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REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE
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(Precedente adozione: Consiglio Comunale del 28.3.2000 con deliberazione n. 27)

    ART. 1 - In attuazione delle norme statutarie, il presente regolamento fissa i compiti e le modalità di costituzione dei Comitati di Quartiere, quali organismi di aggregazione e di partecipazione (art. 56 dello Statuto) di coloro che,  indipendentemente dalla propria nazionalità, risiedono  nelle diverse località del territorio comunale (art. 5 dello Statuto).
    Si definisce Quartiere ciascun ambito territoriale circoscritto come nell'allegata planimetria, in riferimento alle località elencate nell'art. 5 dello Statuto.

    ART. 2 - Il Comitato di Quartiere è eletto dai residenti del Quartiere secondo le modalità del presente regolamento. Esso promuove la partecipazione  alla vita amministrativa attraverso:
a - la rappresentanza delle istanze della popolazione;
b - la diffusione dell'informazione;
c - l'eventuale partecipazione diretta alla gestione di spazi o strutture comunali, ove  richiesto, secondo accordi o convenzioni definiti separatamente.

    ART. 3 - La procedura di nomina del Comitato di Quartiere è promossa dal Sindaco, entro sei mesi dall’insediamento, in tutti i quartieri con un avviso pubblico, mediante manifesti e pubblicazione sul periodico comunale.
    Il Comitato di Quartiere ha durata pari a quella del consiglio comunale.
    In seconda istanza, nei quartieri privi di rappresentanza, è possibile una nuova procedura di nomina del Comitato di Quartiere su richiesta di almeno il 10% dei residenti elettori del quartiere.

    ART. 4 – La procedura elettorale, che deve concludersi  entro 60 giorni dall’avviso, consiste in tre fasi distinte e adeguatamente pubblicizzate:
- presentazione delle autocandidature  (entro 30 gg. dall'avviso);
- informazione sulle candidature, modalità, luogo e data della  votazione;
- votazione e proclamazione dei risultati.
    L'intera procedura è coordinata e definita da un Comitato elettorale formato dall’Assessore di competenza e da 8 membri (4 di maggioranza e 4 di minoranza), di cui 4 supplenti, nominati dal Sindaco su indicazioni della Conferenza dei Capigruppo e presieduto dal Segretario Comunale.
    Al seggio elettorale, composto da 3 cittadini estratti a sorte tra coloro che sono disponibili, partecipa come garante almeno un membro del Comitato elettorale.
    Non si dà luogo alla votazione se non pervengono candidature nel numero stabilito nella tabella 1, in rapporto  a quello dei componenti da eleggere.
    L'elezione del Comitato è valida, per ciascun Quartiere, se alla votazione ha partecipato almeno il 10% degli elettori aventi diritto, certificati dal Comitato elettorale sulla base delle residenze certificate dall’anagrafe. 

    ART. 5 –  Sono elettori attivi e passivi del Comitato tutti i residenti  nel Quartiere che hanno compiuto i 16 anni alla data della votazione.
    Assessori e consiglieri comunali in carica sono solo elettori attivi.
Il numero effettivo dei componenti di ciascun Comitato viene determinato secondo la tabella allegata.

    ART. 6 - L'elezione dei componenti avviene con votazione segreta, su un'unica lista nominale, nella quale ciascun cittadino può formulare un numero di preferenze non superiore a tre.Risultano eletti coloro che ottengono, nell'ordine, il maggior numero di preferenze, fino al concorso dei componenti stabilito. L'ordine dei candidati viene stabilito per estrazione a sorte, in caso di parità di voti viene  nominato il candidato che precede nell'elenco. 

    ART. 7 - Entro 15 giorni dalla proclamazione dei risultati il Comitato è convocato dal Sindaco per designare al suo interno un Presidente ed un Segretario, cui sono delegati i compiti di rappresentanza e di coordinamento dell'attività, sia verso l'Amministrazione Comunale che verso i cittadini del Quartiere.
    Le riunioni del Comitato sono da ritenersi valide quando sono presenti almeno la metà  degli eletti e le decisioni devono essere prese a maggioranza dei presenti.
    Il Comitato può approvare un proprio regolamento per il funzionamento e per i rapporti con la cittadinanza. In esso deve essere prevista la convocazione periodica di assemblee aperte a tutta la popolazione per riferire sull'attività ovvero su argomenti richiesti dai residenti o dall'Amministrazione.
    Il Comitato di Quartiere può farsi promotore di incontri, dibattiti e iniziative su tematiche di particolare interesse per la zona o per l’intero Comune.

    ART. 8 - E’ prevista la consultazione del Comitato di Quartiere da parte dell'Amministrazione, per tutti i provvedimenti di carattere urbanistico di competenza del Consiglio Comunale, per la realizzazione di opere pubbliche previste nel piano triennale, per la programmazione di campagne e/o rilievi di carattere ambientale, per interventi di modifica sulla viabilità che interessino il territorio del Quartiere, nonché per tematiche sociali, culturali e civili di particolare interesse. 

    ART. 9 - Al fine di meglio coordinare i rapporti tra i comitati e l'Amministrazione, nonché di esaminare congiuntamente problematiche di rilievo cittadino, è istituita la conferenza dei presidenti dei comitati.
    La conferenza è presieduta dall’Assessore competente e convocata  dallo stesso in modo autonomo o su richiesta dei singoli presidenti dei comitati.

    ART. 10 – Nei quartieri o frazioni in cui non viene costituito il Comitato la partecipazione dei cittadini verrà garantita direttamente dall’Amministrazione con momenti periodici di incontro e comunicazione. 

    ART. 11 - Gli uffici comunali collaborano con i comitati di Quartiere nella convocazione e nella riproduzione del materiale di informazione in occasione delle pubbliche assemblee.
    Il regolamento vigente è sostituito dal presente.