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CARTA D'IDENTITÀ



La carta d`identità è rilasciata ai cittadini residenti o temporaneamente dimoranti a Sesto Calende che siano oggettivamente impossibilitati a recarsi nel proprio Comune di residenza.

Ha validità di dieci anni per i cittadini maggiorenni mentre per i minori la durata di validità è differenziata a seconda dell’età. Può essere rinnovata a decorrere dal 180° giorno prima della scadenza.


A partire dal 9 febbraio 2012 (entrata in vigore del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5) le nuove carte d’Identità sono rilasciate con validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare, immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.


La carta d’identità equivale al passaporto ai fini dell`espatrio negli Stati membri dell`Unione Europea e in quelli con i quali vigono particolari accordi internazionali.

Per consultare l’elenco degli stati che riconoscono la Carta d’Identità ai fini dell’ingresso: http://img.poliziadistato.it/docs/ELENCO_STATI _30_08_2011.pdf


Il costo per il rilascio è di Euro 5,42 per diritto fisso e di segreteria.

NOTA: L’art. 31 D.L. 25.6.2008, n. 112 convertito con Legge 6.8.2008, n. 133 ha disposto la validità temporale della carta d’identità da cinque a dieci anni, pertanto le carte d’identità rilasciate dopo il 26 giugno 2003 sono prorogate per ulteriori cinque anni.
E’ possibile chiedere l’apposizione di un timbro di proroga sulle carte d’identità con scadenza dal 26 giugno 2008 al 26 giugno 2013.
La richiesta di apposizione del timbro di proroga può essere presentata anche da persona diversa dall’intestatario se munita di delega.

AVVISO IMPORTANTE:
a seguito di segnalazioni pervenute al Ministero dell’Interno di disagi provocati dal mancato riconoscimento, da parte delle Autorità di frontiera di un significativo numero di Paesi esteri, della carta d’identità prorogata con apposizione del timbro, è possibile procedere, a richiesta dei cittadini che intendono recarsi all’estero, alla sostituzione della carta d’identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d’identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del rilascio, previo pagamento del nuovo documento e ritiro di quello in possesso degli interessati.


RICHIESTA

I cittadini maggiorenni devono presentarsi di persona presso lo sportello dell`Anagrafe con:
· tre fotografie recenti, uguali e senza copricapo
- la carta d’identità scaduta o, in caso di furto o smarrimento, la relativa denuncia sporta presso l’Autorità di pubblica sicurezza.
Il richiedente dichiara, all'atto della richiesta, su modello prestampato, di non trovarsi nelle particolari condizioni che per legge impediscono il rilascio del passaporto.
Chi ha figli minorenni, all'atto del rilascio della carta d'identità, deve dichiarare di avere l'assenso dell'altro genitore, altrimenti deve produrre l'atto di assenso del giudice tutelare, assenso non necessario quando il richiedente sia titolare esclusivo della potestà sul figlio.
La carta d`identità viene rilasciata al momento, direttamente all`interessato.
 


Cittadini minorenni


La validità temporale della carta d’identità è diversa a seconda dell’età del minore:
- per i minori di età inferiore a 3 anni la carta d’identità ha una validità di 3 anni
- per i minori da 3 a 18 anni la carta d’identità ha una validità di 5 anni.
I minori devono essere accompagnati dai genitori, muniti di un proprio documento di riconoscimento, e devono presentare allo sportello tre fototessere recenti, uguali, senza copricapo.


Per ottenere la validità all`espatrio è necessaria la firma contestuale di entrambi i genitori o del tutore. In caso di impossibilità di un genitore a recarsi presso lo sportello, è necessario produrre una dichiarazione di assenso all’espatrio del minore, firmata e corredata da fotocopia documento di riconoscimento. In mancanza di tale assenso occorre il nulla osta del Giudice Tutelare.

Per il minore di anni 14, l’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio è subordinato alla condizione che il minore viaggi in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato - su una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, convalidata dalla Questura o dalle Autorità Consolari - il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui il minore medesimo è affidato.

Al riguardo, al fine di semplificare l’applicazione di tale disposizione in sede di controllo alla frontiera, il Ministero dell’Interno suggerisce di informare i genitori del minore o chi ne fa le veci, circa l’opportunità di munirsi di documentazione idonea a comprovare la titolarità della potestà sul minore (es. certificato di nascita con indicazione di paternità e maternità).

A richiesta, sull’ultima facciata della carta d’identità cartacea rilasciata a minore di 14 anni può essere apposto il nome dei genitori o di chi ne fa le veci
 

Clicca qui per il modulo della dichiarazione di assenso all'espatrio del minore.

 


Cittadini stranieri residenti

Ai cittadini stranieri residenti la carta d`identità è rilasciata con le stesse modalità dei cittadini italiani. In questo caso ha esclusivamente valore di documento di riconoscimento e non costituisce titolo per l`espatrio.
Ai fini del rilascio è necessaria l’esibizione di un valido titolo di soggiorno.
 

E’ utile sapere che:

- In caso di cambio di residenza la carta d’identità non deve essere rinnovata né aggiornata.

- Nel documento viene omessa l’indicazione dello stato civile, salvo specifica richiesta dell’interessato e la professione.

- La carta d’identità non viene plastificata al fine di non vanificarne le caratteristiche antifalsificazione e anticontraffazione (circolare Min. interno n. 559/C.3028.1298 del 23/02/1994)

- Sono documenti equipollenti alla carta di identità: il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato (articolo 35 del DPR n. 445 del 2000).