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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445) è una dichiarazione
resa e sottoscritta dal cittadino maggiorenne che
attesta stati, fatti o qualità personali non
autocertificabili e che siano a diretta conoscenza
dell'interessato o relative ad altri soggetti di cui
egli abbia diretta conoscenza.
Non possono essere riportate nella dichiarazione
sostitutiva dell’atto di notorietà informazioni su fatti
che devono ancora accadere, assunzioni di impegni,
rinunce, accettazioni di incarichi, intenzioni future e
tutto ciò che riguarda i rapporti tra privati.
In questi casi occorre rivolgersi ad un notaio.
Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara
e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa
o mendace, come previsto dall'articolo 76 del DPR
445/2000.
Può essere utilizzata nei rapporti con:
- le Pubbliche Amministrazioni;
- i gestori di Servizi Pubblici (Poste, Enel, Telecom,
ACI, ecc.);
- i Privati che lo consentono.
L'art. 38 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 ha stabilito che
non sono più soggette ad autenticazione le istanze e le
dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà dirette
ad amministrazioni pubbliche o a gestori di pubblici
servizi. Pertanto per detti documenti sarà sufficiente
che l'interessato apponga la propria firma direttamente
davanti al funzionario incaricato a ricevere la pratica
stessa o, in alternativa trasmetterli allegando una
fotocopia (non autenticata) di un documento di identità
in corso di validità all'istanza già firmata in
precedenza.
L'autentica della firma rimane invece per le
dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' da
presentare a privati e per le domande che richiedono la
riscossione di benefici economici (pensioni e
contributi, ecc.) da parte di altre persone.
Nel caso dove è prevista, l'autentica della
sottoscrizione può essere effettuata:
- dal funzionario incaricato dal Sindaco,
- dal segretario generale;
- da un cancelliere;
- da un notaio.
Il documento deve essere firmato in presenza del
funzionario che autentica la firma.
Pertanto, se tale richiesta viene presentata al
funzionario incaricato dal Sindaco, è necessario
presentarsi personalmente presso gli sportelli
dell’ufficio anagrafe muniti di un documento di
riconoscimento in corso di validità.
L’autentica della sottoscrizione è soggetta all’imposta
di bollo, salvo non sia prevista apposita esenzione per
l’uso cui è destinata ai sensi della tabella di cui
all’allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.
Nel caso in cui la dichiarazione sostitutiva sia
presentata da cittadini dell'Unione Europea, si
applicano le stesse modalità previste per i cittadini
italiani.
I cittadini extracomunitari dimoranti in Italia possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente
agli stati, qualità personali e ai fatti certificabili o
attestabili da parte di soggetti pubblici italiani,
fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle
leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina
dell'immigrazione e la condizione di straniero.
Modulo
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
Modulo dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
con autentica di firma
Modulo della
dichiarazione sostitutiva per eredi senza testamento
senza autentica di firma
Modulo della
dichiarazione sostitutiva per eredi senza testamento con
autentica di firma
Modulo della
dichiarazione sostitutiva per eredi con testamento senza
autentica di firma
Modulo della
dichiarazione sostitutiva per eredi con testamento con
autentica di firma
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