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AUTENTIFICAZIONE DELLA FIRMA
L'autenticazione della firma consiste nell'attestazione
del funzionario autenticante (funzionario incaricato dal
sindaco, notaio, cancelliere del tribunale e segretario
comunale) che la sottoscrizione è stata apposta in sua
presenza, previo accertamento dell'identità del
firmatario a mezzo di un valido documento di
riconoscimento.
Per
accedere al servizio è quindi necessario presentarsi
agli sportelli dell’ufficio anagrafe personalmente.
A norma dell’art. 21 del D.P.R. 445/2000 il funzionario
incaricato dal Sindaco può autenticare le sottoscrizioni
apposte in calce ad istanze e a dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà.
E’ quindi esclusa la competenza del personale
dell’ufficio anagrafe ad autenticare sottoscrizioni
apposte in calce ad atti di natura negoziale (procure,
autorizzazioni, accettazioni, rinunce ecc..) tranne nei
casi espressamente previsti dalle seguenti norme
speciali:
- Art. 14 Legge 31.03.1990, n. 53 e sm.i. – misure
urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale
- Art. 31 comma 3 lett. e) Legge 04.05.1983, n. 184 –
autenticazione della sottoscrizione del consenso
scritto, da parte degli aspiranti all’adozione,
all’incontro tra questi ed il minore da adottare
- Art. 38 D.Lgs. 28.07.1989, n. 271 – autenticazione
della sottoscrizione di atti per i quali il codice di
procedura penale prevede tale formalità
- D.P.R. 08.07.2005, n. 169 – autenticazione della firma
del votante sulla busta contenente la scheda di
votazione per l’elezione degli organi professionali
- Legge 04.08.2006, n. 248 – autenticazione della
sottoscrizione degli atti e delle dichiarazioni aventi
ad oggetto l’alienazione di beni mobili registrati
- Art. 8 comma 3 bis Legge 15.12.1990, n. 386 come
introdotto dalla Legge 12.07.2011, n. 106 –
autenticazione della sottoscrizione della prova
dell’avvenuto pagamento dell’assegno emesso senza
provvista (quietanza liberatoria)
L’ autentica della sottoscrizione è soggetta all’imposta
di bollo, salvo non sia prevista apposita esenzione per
l’uso cui è destinata ai sensi della tabella di cui
all’allegato B del D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642.
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