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PRINCIPI
FONDAMENTALI
art.1
(Definizione)
Il
comune di Sesto Calende è ente autonomo territoriale di amministrazione e di
governo; rappresenta la comunità stabilita sul proprio territorio, ne cura gli
interessi e ne promuove lo sviluppo in conformità ai princìpi della
Costituzione della Repubblica Italiana e nel rispetto delle sue leggi.
L'autogoverno
della comunità si realizza, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge,
con i poteri di autonomia statutaria, normativa, organizzativa, impositiva e
finanziaria definiti dallo statuto e dai regolamenti, e in coordinamento alle
leggi della finanza pubblica.
art.2
(Funzioni)
Il
comune è titolare di funzioni proprie e di funzioni attribuite dalle leggi
dello stato e della regione.
Ogni
attività ed iniziativa che riguardi il territorio comunale e sia diretta a
promuoverne lo sviluppo economico-sociale è di immediata competenza comunale.
Nel
rispetto del principio di sussidiarietà, le
funzioni del comune possono essere adeguatamente esercitate anche dalla autonoma
iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali, secondo modalità e
criteri che ne garantiscano la coerenza con le finalità generali.
Il
comune altresì, in relazione alle finalità del presente
Statuto, tutela presso i livelli superiori di governo
gli interessi generali della comunità locale per i quali non è
titolare di funzioni proprie o delegate.
Art.
3
(Finalità)
Il
comune, nell'esercizio delle proprie funzioni promuove e valorizza il principio
di uguaglianza tra tutti i cittadini, la pari opportunità tra uomo e donna e
i diritti dell'infanzia.
Il
comune promuove e tutela la sicurezza dei cittadini; favorisce l'accoglienza e
l'integrazione tra culture diverse; promuove un armonico assetto del territorio;
tutela i diritti degli animali, l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio
storico, culturale e naturale; favorisce lo sviluppo e la funzione sociale
dell'iniziativa economica sostenendo il lavoro e l'impresa in tutti i settori;
promuove l'accesso ai servizi sociali; tutela la salute e la promozione della
persona; favorisce la pratica sportiva, il progresso della cultura e
dell'istruzione e il libero
confronto delle opinioni.
Il
comune partecipa al processo di integrazione della comunità internazionale e
collabora in modo particolare alle iniziative della Unione Europea.
Art.
4
(Princìpi
ispiratori)
Nell'esercizio
delle sue funzioni, il comune ispira la propria azione ai princìpi della
sussidiarietà e della cooperazione con altri comuni, con la provincia, la
regione, lo Stato nonchè con altri soggetti pubblici e privati. L'azione
amministrativa deve garantire
l'efficienza dei servizi e l'ottimizzazione delle risorse. Essa è improntata ai criteri della programmazione, della partecipazione
popolare, della separazione tra
direzione politica e gestione amministrativa.
Art.
5
(Territorio)
Il
comune di Sesto Calende è parte della regione Lombardia e della provincia di
Varese.
Esso
è costituito dal nucleo urbano centrale e dalle località Abbazia,
Cocquo, Lentate, Lisanza, Loca, Mulini, Oneda, Oriano, S. Anna, S. Giorgio,
storicamente riconosciute dalla comunità.
Art.
6
(Stemma
e gonfalone)
Lo
stemma del comune raffigura un compasso aperto sovrastante un dado. Esso è
riprodotto sul suo sigillo e sul gonfalone.
Il
regolamento disciplina l'uso del gonfalone nelle cerimonie pubbliche.
Art.
7
(Pubblicazione
degli atti)
Il
comune dispone di un "Albo pretorio", ubicato nella sede municipale,
per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e
dai regolamenti.
Il
comune provvede a che propri atti siano portati a conoscenza della cittadinanza
anche mediante altri mezzi, adeguando il proprio sistema informativo alla
evoluzione dei mezzi di comunicazione. Il presente statuto specifica principi
e modalità per garantire ai cittadini il diritto di accesso e di informazione.
Art.
8
(Demanio
e patrimonio)
Il
comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge. Di tutti i
beni comunali sono redatti dettagliati inventari.
L'amministrazione
valorizza il patrimonio dell'ente al fine di garantire efficacia ed efficienza
nella prestazione dei servizi al cittadino.
PARTE
I
ORDINAMENTO
STRUTTURALE
TITOLO I
ORGANI
DEL COMUNE
Art.
9
(Organi)
Sono
organi del comune: il consiglio comunale, la giunta comunale ed il sindaco.
Il
consiglio comunale e il sindaco sono eletti a suffragio universale diretto. La
giunta è nominata dal sindaco secondo le norme dello statuto.
SEZIONE I: IL CONSIGLIO COMUNALE
Art.
10
(Consiglio
comunale)
Il
consiglio comunale è l'organo d'indirizzo e controllo politico amministrativo
dell'ente.
Esso
si insedia con la prima riunione, da tenersi entro 15 giorni dalle elezioni.
Il
consiglio è dotato di autonomia normativa, funzionale e organizzativa secondo
quanto stabilito dal proprio regolamento, il quale deve essere approvato a
maggioranza assoluta.
Le
minoranze tutte sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione
alla vita amministrativa secondo le disposizioni del regolamento.
Art.
11
(Consiglieri
comunali)
I
consiglieri comunali rappresentano l'intera comunità. Essi esercitano la
propria funzione senza vincolo di mandato e con autonomia di giudizio.
Ciascun
consigliere:
a)
ha diritto di ottenere dagli
uffici comunali tutte le informazioni utili all'espletamento del
proprio mandato;
b)
ha facoltà di presentare interpellanze, interrogazioni e mozioni;
c)
ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del
consiglio, nei modi previsti dallo statuto e dai regolamenti.
Ciascun gruppo consiliare è composto dai consiglieri eletti nella stessa lista.
Ciascun consigliere può dissociarsi dal suo gruppo con dichiarazione resa nel
corso di una seduta di consiglio comunale e verbalizzata; con essa può esprimere
la
volontà
di associarsi o non associarsi ad altri gruppi. Il gruppo deve essere composto
da almeno due consiglieri. Ai fini dell'attuazione del controllo sugli atti
della giunta comunale si considera capogruppo il consigliere che sia risultato
unico eletto in una lista.
Le
dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate
al Consiglio, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono
immediatamente efficaci. Il Consiglio deve provvedere alla surroga entro 10
giorni dalla data della loro presentazione al protocollo.
Per
assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare, secondo le
modalità stabilite nel regolamento, il rendiconto delle spese elettorali e,
all'inizio ed alla fine del mandato, la propria situazione economica.
Il
consigliere che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute
consecutive del consiglio, è dichiarato decaduto con deliberazione del
consiglio stesso. Prima che sia pronunciata la decadenza, il consigliere può
far pervenire al sindaco giustificazioni scritte circa i motivi delle assenze,
delle quali il consiglio dovrà tenere adeguatamente conto.
Al
sindaco, agli assessori ed ai consiglieri è vietato ricoprire incarichi e
assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque
sottoposti al controllo e alla vigilanza del comune.
Il
sindaco, gli assessori e i consiglieri comunali possono essere eletti o nominati
componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali a
partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di elezione o
nomina sono stabilite dal regolamento del consiglio comunale.
Art.
12
(Competenza
e iniziativa)
La
competenza del Consiglio attiene agli atti fondamentali ad esso riservati dalla
legge.
Il
Consiglio discute il programma di mandato e partecipa, secondo scadenze annuali
fissate dal regolamento, alla sua verifica periodica ed al suo adeguamento.
La
facoltà di avviare la procedura diretta all'adozione di atti deliberativi da
parte del consiglio comunale compete alla giunta comunale ed ai consiglieri
comunali; alle commissioni consiliari nelle materie
di
rispettiva competenza; a gruppi di cittadini, come stabilito dal presente
statuto.
I
consiglieri comunali esercitano tale diritto presentando proposte di
deliberazioni.
Il
segretario, acquisiti su di esse i pareri
istruttori formali dei competenti funzionari capi-servizio, le trasmette al
sindaco che all'atto di convocare il Consiglio le inserisce nell'elenco degli
argomenti all'ordine del giorno.
La
convocazione del consiglio con l'inserimento degli argomenti è comunque
obbligatoria qualora la proposta sia sottoscritta da almeno tre consiglieri.
Art.
13
(Sedute
del consiglio)
Le
sedute del consiglio possono essere ordinarie, straordinarie ed urgenti.
La
convocazione avviene con le modalità previste dal regolamento. Sono comunque
discussi in seduta ordinaria: il bilancio preventivo e la relazione
previsionale e programmatica, la disciplina generale delle tariffe per la
fruizione di beni e servizi, il piano annuale delle opere pubbliche, il conto
consuntivo, il piano regolatore generale, lo statuto e le sue modifiche, le
linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare,
presentate dal sindaco all'inizio del proprio mandato. Tale riunione deve
avvenire entro 90 giorni dalle elezioni.
Ciascun
consigliere può proporre integrazioni e modifiche alle linee programmatiche
esposte dal sindaco, sotto forma di appositi emendamenti da sottoporre a
votazione con le modalità previste dal regolamento del consiglio comunale.
Entro
il 30 settembre di ogni anno, contestualmente alla verifica degli equilibri di
bilancio, il consiglio discute la relazione finalizzata all'illustrazione dello
stato di attuazione delle linee programmatiche, presentata dal sindaco.
Al
termine del mandato politico-amministrativo, il consiglio discute il documento
finale di rendicontazione sull'attuazione dei programmi nel corso della
legislatura, presentato dal sindaco.
Il
funzionamento del consiglio si basa sui seguenti principi:
-
della regolarità della convocazione con adeguata informazione della riunione e
degli oggetti da trattare;
-
della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente
stabilite dal regolamento;
-
della informazione ai cittadini.
Il
regolamento del consiglio dà articolazione e sviluppo ai suindicati principi.
Art.
14
(Presidenza
delle sedute)
La
presidenza dei lavori del consiglio compete al sindaco. In caso di assenza o
impedimento, egli è sostituito dal consigliere anziano secondo l'ordine di
proclamazione dei voti elettorali.
Art.
15
(Poteri
del presidente)
Il
presidente rappresenta il consiglio. Ne convoca le riunioni, fissando l'ordine
del giorno degli argomenti da trattare e, in conformità allo statuto e al
regolamento, ne dirige i dibattiti.
Art.
16
(Verbalizzazione
e resoconto delle sedute)
Il
segretario comunale partecipa alle sedute del consiglio senza diritto di voto ed
è responsabile della loro verbalizzazione e della loro distinta resocontazione.
I verbali ed i resoconti delle sedute sono firmati dal presidente e dal
segretario e sottoposti all'approvazione del consiglio nei modi previsti dal
regolamento.
Art.
17
(Facoltà
di audizione)
E'
facoltà del consiglio comunale stabilire l'audizione
di funzionari comunali,
tecnici esterni, consulenti o rappresentanti di cittadini o associazioni
interessate all'argomento trattato.
Il
consiglio è inoltre chiamato ad ascoltare le comunicazioni dei revisori dei
conti, ai sensi del successivo art. 50, e quelle del difensore civico ai sensi
del successivo art. 74.
Art.
18
(Commissioni
consiliari)
Il
consiglio comunale può istituire nel suo seno, commissioni permanenti,
temporanee o speciali.
Le
commissioni permanenti, il loro numero, competenza e composizione, sono
istituite con delibera da adottarsi entro 30 giorni dalla proclamazione degli
eletti.
Con
specifiche deliberazioni il Consiglio può istituire commissioni temporanee o
speciali;
La
presidenza è attribuita ad esponenti delle minoranze nel caso di commissioni
aventi compiti di garanzia, di controllo o di indagine sull'amministrazione.
Di
regola, le proposte di deliberazione da sottoporre al consiglio comunale sono
istruite dalle commissioni
permanenti. nominate nel rispetto
globale del principio della rappresentanza
proporzionale di ciascun gruppo.
Le
commissioni eleggono fra i propri membri il presidente ed il vice-presidente.
Gli
assessori partecipano alle sedute delle commissioni relative al proprio
assessorato, senza diritto di voto.
E'
facoltà di ciascuna commissione convocare, ai soli fini della istruzione delle
proposte di deliberazione consiliare, funzionari comunali e tecnici esterni,
incaricati di illustrare gli aspetti tecnici delle proposte stesse.
Il
regolamento determina i poteri di iniziativa delle commissioni e dei loro membri
e ne disciplina l'organizzazione e le forme di pubblicità dei lavori.
Art.
19
(Conferenza
dei capigruppo)
La
conferenza dei capigruppo è costituita dai presidenti di ciascun gruppo
consiliare e dal sindaco, che la convoca e la
presiede.
Essa
ha compiti di attuazione del principio di autonomia funzionale e organizzativa
del consiglio.
SEZIONE
II: LA GIUNTA COMUNALE
Art.
20
(Definizione
e funzioni)
La
giunta comunale è l'organo collegiale esecutivo dell'amministrazione.
Essa
è presieduta dal sindaco e adotta gli atti deliberativi e di indirizzo di sua
competenza per il raggiungimento degli obbiettivi del programma e delle
finalità dell'ente, esercitando le funzioni ad essa assegnate dalla legge e dal
presente statuto.
Art.
21
(Composizione
della giunta - assessori)
La
giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero di
assessori compreso tra quattro e sei designati dal sindaco, scelti anche tra
cittadini non consiglieri, purché in possesso dei requisiti di compatibilità e
eleggibilità alla carica di consigliere e di documentati requisiti di
professionalità e competenza amministrativa.
Il
numero degli assessori è determinato dal sindaco in funzione delle deleghe
attribuite, e comunicato al consiglio comunale nella prima seduta successiva
alle elezioni; può essere variato previa motivata comunicazione al consiglio
stesso.
I
componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di
edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività
professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi
amministrato.
Gli
assessori esercitano la propria funzione di indirizzo e controllo dell'attività
amministrativa nei settori di rispettiva competenza assegnati dal sindaco
all'atto della nomina. Essi svolgono altresì una funzione pubblica di ascolto e
analisi dei bisogni e di comunicazione alla popolazione di programmi e provvedimenti
dell'amministrazione.
Il
sindaco può delegare ai singoli assessori proprie specifiche funzioni
per settori omogenei dell'attività comunale.
Il
sindaco può revocare i singoli assessori con provvedimento motivato dandone
comunicazione al Consiglio.
Art.
22
(Riunioni
della giunta)
La
giunta delibera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti.
Le
riunioni della giunta non sono pubbliche. Esse sono convocate e presiedute dal
sindaco che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta, tenuto conto
degli argomenti proposti dagli assessori, dal segretario comunale, dai
funzionari capi-servizio e dal direttore generale.
Su
ogni proposta di deliberazione che non sia mero atto di indirizzo è acquisito
il parere del competente capo-servizio in ordine alla regolarità tecnica e,
qualora comporti impegno di spesa o riduzione di entrata, il parere del capo del
servizio di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.
I
pareri sono inseriti nella deliberazione.
Il
segretario comunale partecipa alle riunioni senza diritto di voto, ma con facoltà
di intervenire nelle discussioni. Egli è altresì responsabile
della verbalizzazione delle stesse e dell'operatività delle decisioni
assunte.
Art.
23
(Funzioni
di proposta della giunta rispetto al Consiglio)
La
giunta comunale detiene, in via principale ma non esclusiva, il diritto di
iniziativa su tutti gli atti di competenza consiliare.
Nell'esercizio
di tale diritto, in particolare, al fine di sottoporli all'esame delle
commissioni e all'approvazione del consiglio, approva lo schema del bilancio
preventivo.
Può
inoltre predisporre con atto formale gli schemi dei seguenti atti:
a)
conto consuntivo;
b)
i programmi di opere pubbliche, i piani territoriali ed urbanistici, i
programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione e le eventuali varianti;
c)
i regolamenti;
d)
le convenzioni con altri comuni e con la provincia;
e)la
costituzione e la modificazione di forme associative;
f)
l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
g)
la disciplina generale delle
tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
h)
i progetti di gestione di servizi in forme diverse
da quella in economia;
i)
i criteri di riconoscimento di funzioni pubbliche esercitate dai cittadini in
ossequio al principio di sussidiarietà.
Art.
24
(Competenza
della giunta quale organo di amministrazione attiva)
La
giunta comunale adotta tutti gli atti di gestione amministrativa che non siano
riservati, dalla legge o dal presente statuto, ad altri organi del comune.
In
particolare approva:
a)
il piano esecutivo di gestione, quale atto generale di indirizzo annuale
dell'attività dell'Ente, e le sue modifiche in corso d'anno;
b)
singoli atti di indirizzo per definire specifici obiettivi da porre alla
gestione affidata all'apparato comunale.
c)
i progetti definitivi delle opere pubbliche, in quanto mera esecuzione dei
progetti preliminari approvati dal consiglio;
d)
i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei
criteri generali stabiliti dal consiglio.
e)
la pianta organica del personale comunale e le sue modifiche.
f)
la stipula dei mutui che siano previsti in atti fondamentali del consiglio.
g)
gli accordi di contrattazione decentrata.
h)
l'agire o il resistere in giudizio, qualunque sia la magistratura giudicante,
e la nomina del difensore.
i)
la nomina dei componenti delle commissioni di appalto-concorso, nonchè dei
componenti delle commissioni di concorso.
La
giunta è competente a formulare indirizzi di attuazione e specificazione di
provvedimenti del consiglio sulla base dei criteri generali da esso fissati.
Il
sindaco e la giunta riferiscono annualmente al consiglio sulla propria attività
e sull'attuazione del programma.
Il
regolamento del consiglio stabilisce le forme nelle quali i testi delle delibere
di giunta sono messi a disposizione dei consiglieri comunali.
SEZIONE
III: IL SINDACO
Art.
25
(Il
sindaco)
Il
sindaco è responsabile
dell'amministrazione del comune, eletto a suffragio universale diretto. Egli è
membro a tutti gli effetti del consiglio comunale
e lo presiede secondo quanto disposto dallo statuto e dal regolamento.
Rappresenta
il comune e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e
all'esecuzione degli atti.
Nomina
gli assessori, convoca la giunta e la presiede.
Esercita
poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo dell'attività degli
assessori e dell'apparato comunale; sovrintende alle verifiche di risultato
connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al
segretario comunale, al direttore generale - se nominato - e ai responsabili
degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonchè
sull'esecuzione degli atti.
Il
sindaco riveste inoltre la qualifica di ufficiale del governo, e come tale
esercita le funzioni a lui attribuite dalla legge.
Art.
26
(Attribuzioni
di amministrazione)
Il
sindaco, quale organo di amministrazione attiva, assume provvedimenti
finalizzati a:
a)
adottare le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
b)
nominare il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
c)
provvedere, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina,
alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti,
aziende ed istituzioni; provvede altresì - salvo diversa disposizione dei
regolamenti - alla nomina dei rappresentanti del comune nelle commissioni.
A tal fine, per garantire la partecipazione delle minoranze alla vita
amministrativa, tiene conto delle indicazioni dei capigruppo;
d)
nominare i responsabili degli uffici e dei servizi
comunali;
attribuire e definire gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione
esterna;
e)
nominare i membri della giunta e revocare uno o più assessori, dandone motivata
comunicazione al consiglio.
f)
promuovere ed assumere iniziative per concludere accordi di programma con tutti
i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale.
Art.
27
(Attribuzioni
di organizzazione)
Il
sindaco:
a)
Convoca i comizi per i referendum;
b)
Stabilisce, sentita la conferenza dei capigruppo (limitatamente alle sessioni
ordinarie), gli argomenti da sottoporre al consiglio comunale;
c)
Assegna alla commissione consiliare competente le proposte di deliberazione
formulate dalla giunta o da altri soggetti titolari del diritto di iniziativa;
d)
Convoca e presiede le riunioni del consiglio comunale, nei modi previsti dal
regolamento;
e)
Convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
f)
Convoca e presiede la giunta comunale, stabilendo gli argomenti da trattare.
Art.
28
(Vicesindaco)
Il
sindaco delega un assessore, che assume la qualifica di vice sindaco, a
sostituirlo in via generale in caso di assenza o impedimento.
Gli
assessori, in caso di assenza o di impedimento del vicesindaco, esercitano le
funzioni sostitutive del sindaco secondo l' anzianità, stabilita dall'ordine di
elencazione nel provvedimento di nomina della giunta.
Art.
29
(Deleghe
ad assessori e consiglieri)
Il
sindaco rilascia specifiche deleghe agli assessori nelle materie che la legge o
il presente statuto riservano alla sua competenza.
L'esercizio
della delega comporta, oltre che i poteri di controllo e di indirizzo, anche
la presidenza di commissioni e la firma di atti chiaramente specificati.
Il
sindaco può delegare le proprie funzioni di controllo e di indirizzo su
determinate aree anche ad un consigliere. Tale delega ha valore unicamente
interno, e non si estende all'adozione di atti giuridici.
Delle
deleghe rilasciate dal sindaco agli assessori ed ai consiglieri deve essere
fatta comunicazione al consiglio ed agli organi previsti dalla legge.
TITOLO
II
UFFICI
E SERVIZI
SEZIONE
I: Segretario comunale
Art.
30
(Prerogative)
Il
segretario comunale, nel rispetto del principio della distinzione tra funzione
politica di indirizzo e controllo e funzione di gestione amministrativa, è
l'organo che sovrintende all'attività degli uffici e dei servizi comunali e collabora, se richiesto, allo studio e alla preparazione
di programmi e progetti dell'amministrazione.
Egli
esercita la propria attività con indipendenza di giudizio, nel rispetto delle
norme di legge e sulla base degli indirizzi del sindaco.
Per
lo svolgimento dei propri compiti, ha diritto di accesso a tutti gli atti e
documenti comunque in possesso dell'amministrazione comunale, e a tutte le
informazioni su di essi che siano a conoscenza dei dipendenti e dei funzionari
responsabili; egli ha inoltre
diritto di iniziativa e di proposta nei confronti del sindaco, secondo i modi
previsti dallo statuto e dai regolamenti.
Art.
31
(Attribuzioni
del segretario)
Il
segretario comunale:
-
esercita, ove richiesto, la consulenza giuridico-amministrativa su atti e
provvedimenti degli organi e dei funzionari.
-
partecipa alle sedute degli organi collegiali come responsabile della
verbalizzazione delle deliberazioni assunte e della resocontazione delle
relative discussioni, per le quali può avvalersi di funzionari ed impiegati.
-
presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni
elettorali e dei referendum.
Art.
32
(Vicesegretario)
Un
funzionario direttivo in possesso di laurea, oltre alle attribuzioni previste
dal mansionario per il posto ricoperto, può
essere incaricato dal sindaco di funzioni vicarie del segretario comunale, da
assolvere unicamente di caso di assenza o impedimento per motivi di fatto o di
diritto del titolare dell'ufficio.
SEZIONE II: PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
Art.
33
(Gestione
amministrativa)
La
gestione amministrativa del comune è affidata alla struttura burocratica, che
la esercita secondo gli indirizzi e le direttive degli organi elettivi, nel
rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, economicità e
semplificazione delle procedure.
La
distinzione tra attività di indirizzo e di controllo riservata agli organi
politici ed attività amministrativa riservata alla burocrazia si attua
attraverso l'individuazione e la valorizzazione della figura del responsabile
del procedimento amministrativo, che istruisce, adotta o propone all'organo
competente il provvedimento, garantendo un corretto rapporto coi soggetti
interessati.
Art.
34
(Funzioni
di direttore generale)
Il
direttore generale è responsabile della realizzazione dei programmi, progetti
ed obiettivi risultanti dalla pianificazione approvata dagli organi politici;
partecipa alla definizione degli atti programmatori e pianificatori di tali
organi.
Salvo
il caso di stipula di apposite convenzioni con altri Comuni, le funzioni di
direttore generale sono conferite al segretario comunale. Tali funzioni sono
specificate nel regolamento degli uffici e dei servizi, e si aggiungono a quelle
proprie del segretario.
Il
direttore generale inoltre:
a)
promuove le iniziative necessarie a prevenire e rimuovere le
eventualiinefficienze che si manifestino nell'azione amministrativa e propone
al sindaco e ai funzionari capi-servizio provvedimenti di modifica
dell'organizzazione degli uffici.
b)
cura l'istruttoria delle deliberazioni degli organi elettivi e ne promuove
l'attuazione.
c)
adotta nei riguardi dei dipendenti comunali i provvedimenti disciplinari più
gravi della censura.
d)
costituisce con proprio provvedimento le commissioni giudicatrici delle gare
di appalto, ad eccezione dell'appalto-concorso
e)
presiede le commissioni di concorso per la copertura dei posti di capo-servizio
f)
previa diffida, adotta determinazioni di competenza dei funzionari
capi-servizio nel caso di inerzia da parte di questi ultimi o di contrasto del
loro operato con gli indirizzi degli organi politici.
Art.
35
(Settori
e servizi)
La
struttura comunale si articola in settori, ciascuno dei quali è diretto da un
responsabile.
I
settori si articolano in servizi, ai quali compete l'erogazione di un insieme di
prestazioni omogenee precisamente individuate.
I
servizi hanno di regola un responsabile e più addetti, ma possono essere
costituiti anche soltanto dal responsabile.
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