Considerato che nella provincia di Varese si stanno
moltiplicando le segnalazioni di presenza di zanzara
tigre;
Vista la nota dell’Asl di Varese prot. n°
2007/014DPM0102080 che propone di adottare provvedimenti
per il contenimento di quest’insetto in considerazione
della sua potenziale pericolosità per la salute e alla
sua aggressività verso la popolazione;
Ritenuto pertanto di disporre la messa in atto di
provvedimenti per il contenimento della proliferazione
della zanzara tigre, oltre ai provvedimenti che la
stessa nota prevede a carico dell’amministrazione
comunale;
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 50 del Decreto
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle
leggi sull’ordinamento degli enti locali e s.m.i.)
Con effetto immediato e
sino ad espressa revoca del presente provvedimento:
Alla
cittadinanza:
a)
nei mesi
invernali:
--
di eseguire
accurate pulizie di tutti i contenitori e/o recipienti
esterni di qualsiasi uso e dimensione, allo scopo di
eliminare le eventuali uova svernanti dell’insetto
-- di eseguire due
interventi adulticidi contro le eventuali femmine
svernanti, a distanza di 20 giorni l’uno dall’altro,
utilizzando le comuni bombolette insetticide spray nei
seguenti luoghi:
- cantine
- locale caldaia
- locali pompe
sollevamento
- solai
- vasche settiche
- camerette di
ispezione della rete fognaria
b) nei mesi
primaverili ed estivi:
--
di non
abbandonare oggetti e/o contenitori (bottiglie,
barattoli, lattine, ecc.) che possano raccogliere e
trattenere acqua piovana
--
di procedere al
regolare svuotamento di oggetti e contenitori situati
nelle proprie aree private (giardini, cortili, terrazzi,
ecc.)
--
di coprire i
contenitori inamovibili (vasche, bidoni, fusti per
l’irrigazione, ecc.) con teli plastici o con reti
zanzariere
-- di mettere nei
vasi portafiori dei cimiteri e in generale in tutti i
sottovasi situati all’aperto dei fili di rame, che
risultano tossici per le larve di zanzara
-- di pulire e
trattare con prodotti larvicidi (dal 1 maggio al 30
ottobre con cadenza ogni 10-20 giorni a seconda delle
condizioni meteoclimatiche) i tombini di raccolta
dell’acqua piovana presenti nelle proprie aree private
(giardini, cortili, ecc.)
Alle ditte
che a qualsiasi titolo detengono anche temporaneamente
copertoni:
--
di conservare i
copertoni in aree rigorosamente coperte o, in
alternativa, di accatastarli all’aperto e coprirli con teli
plastici fissi al fine di impedire che gli stessi
possano raccogliere acqua piovana;
-- di provvedere,
in caso di documentata impossibilità a coprire i
copertoni stoccati all’aperto, ad eseguire nel periodo
dal 1 maggio al 30 ottobre dei periodici trattamenti
larvicidi e/o adulticidi (ogni 10-20 giorni a seconda
delle condizioni meteo-climatiche), comunicando con 48
ore di anticipo all'Area Distrettuale ASL
territorialmente competente, la data e l’ora
dell’intervento.
Aiie ditte
che effettuano attività di rottamazione/demolizione
auto:
--
di provvedere ad
eseguire nel periodo dal 1 maggio al 30 ottobre dei
periodici trattamenti adulticidi (ogni 20-30 giorni a
seconda delle condizioni meteo-climatiche), comunicando
con 48 ore di anticipo all’Area Distrettuale ASL
territorialmente competente, la data e l’ora
dell’intervento.
Si comunica che ai trasgressori dei divieti e delle
limitazioni imposti con la presente ordinanza verrà
applicata la sanzione amministrativa da un minimo di
Euro 100,00 a un massimo di Euro 1.000,00.
IL SINDACO
Eligio Chierichetti