed iniziativa che riguardi il territorio comunale e sia diretta a
promuoverne lo sviluppo economico-sociale è di immediata competenza comunale.
Nel
rispetto del principio di sussidiarietà, le
funzioni del comune possono essere adeguatamente esercitate anche dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, secondo modalità e
criteri che ne garantiscano la coerenza con le finalità generali.
Il
comune altresì, in relazione alle finalità del presente
Statuto, tutela presso i livelli superiori di governo
gli interessi generali della comunità locale per i quali non è
titolare di funzioni proprie o delegate.
Art.
3
(Finalità)
Il
comune, nell'esercizio delle proprie funzioni promuove e valorizza il principio
di uguaglianza tra tutti i cittadini, la pari opportunità tra uomo e donna e
i diritti dell'infanzia.
Il
comune promuove e tutela la sicurezza dei cittadini; favorisce l'accoglienza e
l'integrazione tra culture diverse; promuove un armonico assetto del territorio;
tutela i diritti degli animali, l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio
storico, culturale e naturale; favorisce lo sviluppo e la funzione sociale
dell'iniziativa economica sostenendo il lavoro e l'impresa in tutti i settori;
promuove l'accesso ai servizi sociali; tutela la salute e la promozione della
persona; favorisce la pratica sportiva, il progresso della cultura e
dell'istruzione e il libero
confronto delle opinioni.
Il
comune partecipa al processo di integrazione della comunità internazionale e
collabora in modo particolare alle iniziative della Unione Europea.
Art.
4
(Princìpi
ispiratori)
Nell'esercizio
delle sue funzioni, il comune ispira la propria azione ai princìpi della
sussidiarietà e della cooperazione con altri comuni, con la provincia, la
regione, lo Stato nonchè con altri soggetti pubblici e privati. L'azione
amministrativa deve garantire
l'efficienza dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse. Essa è improntata ai criteri della programmazione, della partecipazione
popolare, della separazione tra
direzione politica e gestione amministrativa.
Art.
5
(Territorio)
Il
comune di Sesto Calende è parte della regione Lombardia e della provincia di
Varese.
Esso
è costituito dal nucleo urbano centrale e dalle località Abbazia,
Cocquo, Lentate, Lisanza, Loca, Mulini, Oneda, Oriano, S. Anna, S. Giorgio,
storicamente riconosciute dalla comunità.
Art.
6
(Stemma
e gonfalone)
Lo
stemma del comune raffigura un compasso aperto sovrastante un dado. Esso è
riprodotto sul suo sigillo e sul gonfalone.
Il
regolamento disciplina l'uso del gonfalone nelle cerimonie pubbliche.
Art.
7
(Pubblicazione
degli atti)
Il
comune dispone di un "Albo pretorio", ubicato nella sede municipale,
per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e
dai regolamenti.
Il
comune provvede a che propri atti siano portati a conoscenza della cittadinanza
anche mediante altri mezzi, adeguando il proprio sistema informativo alla
evoluzione dei mezzi di comunicazione. Il presente statuto specifica principi
e modalità per garantire ai cittadini il diritto di accesso e di informazione.
Art.
8
(Demanio
e patrimonio)
Il
comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge. Di tutti i
beni comunali sono redatti dettagliati inventari.
L'amministrazione
valorizza il patrimonio dell'ente al fine di garantire efficacia ed efficienza
nella prestazione dei servizi al cittadino.
PARTE
I
ORDINAMENTO
STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI
DEL COMUNE
Art.
9
(Organi)
Sono
organi del comune: il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.
Il
consiglio comunale e il sindaco sono eletti a suffragio universale diretto. La
giunta è nominata dal sindaco secondo le norme dello statuto.
SEZIONE I: IL CONSIGLIO COMUNALE
Art.
10
(Consiglio
comunale)
Il
consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e controllo politico amministrativo
dell'ente.
Esso
si insedia con la prima riunione, da tenersi entro 15 giorni dalle elezioni.
Il
consiglio è dotato di autonomia normativa, funzionale e organizzativa secondo
quanto stabilito dal proprio regolamento, il quale deve essere approvato a
maggioranza assoluta.
Le
minoranze tutte sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione
alla vita amministrativa secondo le disposizioni del regolamento.
Art.
11
(Consiglieri
comunali)
I
consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità. Essi esercitano la
propria funzione senza vincolo di mandato e con autonomia di giudizio.
Ciascun
consigliere:
a)
ha diritto di ottenere dagli
uffici comunali tutte le informazioni utili all'espletamento del
proprio mandato;
b)
ha facoltà di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni;
c)
ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del
consiglio, nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti.
Ciascun gruppo consiliare è composto dai consiglieri eletti nella stessa lista.
Ciascun consigliere può dissociarsi dal suo gruppo con dichiarazione resa nel
corso di una seduta di consiglio comunale e verbalizzata; con essa può esprimere
la
volontà
di associarsi o non associarsi ad altri gruppi. Il gruppo deve essere composto
da almeno due consiglieri. Ai fini dell'attuazione del controllo sugli atti
della giunta comunale si considera capogruppo il consigliere che sia risultato
unico eletto in una lista.
Le
dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate
al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono
immediatamente efficaci. Il Consiglio deve provvedere alla surroga entro 10
giorni dalla data della loro presentazione al protocollo.
Per
assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le
modalità stabilite nel regolamento, il rendiconto delle spese elettorali e,
all'inizio ed alla fine del mandato, la propria situazione economica.
Il
consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute
consecutive del consiglio, è dichiarato decaduto con deliberazione del
consiglio stesso. Prima che sia pronunciata la decadenza, il consigliere può
far pervenire al sindaco giustificazioni scritte circa i motivi delle assenze,
delle quali il consiglio dovrà tenere adeguatamente conto.
Al
sindaco, agli assessori ed ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi e
assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
Il
sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali possono essere eletti o nominati
componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali a
partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione o
nomina sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
Art.
12
(Competenza
e iniziativa)
La
competenza del Consiglio attiene agli atti fondamentali ad esso riservati dalla
legge.
Il
Consiglio discute il programma di mandato e partecipa, secondo scadenze annuali
fissate dal regolamento, alla sua verifica periodica ed al suo adeguamento.
La
facoltà di avviare la procedura diretta all'adozione di atti deliberativi da
parte del consiglio comunale compete alla giunta comunale ed ai consiglieri
comunali; alle commissioni consiliari nelle materie
di
rispettiva competenza; a gruppi di cittadini, come stabilito dal presente
statuto.
I
consiglieri comunali esercitano tale diritto presentando proposte di
deliberazioni.
Il
segretario, acquisiti su di esse i pareri
istruttori formali dei competenti funzionari capi-servizio, le trasmette al
sindaco che all'atto di convocare il Consiglio le inserisce nell'elenco degli
argomenti all'ordine del giorno.
La
convocazione del consiglio con l'inserimento degli argomenti è comunque
obbligatoria qualora la proposta sia sottoscritta da almeno tre consiglieri.
Art.
13
(Sedute
del consiglio)
Le
sedute del consiglio possono essere ordinarie, straordinarie ed urgenti.
La
convocazione avviene con le modalità previste dal regolamento. Sono comunque
discussi in seduta ordinaria: il bilancio preventivo e la relazione
previsionale e programmatica, la disciplina generale delle tariffe per la
fruizione di beni e servizi, il piano annuale delle opere pubbliche, il conto
consuntivo, il piano regolatore generale, lo statuto e le sue modifiche, le
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare,
presentate dal sindaco all'inizio del proprio mandato. Tale riunione deve
avvenire entro 90 giorni dalle elezioni.
Ciascun
consigliere può proporre integrazioni e modifiche alle linee programmatiche
esposte dal sindaco, sotto forma di appositi emendamenti da sottoporre a
votazione con le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.
Entro
il 30 settembre di ogni anno, contestualmente alla verifica degli equilibri di
bilancio, il consiglio discute la relazione finalizzata all'illustrazione dello
stato di attuazione delle linee programmatiche, presentata dal sindaco.
Al
termine del mandato politico-amministrativo, il consiglio discute il documento
finale di rendicontazione sull'attuazione dei programmi nel corso della
legislatura, presentato dal sindaco.
Il
funzionamento del consiglio si basa sui seguenti principi:
-
della regolarità della convocazione con adeguata informazione della riunione e
degli oggetti da trattare;
-
della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente
stabilite dal regolamento;
-
della informazione ai cittadini.
Il
regolamento del consiglio dà articolazione e sviluppo ai suindicati principi.
Art.
14
(Presidenza
delle sedute)
La
presidenza dei lavori del consiglio compete al sindaco. In caso di assenza o
impedimento, egli è sostituito dal consigliere anziano secondo l'ordine di
proclamazione dei voti elettorali.
Art.
15
(Poteri
del presidente)
Il
presidente rappresenta il consiglio. Ne convoca le riunioni, fissando l'ordine
del giorno degli argomenti da trattare e, in conformità allo statuto e al
regolamento, ne dirige i dibattiti.
Art.
16
(Verbalizzazione
e resoconto delle sedute)
Il
segretario comunale partecipa alle sedute del consiglio senza diritto di voto ed
è responsabile della loro verbalizzazione e della loro distinta resocontazione.
I verbali ed i resoconti delle sedute sono firmati dal presidente e dal
segretario e sottoposti all'approvazione del consiglio nei modi previsti dal
regolamento.
Art.
17
(Facoltà
di audizione)
E'
facoltà del consiglio comunale stabilire l'audizione
di funzionari comunali,
tecnici esterni, consulenti o rappresentanti di cittadini o associazioni
interessate all'argomento trattato.
Il
consiglio è inoltre chiamato ad ascoltare le comunicazioni dei revisori dei
conti, ai sensi del successivo art. 50, e quelle del difensore civico ai sensi
del successivo art. 74.
Art.
18
(Commissioni
consiliari)
Il
consiglio comunale può istituire nel suo seno, commissioni permanenti,
temporanee o speciali.
Le
commissioni permanenti, il loro numero, competenza e composizione, sono
istituite con delibera da adottarsi entro 30 giorni dalla proclamazione degli
eletti.
Con
specifiche deliberazioni il Consiglio può istituire commissioni temporanee o
speciali;
La
presidenza è attribuita ad esponenti delle minoranze nel caso di commissioni
aventi compiti di garanzia, di controllo o di indagine sull'amministrazione.
Di
regola, le proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale sono
istruite dalle commissioni
permanenti. nominate nel rispetto
globale del principio della rappresentanza
proporzionale di ciascun gruppo.
Le
commissioni eleggono fra i propri membri il presidente ed il vice-presidente.
Gli
assessori partecipano alle sedute delle commissioni relative al proprio
assessorato, senza diritto di voto.
E'
facoltà di ciascuna commissione convocare, ai soli fini della istruzione delle
proposte di deliberazione consiliare, funzionari comunali e tecnici esterni,
incaricati di illustrare gli aspetti tecnici delle proposte stesse.
Il
regolamento determina i poteri di iniziativa delle commissioni e dei loro membri
e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
Art.
19
(Conferenza
dei capigruppo)
La
conferenza dei capigruppo è costituita dai presidenti di ciascun gruppo
consiliare e dal sindaco, che la convoca e la
presiede.
Essa
ha compiti di attuazione del principio di autonomia funzionale e organizzativa
del consiglio.
SEZIONE
II: LA GIUNTA COMUNALE
Art.
20
(Definizione
e funzioni)
La
giunta comunale è l'organo collegiale esecutivo dell'amministrazione.
Essa
è presieduta dal sindaco e adotta gli atti deliberativi e di indirizzo di sua
competenza per il raggiungimento degli obbiettivi del programma e delle
finalità dell'ente, esercitando le funzioni ad essa assegnate dalla legge e dal
presente statuto.
Art.
21
(Composizione
della giunta - assessori)
La
giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di
assessori compreso tra quattro e sei designati dal sindaco, scelti anche tra
cittadini non consiglieri, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e
eleggibilità alla carica di consigliere e di documentati requisiti di
professionalità e competenza amministrativa.
Il
numero degli assessori è determinato dal sindaco in funzione delle deleghe
attribuite, e comunicato al consiglio comunale nella prima seduta successiva
alle elezioni; può essere variato previa motivata comunicazione al consiglio
stesso.
I
componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di
edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi
amministrato.
Gli
assessori esercitano la propria funzione di indirizzo e controllo dell'attività
amministrativa nei settori di rispettiva competenza assegnati dal sindaco
all'atto della nomina. Essi svolgono altresì una funzione pubblica di ascolto e
analisi dei bisogni e di comunicazione alla popolazione di programmi e provvedimenti
dell'amministrazione.
Il
sindaco può delegare ai singoli assessori proprie specifiche funzioni
per settori omogenei dell'attività comunale.
Il
sindaco può revocare i singoli assessori con provvedimento motivato dandone
comunicazione al Consiglio.
Art.
22
(Riunioni
della giunta)
La
giunta delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le
riunioni della giunta non sono pubbliche. Esse sono convocate e presiedute dal
sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, tenuto conto
degli argomenti proposti dagli assessori, dal segretario comunale, dai
funzionari capi-servizio e dal direttore generale.
Su
ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo è acquisito
il parere del competente capo-servizio in ordine alla regolarità tecnica e,
qualora comporti impegno di spesa o riduzione di entrata, il parere del capo del
servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I
pareri sono inseriti nella deliberazione.
Il
segretario comunale partecipa alle riunioni senza diritto di voto, ma con facoltà
di intervenire nelle discussioni. Egli è altresì responsabile
della verbalizzazione delle stesse e dell'operatività delle decisioni
assunte.
Art.
23
(Funzioni
di proposta della giunta rispetto al Consiglio)
La
giunta comunale detiene, in via principale ma non esclusiva, il diritto di
iniziativa su tutti gli atti di competenza consiliare.
Nell'esercizio
di tale diritto, in particolare, al fine di sottoporli all'esame delle
commissioni e all'approvazione del consiglio, approva lo schema del bilancio
preventivo.
Può
inoltre predisporre con atto formale gli schemi dei seguenti atti:
a)
conto consuntivo;
b)
i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali varianti;
c)
i regolamenti;
d)
le convenzioni con altri comuni e con la provincia;
e)la
costituzione e la modificazione di forme associative;
f)
l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
g)
la disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h)
i progetti di gestione di servizi in forme diverse
da quella in economia;
i)
i criteri di riconoscimento di funzioni pubbliche esercitate dai cittadini in
ossequio al principio di sussidiarietà.
Art.
24
(Competenza
della giunta quale organo di amministrazione attiva)
La
giunta comunale adotta tutti gli atti di gestione amministrativa che non siano
riservati, dalla legge o dal presente statuto, ad altri organi del comune.
In
particolare approva:
a)
il piano esecutivo di gestione, quale atto generale di indirizzo annuale
dell'attività dell'Ente, e le sue modifiche in corso d'anno;
b)
singoli atti di indirizzo per definire specifici obiettivi da porre alla
gestione affidata all'apparato comunale.
c)
i progetti definitivi delle opere pubbliche, in quanto mera esecuzione dei
progetti preliminari approvati dal consiglio;
d)
i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal consiglio.
e)
la pianta organica del personale comunale e le sue modifiche.
f)
la stipula dei mutui che siano previsti in atti fondamentali del consiglio.
g)
gli accordi di contrattazione decentrata.
h)
l'agire o il resistere in giudizio, qualunque sia la magistratura giudicante,
e la nomina del difensore.
i)
la nomina dei componenti delle commissioni di appalto-concorso, nonchè dei
componenti delle commissioni di concorso.
La
giunta è competente a formulare indirizzi di attuazione e specificazione di
provvedimenti del consiglio sulla base dei criteri generali da esso fissati.
Il
sindaco e la giunta riferiscono annualmente al consiglio sulla propria attività
e sull'attuazione del programma.
Il
regolamento del consiglio stabilisce le forme nelle quali i testi delle delibere
di giunta sono messi a disposizione dei consiglieri comunali.
SEZIONE
III: IL SINDACO
Art.
25
(Il
sindaco)
Il
sindaco è responsabile
dell'amministrazione del comune, eletto a suffragio universale diretto. Egli è
membro a tutti gli effetti del consiglio comunale
e lo presiede secondo quanto disposto dallo statuto e dal regolamento.
Rappresenta
il comune e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all'esecuzione degli atti.
Nomina
gli assessori, convoca la giunta e la presiede.
Esercita
poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo dell'attività degli
assessori e dell'apparato comunale; sovrintende alle verifiche di risultato
connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al
segretario comunale, al direttore generale - se nominato - e ai responsabili
degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchè
sull'esecuzione degli atti.
Il
sindaco riveste inoltre la qualifica di ufficiale del governo, e come tale
esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge.
Art.
26
(Attribuzioni
di amministrazione)
Il
sindaco, quale organo di amministrazione attiva, assume provvedimenti
finalizzati a:
a)
adottare le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
b)
nominare il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
c)
provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina,
alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende ed istituzioni; provvede altresì - salvo diversa disposizione dei
regolamenti - alla nomina dei rappresentanti del comune nelle commissioni.
A tal fine, per garantire la partecipazione delle minoranze alla vita
amministrativa, tiene conto delle indicazioni dei capigruppo;
d)
nominare i responsabili degli uffici e dei servizi
comunali;
attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna;
e)
nominare i membri della giunta e revocare uno o più assessori, dandone motivata
comunicazione al consiglio.
f)
promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti
i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale.
Art.
27
(Attribuzioni
di organizzazione)
Il
sindaco:
a)
Convoca i comizi per i referendum;
b)
Stabilisce, sentita la conferenza dei capigruppo (limitatamente alle sessioni
ordinarie), gli argomenti da sottoporre al consiglio comunale;
c)
Assegna alla commissione consiliare competente le proposte di deliberazione
formulate dalla giunta o da altri soggetti titolari del diritto di iniziativa;
d)
Convoca e presiede le riunioni del consiglio comunale, nei modi previsti dal
regolamento;
e)
Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
f)
Convoca e presiede la giunta comunale, stabilendo gli argomenti da trattare.
Art.
28
(Vicesindaco)
Il
sindaco delega un assessore, che assume la qualifica di vice sindaco, a
sostituirlo in via generale in caso di assenza o impedimento.
Gli
assessori, in caso di assenza o di impedimento del vicesindaco, esercitano le
funzioni sostitutive del sindaco secondo l' anzianità, stabilita dall'ordine di
elencazione nel provvedimento di nomina della giunta.
Art.
29
(Deleghe
ad assessori e consiglieri)
Il
sindaco rilascia specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge o
il presente statuto riservano alla sua competenza.
L'esercizio
della delega comporta, oltre che i poteri di controllo e di indirizzo, anche
la presidenza di commissioni e la firma di atti chiaramente specificati.
Il
sindaco può delegare le proprie funzioni di controllo e di indirizzo su
determinate aree anche ad un consigliere. Tale delega ha valore unicamente
interno, e non si estende all'adozione di atti giuridici.
Delle
deleghe rilasciate dal sindaco agli assessori ed ai consiglieri deve essere
fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
TITOLO
II
UFFICI
E SERVIZI
SEZIONE
I: Segretario comunale
Art.
30
(Prerogative)
Il
segretario comunale, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione
politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è
l'organo che sovrintende all'attività degli uffici e dei servizi comunali e collabora, se richiesto, allo studio e alla preparazione
di programmi e progetti dell'amministrazione.
Egli
esercita la propria attività con indipendenza di giudizio, nel rispetto delle
norme di legge e sulla base degli indirizzi del sindaco.
Per
lo svolgimento dei propri compiti, ha diritto di accesso a tutti gli atti e
documenti comunque in possesso dell'amministrazione comunale, e a tutte le
informazioni su di essi che siano a conoscenza dei dipendenti e dei funzionari
responsabili; egli ha inoltre
diritto di iniziativa e di proposta nei confronti del sindaco, secondo i modi
previsti dallo statuto e dai regolamenti.
Art.
31
(Attribuzioni
del segretario)
Il
segretario comunale:
-
esercita, ove richiesto, la consulenza giuridico-amministrativa su atti e
provvedimenti degli organi e dei funzionari.
-
partecipa alle sedute degli organi collegiali come responsabile della
verbalizzazione delle deliberazioni assunte e della resocontazione delle
relative discussioni, per le quali può avvalersi di funzionari ed impiegati.
-
presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni
elettorali e dei referendum.
Art.
32
(Vicesegretario)
Un
funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni previste
dal mansionario per il posto ricoperto, può
essere incaricato dal sindaco di funzioni vicarie del segretario comunale, da
assolvere unicamente di caso di assenza o impedimento per motivi di fatto o di
diritto del titolare dell'ufficio.
SEZIONE II: PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Art.
33
(Gestione
amministrativa)
La
gestione amministrativa del comune è affidata alla struttura burocratica, che
la esercita secondo gli indirizzi e le direttive degli organi elettivi, nel
rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità e
semplificazione delle procedure.
La
distinzione tra attività di indirizzo e di controllo riservata agli organi
politici ed attività amministrativa riservata alla burocrazia si attua
attraverso l'individuazione e la valorizzazione della figura del responsabile
del procedimento amministrativo, che istruisce, adotta o propone all'organo
competente il provvedimento, garantendo un corretto rapporto coi soggetti
interessati.
Art.
34
(Funzioni
di direttore generale)
Il
direttore generale è responsabile della realizzazione dei programmi, progetti
ed obiettivi risultanti dalla pianificazione approvata dagli organi politici;
partecipa alla definizione degli atti programmatori e pianificatori di tali
organi.
Salvo
il caso di stipula di apposite convenzioni con altri Comuni, le funzioni di
direttore generale sono conferite al segretario comunale. Tali funzioni sono
specificate nel regolamento degli uffici e dei servizi, e si aggiungono a quelle
proprie del segretario.
Il
direttore generale inoltre:
a)
promuove le iniziative necessarie a prevenire e rimuovere le
eventualiinefficienze che si manifestino nell'azione amministrativa e propone
al sindaco e ai funzionari capi-servizio provvedimenti di modifica
dell'organizzazione degli uffici.
b)
cura l'istruttoria delle deliberazioni degli organi elettivi e ne promuove
l'attuazione.
c)
adotta nei riguardi dei dipendenti comunali i provvedimenti disciplinari più
gravi della censura.
d)
costituisce con proprio provvedimento le commissioni giudicatrici delle gare
di appalto, ad eccezione dell'appalto-concorso
e)
presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti di capo-servizio
f)
previa diffida, adotta determinazioni di competenza dei funzionari
capi-servizio nel caso di inerzia da parte di questi ultimi o di contrasto del
loro operato con gli indirizzi degli organi politici.
Art.
35
(Settori
e servizi)
La
struttura comunale si articola in settori, ciascuno dei quali è diretto da un
responsabile.
I
settori si articolano in servizi, ai quali compete l'erogazione di un insieme di
prestazioni omogenee precisamente individuate.
I
servizi hanno di regola un responsabile e più addetti, ma possono essere
costituiti anche soltanto dal responsabile.
Di
regola ogni servizio appartiene ad un solo settore: tuttavia la giunta può
istituire un servizio, anche temporaneo, formato da addetti di settori diversi,
allo scopo di coordinare alcune prestazioni di interesse generale. I
responsabili di ogni servizio privilegiano nei rapporti con gli addetti allo
stesso il lavoro di gruppo, coinvolgendoli nel raggiungimento degli obiettivi.
Art.
36
(Responsabili
di settore)
Ai
responsabili di settore compete l'adozione di tutti gli atti di gestione
burocratica, amministrativa ed organizzativa del personale dipendente. Essi
partecipano alla elaborazione del sistema di programmazione e controllo interno
e alla definizione degli obiettivi di qualità ed efficienza dell'azione
amministrativa; dirigono e coordinano le singole unità operative e ne
programmano sistematicamente l'attività per il raggiungimento degli standard di
qualità prefissati. A tal fine, hanno accesso a tutte le informazioni in
possesso dell'amministrazione comunale relativamente al settore di competenza.
Essi
sono responsabili della gestione delle risorse umane e materiali loro affidate.
Essi
propongono soluzioni atte a migliorare la qualità delle prestazioni e
promuovere l'economicità della gestione delle risorse.
I
responsabili di settore concorrono alla redazione tecnica delle deliberazioni
degli organi elettivi, in relazione alle quali esprimono il proprio parere di
regolarità tecnica e contabile.
La
copertura dei posti di responsabile dei settori e dei servizi, per cui è
richiesta una elevata specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo
determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente con atto motivato, di diritto
privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
La
responsabilità di settore o di servizio può essere altresì attribuita al
segretario comunale.
Le
funzioni dei responsabili di settore sono specificate nel regolamento comunale
di organizzazione degli uffici e dei servizi.
Art.
37
(Norme
regolamentari)
Apposito
regolamento comunale disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi in
base ai criteri di efficienza, trasparenza, autonomia e responsabilità di
funzionari e dipendenti.
Art.
38
(Personale)
La
disciplina del personale è riservata all'apposito regolamento che stabilisce:
a)
la dotazione organica, strutturata per settori e servizi;
b)
le modalità di assunzione e cessazione dal servizio del personale dipendente;
c)
i diritti e i doveri del dipendente e le sanzioni disciplinari;
d)
le convenzioni a termine con le quali, per obiettivi determinati, il comune si
avvale di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità;
e)
le modalità ed i limiti entro i quali singoli dipendenti possono rivolgere alla
giunta comunale proposte di atti deliberativi o di modifiche organizzative,
relative al settore di competenza.
SEZIONE
III: SERVIZI PUBBLICI
Art.
39
(Tipologie
di gestione)
I
servizi comunali possono essere gestiti secondo una delle seguenti modalità: in
economia; a mezzo istituzione; a mezzo azienda speciale; a mezzo società per
azioni a prevalente capitale pubblico locale; in convenzione; in appalto; in
concessione.
Art.
40
(Partecipazione
e tutela degli utenti)
Il
comune si avvale, al fine di determinare gli indirizzi gestionali ed operativi
di particolari servizi, di apposite commissioni composte da membri designati dal
consiglio comunale e da membri esterni in rappresentanza degli utenti dei
servizi e di enti ed associazioni interessate al funzionamento dei servizi
medesimi.
La
composizione e le attribuzioni di queste commissioni sono disciplinate dagli
appositi regolamenti settoriali.
Art.
41
(Azienda
speciale)
L'azienda
speciale è l'ente strumentale del comune, istituito con deliberazione
consiliare, cui può essere demandata la gestione dei servizi produttivi di
rilevanza economica ed imprenditoriale.
Essa
ha personalità giuridica propria.
Sono
organi dell'azienda il consiglio di amministrazione, il presidente ed il
direttore.
L'ordinamento
ed il funzionamento dell'azienda sono disciplinati dall'apposito statuto,
approvato dal consiglio comunale, e dai regolamenti interni, approvati dal
consiglio di amministrazione dell'azienda stessa.
Art.
42
(Amministratori
dell'azienda)
Il
sindaco nomina gli amministratori e il presidente dell'azienda speciale al di fuori del consiglio,
tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale
e provate esperienze di amministrazione.
Gli
amministratori ed il presidente durano in carica quanto il sindaco che li ha
nominati, ma i loro poteri sono comunque prorogati fino alla nomina dei
successori.
Il
sindaco può revocare gli amministratori ed il presidente solo per gravi
violazioni di legge o documentata inefficienza.
Art.
43
(Istituzione)
L'istituzione
è organismo strumentale del comune, che può essere costituito per l'esercizio
di servizi sociali la cui gestione necessita di particolare autonomia
gestionale.
L'atto
consiliare di costituzione contiene il relativo regolamento che determina la
dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le
modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e
contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.
Gli
indirizzi da osservare sono approvati dal consiglio comunale al momento della
costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del
rendiconto consuntivo dell'istituzione;
Gli
organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente ed
il direttore.
Art.
44
(Consiglio
di amministrazione)
Il
consiglio di amministrazione ed il presidente dell'istituzione sono nominati dal
sindaco al di fuori del consiglio tra coloro che abbiano i requisiti per
l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
Art.
45
(Presidente
azienda speciale)
Il
presidente rappresenta e presiede il consiglio di amministrazione, vigila
sull'esecuzione degli atti del consiglio ed adotta in caso di necessità ed
urgenza provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella
successiva seduta del consiglio di amministrazione.
Art.
46
(Direttore)
Il
direttore dell'istituzione è nominato dal consiglio di amministrazione.
Dirige
tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce
la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare
l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi dell'istituzione.
SEZIONE
IV: COLLEGIO DEI REVISORI

art.
47
(Funzioni
dei revisori)
Il
consiglio comunale elegge, nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento, un
collegio dei revisori composto da tre membri.
Il
collegio dei revisori dei conti esercita le proprie funzioni di orientamento e
di vigilanza sulla gestione economico-finanziaria del comune ispirandosi a
criteri di professionalità e indipendenza.
La
funzione dei revisori si articola in un controllo parallelo all'azione
amministrativa e in un controllo successivo che trova la sua sintesi nella
relazione di accompagnamento alla proposta di deliberazione consiliare del conto
consuntivo.
Art.
48
(Cause
di incompatibilità)
Non
possono essere eletti nel collegio dei revisori:
a)
i consiglieri e gli assessori comunali, i loro parenti e affini fino al 4°
grado;
b)
i dipendenti comunali;
c)
gli amministratori di aziende ed istituzioni del comune;
d)
coloro che abbiano la gestione in concessione o in appalto di servizi pubblici
comunali;
e)
coloro che abbiano liti pendenti nei confronti del comune.
Art.
49
(Presidente)
Il
presidente del collegio è designato ai sensi dell'art. 57 della legge 142/1990.
Nel caso siano nominati più membri iscritti nel ruolo dei revisori dei conti,
la presidenza è assegnata secondo l'anzianità di iscrizione.
Il
presidente rappresenta il collegio; ne convoca le riunioni, di cui stabilisce
l'ordine del giorno; ne organizza il lavoro; segnala al
consiglio comunale, ai fini della revoca, il revisore che senza
giustificato motivo non partecipi a tre sedute consecutive del collegio.
Art.
50
(Poteri)
Per
poter adempiere efficacemente alle proprie funzioni, il collegio dei revisori ha
facoltà di:
a)
convocare gli amministratori e i funzionari comunali allo scopo di ricevere
chiarimenti circa provvedimenti assunti o da assumere;
b)
accedere, con modalità e limiti definiti nel regolamento, agli atti e documenti
connessi alla sfera delle sue competenze;
c)
prendere la parola nel corso della seduta del consiglio che approva il conto
consuntivo, per illustrare la relazione di accompagnamento;
d)
richiedere l'audizione da parte della giunta comunale e della conferenza dei
capigruppo;
e)
riferire immediatamente al consiglio, nel caso in cui riscontri gravi
irregolarità nella gestione dell'ente.
SEZIONE
V: CONTROLLO INTERNO
Art.
51
(Controllo
interno)
Allo
scopo di perseguire una affidabile conoscenza dei riflessi economici delle
scelte amministrative e di promuovere una efficiente ed efficace
organizzazione delle risorse, il comune si dota di un sistema di controllo
interno di gestione. Esso è approvato dalla giunta comunale.
Il
sistema deve prevedere:
a)
gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni rese dalle singole
unità operative;
b)
gli indicatori di efficienza ed efficacia della gestione amministrativa;
c)
la contabilità economica per centri di
costo.
Le
forme di coordinamento tra le rilevazioni necessarie ad alimentare il sistema
di controllo e quelle previste dalla contabilità istituzionale sono fissate
nel relativo regolamento.
Le
decisioni degli organi elettivi, del direttore generale e dei responsabili dei
servizi devono sempre tener conto delle indicazioni ricavabili dal sistema di
controllo di gestione.
PARTE
II
ORDINAMENTO
FUNZIONALE
TITOLO I
PARTECIPAZIONE
POPOLARE
SEZIONE
I: ASSOCIAZIONISMO
Art.
52
(Princìpi
generali)
Il
comune riconosce e favorisce la funzione degli enti, delle organizzazioni di
volontariato e delle libere associazioni di cittadini che operano nei settori:
a)
della promozione sociale, civile e culturale della comunità e dei singoli
cittadini;
b)
dell'assistenza;
c)
della tutela della salute;
d)
della scuola e della formazione professionale;
e)
dello sport e delle attività ricreative;
f)
della salvaguardia dell'ambiente e del territorio.
La
giunta municipale, previa istanza degli interessati, registra enti, associazioni
ed organizzazioni che operano sul territorio.
Art.
53
(Forme
di incentivazione)
Il
comune, nell'intento di valorizzare l'operato delle spontanee aggregazioni di
cittadini, può:
a)
prevedere la loro partecipazione alla programmazione dei servizi ed alla
gestione degli impianti comunali;
b)
prevedere appositi strumenti giuridici che consentano alle associazioni di
partecipare al procedimento di formazione degli atti amministrativi generali
nelle materie di rispettiva competenza;
c)
stipulare con esse convenzioni per la partecipazione alla produzione ed
erogazione dei servizi pubblici;
d)
riconoscere alle stesse apporti di natura finanziaria-patrimoniale,
tecnico-professionale ed organizzativa.
Art.
54
(Coordinamento
e consulte)
Il
comune si fa promotore di iniziative di incontro, di dialogo e di stabile
coordinamento tra gli enti e le associazioni che svolgono attività affini, allo
scopo di favorire un più razionale e proficuo impiego delle risorse e delle
competenze di ciascuno.
Appositi
regolamenti stabiliscono le modalità di attuazione del coordinamento,
prevedendo la formazione di consulte tematiche, nel pieno rispetto
dell'autonomia di ciascun ente ed associazione.
Art. 55
(Pro
Loco)
Il
comune riconosce all'associazione Pro Loco il ruolo di tutela e promozione dei
valori naturali, artistici e culturali locali e la funzione di iniziativa a
favore del turismo.
A
tal fine sarà assicurata la presenza della Pro Loco nell'ambito delle
commissioni che abbiano attinenza con i suoi compiti.
Art.
56
(Comitati
di quartiere)
Sono
previsti comitati di quartiere quali organismi di aggregazione dei cittadini
residenti nelle varie località di cui all'art. 5 del presente statuto.
Essi
sono riconosciuti dal consiglio comunale con atto formale e partecipano in via
continuativa, nelle forme stabilite dal regolamento, a dare impulso agli
organi elettivi per la formazione di atti amministrativi interessanti gli ambiti
di competenza.
Le
modalità di riconoscimento e di elezione sono disciplinate dal regolamento, il
quale stabilisce altresì le condizioni alle quali la struttura del Comitato può
dirsi idonea a rappresentare gli interessi del quartiere.
SEZIONE
II: PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Art. 57
(Princìpi
generali)
L'avvio
di un procedimento amministrativo è comunicato ai soggetti direttamente
interessati con i criteri previsti dalla legge
n. 241/1990.
I
soggetti medesimi possono intervenire nel corso del procedimento formulando
con atto scritto valutazioni, considerazioni e proposte che l'amministrazione è
tenuta a prendere in esame ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento
stesso.
Il
regolamento prevede altresì forme di ingresso nel procedimento amministrativo a
beneficio dei soggetti, individuali o associati, portatori di interessi
collettivi o diffusi.
Art.
58
(Informazione)
Il
comune cura la pubblicazione e la diffusione di un periodico d'informazione e
dibattito sui temi della vita amministrativa, sociale e culturale della comunità.
La
composizione ed il funzionamento del comitato di redazione sono disciplinati da
apposito regolamento che garantisce la partecipazione della minoranza e
l'ispirazione pluralistica della testata.
Art.
59
(Forze
produttive)
Il
comune promuove la collaborazione con le associazioni sindacali e
professionali e con le associazioni e categorie economiche e produttive operanti
nel territorio per la definizione della politica di sviluppo economico.
Art.
60
(Consultazioni)
Il
comune promuove forme di consultazione della popolazione su specifiche materie
di interesse locale, anche limitate agli interessati, attraverso assemblee,
questionari o altre forme idonee.
Il
regolamento determina le modalità di formulazione dei quesiti e garantisce
attraverso adeguati strumenti giuridici la genuinità dei risultati della
consultazione.
Art.
61
(Istanze)
I
cittadini e le associazioni possono rivolgere al sindaco istanze con le quali
si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività
dell'amministrazione.
La
risposta viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni.
Art.
62
(Petizioni)
Tutti
i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi elettivi per
sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre
comuni necessità.
Il
regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di
pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame
e predispone le modalità di intervento del comune sulla questione sollevata o
dispone la motivata archiviazione qualora non ritenga di aderire
all'indicazione contenuta nella petizione.
Art.
63
(Proposte)
Gruppi
di almeno 100 cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti
amministrativi da parte degli organi elettivi. Il sindaco trasmette la proposta
entro i 30 giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei
responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla
copertura finanziaria.
L'organo
competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla
ricezione della proposta. Qualora la proposta stessa riguardi materia di
competenza consiliare, l'audizione dei proponenti è svolta dalla conferenza dei
capigruppo.
SEZIONE
III: REFERENDUM CONSULTIVO
Art.
64
(Princìpi
generali)
Possono
essere indetti referendum a livello comunale, in tutte le materie di esclusiva
competenza dell'ente, in modo da consentire alla comunità di esprimere la
propria preferenza tra due o più scelte alternative concernenti la stessa
questione.
Non
possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o
regionali o su quesiti su cui i cittadini si sono già pronunciati nell'ultimo
quinquennio.
Il
consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i
tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della
consultazione.
Art.
65
(Diritto
di iniziativa)
L'iniziativa
del referendum appartiene:
a)
al consiglio comunale;
b)
a gruppi di almeno 800 cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune:
in tal caso, la richiesta intesa ad avviare la procedura di raccolta delle firme
deve essere presentata all'amministrazione comunale con le sottoscrizioni del
comitato promotore composto da almeno 50 cittadini iscritti nelle liste elettorali
del comune.
art.
66
(Dichiarazione
di ammissibilità)
Il
segretario comunale procede preliminarmente, in applicazione dei principi
generali e dei limiti stabiliti dalla legge e dal presente statuto, alla
verifica dell'ammissibilità del quesito referendario.
art.
67
(Raccolta
delle firme)
Nel
caso in cui un referendum di iniziativa popolare sia dichiarato ammissibile,
il segretario comunale ne dà comunicazione al comitato promotore, il quale
provvede alla raccolta delle firme autenticate, che deve avvenire nel tempo
massimo di 90 giorni con la modalità previste dal regolamento.
art.
68
(Adempimenti
conseguenti)
Compete
al segretario comunale di dichiarare che le firme raccolte sono in numero
sufficiente ad appartengono a cittadini iscritti nelle liste elettorali del
comune.
In
tal caso, il sindaco provvede alla indizione
della consultazione e alla fissazione della data, che dovrà collocarsi
in un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a tre mesi dalla
comunicazione della conferenza dei capigruppo.
Qualora
al referendum abbia partecipato più del cinquanta per cento degli aventi
diritto, il sindaco, entro un mese dalla proclamazione
del risultato iscrive all'ordine del giorno del consiglio comunale il
dibattito relativo alla materia sottoposta al pronunciamento popolare. Il
consiglio comunale in carica al momento del voto referendario assume i
provvedimenti necessari per dare efficacia giuridica all'esito del referendum.
SEZIONE
IV: DIRITTO DI ACCESSO
Art.
69
(Diritto
di accesso)
Ai
cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti
dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali.
Sono
sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano
riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
Art.
70
(Diritto
di informazione)
Il
comune garantisce ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle
procedure e dell'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che
comunque li riguardino.
Il
regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione
ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati e disciplina la
pubblicazione per gli atti previsti dall'art. 26 della legge 241/1990.
SEZIONE
V: DIFENSORE CIVICO
Art.
71
(Istituzione)
E'
istituito il difensore civico comunale, quale garante dell'imparzialità e del
buon andamento dell'amministrazione del comune. Il difensore civico segnala
(senza entrare nel merito delle scelte amministrative), di propria iniziativa o
su istanza di cittadini singoli o associati, abusi, carenze, ritardi e disfunzioni
dell'amministrazione comunale, degli enti e delle aziende dipendenti dal comune.
All'inizio
di ogni mandato amministrativo, entro 120 giorni dalle elezioni, il segretario
comunale pubblica il bando per la presentazione delle candidature all'incarico
di difensore civico.
Art.
72
(Elezione
e durata del difensore civico)
Il
difensore civico è eletto dal consiglio comunale a scrutinio segreto e a
maggioranza di 2/3 dei componenti.
Il
difensore civico è eletto tra i cittadini iscritti nelle liste elettorali, che
per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità
e competenza giuridico-amministrativa.
Il
difensore civico dura in carica cinque anni dalla data della elezione.
Art.
73
(Mezzi
e prerogative)
Il
difensore civico ha sede presso gli uffici comunali e può avvalersi per
l'espletamento delle proprie funzioni della collaborazione di impiegati messi
a sua disposizione dall'amministrazione comunale.
Per
l'adempimento dei suoi compiti può chiedere l'esibizione, senza limiti del
segreto d'ufficio, di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del
proprio intervento; ottenere tutte le informazioni circa lo stato della pratica
e le cause delle eventuali disfunzioni; accedere a qualsiasi ufficio per
ulteriori accertamenti.
Art.
74
(Rapporti
con il consiglio comunale)
Il
difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività
svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo
rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon
andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.
Di
propria iniziativa può inviare in ogni momento relazioni al consiglio comunale
su specifiche questioni che necessitino di particolare e rapida valutazione e, a
richiesta, può essere sentito dal consiglio e dalle commissioni.
I
consiglieri comunali nell'espletamento delle proprie funzioni non possono
rivolgere richieste d'intervento al difensore civico.
Art.
75
(Esercizio
della funzione a livello sovracomunale)
Il
comune può assicurare l'esercizio della funzione del difensore civico
associandosi ad un consorzio intercomunale a tal fine istituito fra enti che
prevedano tale modalità nel proprio statuto.
Ove
anche tale soluzione non risultasse attuabile, il comune può stipulare una
convenzione con l'ufficio del difensore civico regionale.
TITOLO
II
FORME
COLLABORATIVE
Art. 76
(Princìpi
generali)
L'attività
dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con gli
altri enti locali, si organizza avvalendosi
dei modi e degli istituti giuridici previsti dalla legge attraverso
accordi ed intese di cooperazione.
Art.
77
(Convenzioni)
Il
comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di
funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero
l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e
programmi speciali ed altri servizi, mediante la stipulazione di apposite
convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.
Le
convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono
approvate dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.
Art.
78
(Consorzi)
Il
consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la
costituzione di un consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti
sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economie di scala
qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia
opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previste
nell'articolo precedente.
La
convenzione, oltre al contenuto prescritto dal precedente art. 77, deve
prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio
agli albi pretori degli enti contraenti.
Il
consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del
consorzio, che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del
nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in
quanto compatibili.
Il
consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte
dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo
consortile.
Art.
79
(Unione
di Comuni)
In
attuazione del principio di cui al precedente art. 76 e dei principi della legge
di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le
condizioni, costituisce, nelle forme e con finalità previsti dalla legge,
unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire
servizi più efficienti.
TITOLO III
FUNZIONE
NORMATIVA
Art.
80
(Statuto)
Lo
statuto detta le norme fondamentali per il funzionamento del comune. Ad esso
devono conformarsi tutti gli atti normativi comunali.
Dopo
l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo
statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo
pretorio comunale per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero
dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
Lo
statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione
all'albo pretorio comunale.
E'
ammessa l'iniziativa, da parte di almeno 100 cittadini, per avanzare proposte di
modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli.
Lo
statuto e le sue modifiche sono sottoposti ad idonee forme di pubblicità, tali
da consentirne l'effettiva conoscenza da parte della cittadinanza.
art.
81
(Regolamenti)
Nel
rispetto della legge statale e regionale e del presente statuto, e tenendo
altresì conto delle disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una
concorrente competenza nelle materie stesse, il comune emana regolamenti per il
funzionamento degli organi e degli uffici, per il funzionamento degli organismi
e degli istituti di partecipazione e
per l'esercizio delle funzioni.
Il
comune provvede altresì alla predisposizione ed all'aggiornamento di una
raccolta organica dei regolamenti in vigore.
I
regolamenti devono essere inoltre sottoposti a forme di pubblicità che ne
consentano la più ampia conoscenza e completa accessibilità.
Art.
82
(Adeguamento
delle fonti normative comunali)
Gli
adeguamenti dello statuto e dei regolamenti a leggi sopravvenute debbono
essere apportati, nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento comunale
contenuti nella Costituzione, nella legge 8.06.1990 n. 142, ed in altre leggi e
nello statuto stesso, entro i 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle
nuove disposizioni.
Art.
83
(Norma
transitoria)
Fatti
salvi i diversi termini fissati dalla legge, i nuovi regolamenti derivanti
dall'applicazione del presente statuto sono approvati dal consiglio comunale
entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto stesso.
Fino
all'adozione dei suddetti regolamenti, continuano ad applicarsi le norme
vigenti in quanto compatibili con la legge e lo statuto.
Il presente documento, composto di n. 24 fogli, costituisce
parte integrante dell'atto deliberativo tivo del C.C. n. 3 del 31.01.2000.
Sesto Calende, lì 31 gennaio 2000
Il segretario comunale
f.to Dr.Dante Miraglia
p.c.c. D'ordine del Funzionario
L'impiegata incaricata
Daniela Gottardello
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