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REGOLAMENTO DEI COMITATI DI
QUARTIERE
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(Precedente adozione:
Consiglio Comunale del 28.3.2000 con deliberazione n. 27)
ART. 1 - In attuazione
delle norme statutarie, il presente regolamento fissa i compiti e le
modalità di costituzione dei Comitati di Quartiere, quali organismi di
aggregazione e di partecipazione (art. 56 dello Statuto) di coloro che,
indipendentemente dalla propria nazionalità, risiedono nelle diverse
località del territorio comunale (art. 5 dello Statuto).
Si
definisce Quartiere ciascun ambito territoriale circoscritto come
nell'allegata planimetria, in riferimento alle località elencate
nell'art. 5 dello Statuto.
ART. 2 - Il Comitato di
Quartiere è eletto dai residenti del Quartiere secondo le modalità del
presente regolamento. Esso promuove la partecipazione alla vita
amministrativa attraverso: a - la rappresentanza delle istanze della
popolazione; b - la diffusione dell'informazione; c - l'eventuale partecipazione diretta alla gestione di spazi o
strutture comunali, ove richiesto, secondo accordi o convenzioni
definiti separatamente.
ART. 3 - La
procedura di nomina del Comitato di Quartiere è promossa dal Sindaco,
entro sei mesi dall’insediamento, in tutti i quartieri con un avviso
pubblico, mediante manifesti e pubblicazione sul periodico comunale.
Il Comitato di Quartiere ha durata pari a quella del consiglio comunale.
In seconda istanza,
nei quartieri privi di rappresentanza, è possibile una nuova procedura
di nomina del Comitato di Quartiere su richiesta di almeno il 10% dei
residenti elettori del quartiere.
ART. 4 – La procedura elettorale,
che deve concludersi entro 60 giorni dall’avviso, consiste in tre fasi
distinte e adeguatamente pubblicizzate: -
presentazione delle autocandidature (entro 30 gg. dall'avviso); -
informazione sulle candidature, modalità, luogo e data della votazione; -
votazione e proclamazione dei risultati.
L'intera procedura è
coordinata e definita da un Comitato elettorale formato dall’Assessore
di competenza e da 8 membri (4 di maggioranza e 4 di minoranza), di cui
4 supplenti, nominati dal Sindaco su indicazioni della Conferenza dei
Capigruppo e presieduto dal Segretario Comunale.
Al seggio elettorale,
composto da 3 cittadini estratti a sorte tra coloro che sono
disponibili, partecipa come garante almeno un membro del Comitato
elettorale.
Non si dà luogo
alla votazione se non pervengono candidature nel numero stabilito nella
tabella 1, in rapporto a quello dei componenti da eleggere.
L'elezione del Comitato è
valida, per ciascun Quartiere, se alla votazione ha partecipato almeno
il 10% degli elettori aventi diritto, certificati dal Comitato
elettorale sulla base delle residenze certificate dall’anagrafe.
ART. 5 – Sono
elettori attivi e passivi del Comitato tutti i residenti nel Quartiere
che hanno compiuto i 16 anni alla data della votazione.
Assessori e consiglieri
comunali in carica sono solo elettori attivi. Il numero effettivo dei
componenti di ciascun Comitato viene determinato secondo la tabella
allegata.
ART. 6 - L'elezione dei
componenti avviene con votazione segreta, su un'unica lista nominale,
nella quale ciascun cittadino può formulare un numero di preferenze non
superiore a tre.Risultano eletti coloro che ottengono, nell'ordine, il
maggior numero di preferenze, fino al concorso dei componenti stabilito.
L'ordine dei candidati viene stabilito per estrazione a sorte, in caso
di parità di voti viene nominato il candidato che precede nell'elenco.
ART. 7 - Entro 15 giorni
dalla proclamazione dei risultati il Comitato è convocato dal Sindaco
per designare al suo interno un Presidente ed un Segretario, cui sono
delegati i compiti di rappresentanza e di coordinamento dell'attività,
sia verso l'Amministrazione Comunale che verso i cittadini del
Quartiere.
Le riunioni del
Comitato sono da ritenersi valide quando sono presenti almeno la metà
degli eletti e le decisioni devono essere prese a maggioranza dei
presenti.
Il Comitato può approvare
un proprio regolamento per il funzionamento e per i rapporti con la
cittadinanza. In esso deve essere prevista la convocazione periodica di
assemblee aperte a tutta la popolazione per riferire sull'attività
ovvero su argomenti richiesti dai residenti o dall'Amministrazione.
Il Comitato di
Quartiere può farsi promotore di incontri, dibattiti e iniziative su
tematiche di particolare interesse per la zona o per l’intero Comune.
ART. 8 - E’ prevista la
consultazione del Comitato di Quartiere da parte dell'Amministrazione,
per tutti i provvedimenti di carattere urbanistico di competenza del
Consiglio Comunale, per la realizzazione di opere pubbliche previste nel
piano triennale, per la programmazione di campagne e/o rilievi di
carattere ambientale, per interventi di modifica sulla viabilità che
interessino il territorio del Quartiere, nonché per tematiche sociali,
culturali e civili di particolare interesse.
ART. 9 - Al fine
di meglio coordinare i rapporti tra i comitati e l'Amministrazione,
nonché di esaminare congiuntamente problematiche di rilievo cittadino, è
istituita la conferenza dei presidenti dei comitati.
La conferenza è
presieduta dall’Assessore competente e convocata dallo stesso in modo
autonomo o su richiesta dei singoli presidenti dei comitati.
ART. 10 – Nei
quartieri o frazioni in cui non viene costituito il Comitato la
partecipazione dei cittadini verrà garantita direttamente
dall’Amministrazione con momenti periodici di incontro e comunicazione.
ART. 11 - Gli uffici
comunali collaborano con i comitati di Quartiere nella convocazione e
nella riproduzione del materiale di informazione in occasione delle
pubbliche assemblee.
Il regolamento vigente è
sostituito dal presente.
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