La carta d`identità è rilasciata ai cittadini residenti
o temporaneamente dimoranti a Sesto Calende che siano
oggettivamente impossibilitati a recarsi nel proprio
Comune di residenza.
Ha validità di dieci anni per i cittadini maggiorenni
mentre per i minori la durata di validità è
differenziata a seconda dell’età. Può essere rinnovata a
decorrere dal 180° giorno prima della scadenza.
A partire dal 9 febbraio 2012 (entrata in vigore del
Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5) le nuove carte
d’Identità sono rilasciate con validità fino alla data
corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare,
immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe
altrimenti prevista per il documento medesimo.
La carta d’identità equivale al passaporto ai fini
dell`espatrio negli Stati membri dell`Unione Europea e
in quelli con i quali vigono particolari accordi
internazionali.
Per consultare l’elenco degli stati che
riconoscono la Carta d’Identità ai fini dell’ingresso:
http://img.poliziadistato.it/docs/ELENCO_STATI
_30_08_2011.pdf
Il costo per il rilascio è di Euro 5,42 per diritto
fisso e di segreteria.
NOTA: L’art. 31 D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito con
Legge 6.8.2008, n. 133 ha disposto la validità temporale
della carta d’identità da cinque a dieci anni, pertanto
le carte d’identità rilasciate dopo il 26 giugno 2003
sono prorogate per ulteriori cinque anni.
E’ possibile chiedere l’apposizione di un timbro di
proroga sulle carte d’identità con scadenza dal 26
giugno 2008 al 26 giugno 2013.
La richiesta di apposizione del timbro di proroga può
essere presentata anche da persona diversa
dall’intestatario se munita di delega.
AVVISO IMPORTANTE:
a seguito di segnalazioni pervenute al Ministero
dell’Interno di disagi provocati dal mancato
riconoscimento, da parte delle Autorità di frontiera di
un significativo numero di Paesi esteri, della carta
d’identità prorogata con apposizione del timbro, è
possibile procedere, a richiesta dei cittadini che
intendono recarsi all’estero, alla sostituzione della
carta d’identità da prorogare o già prorogata, seppur
valida, con una nuova carta d’identità la cui validità
decennale decorrerà dalla data del rilascio, previo
pagamento del nuovo documento e ritiro di quello in
possesso degli interessati.
RICHIESTA
I cittadini maggiorenni devono presentarsi di persona
presso lo sportello dell`Anagrafe con:
· tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo
- la carta d’identità scaduta o, in caso di furto o
smarrimento, la relativa denuncia sporta presso
l’Autorità di pubblica sicurezza.
Il richiedente dichiara, all'atto della richiesta, su
modello prestampato, di non trovarsi nelle particolari
condizioni che per legge impediscono il rilascio del
passaporto.
Chi ha figli minorenni, all'atto del rilascio della
carta d'identità, deve dichiarare di avere l'assenso
dell'altro genitore, altrimenti deve produrre l'atto di
assenso del giudice tutelare, assenso non necessario
quando il richiedente sia titolare esclusivo della
potestà sul figlio.
La carta d`identità viene rilasciata al momento,
direttamente all`interessato.
Cittadini minorenni
La validità temporale della carta d’identità è diversa a
seconda dell’età del minore:
-
per i minori di età inferiore a 3 anni la carta
d’identità ha una validità di 3 anni
-
per i minori da 3 a 18 anni la carta d’identità ha una
validità di 5 anni.
I minori devono essere accompagnati dai genitori, muniti
di un proprio documento di riconoscimento, e devono
presentare allo sportello tre fototessere recenti,
uguali, senza copricapo.
Per ottenere la validità all`espatrio è necessaria la
firma contestuale di entrambi i genitori o del tutore.
In caso di impossibilità di un genitore a recarsi presso
lo sportello, è necessario produrre una dichiarazione di
assenso all’espatrio del minore, firmata e corredata da
fotocopia documento di riconoscimento.
In mancanza di tale assenso occorre il nulla osta del
Giudice Tutelare.
Per il minore di anni 14, l’uso della carta d’identità
ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che
il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di
chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una
dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o
l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle
Autorità Consolari - il nome della persona, dell’ente o
della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è
affidato.
Al riguardo, al fine di semplificare l’applicazione di
tale disposizione in sede di controllo alla frontiera,
il Ministero dell’Interno suggerisce di informare i
genitori del minore o chi ne fa le veci, circa
l’opportunità di munirsi di documentazione idonea a
comprovare la titolarità della potestà sul minore (es.
certificato di nascita con indicazione di paternità e
maternità).
A
richiesta, sull’ultima facciata della carta d’identità
cartacea rilasciata a minore di 14 anni può essere
apposto il nome dei genitori o di chi ne fa le veci
Clicca qui per il
modulo della
dichiarazione di assenso all'espatrio del minore.
Cittadini stranieri residenti
Ai cittadini stranieri residenti la carta d`identità è
rilasciata con le stesse modalità dei cittadini
italiani. In questo caso ha esclusivamente valore di
documento di riconoscimento e non costituisce titolo per
l`espatrio.
Ai fini del rilascio è necessaria l’esibizione di un
valido titolo di soggiorno.